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Dokumentas 22001D0118(05)

Decisione del Comitato Misto SEE n. 130/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 15 del 18.1.2001, p. 10—11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 11 tomo 005 pag. 211 - 212

Altre edizioni speciali (CS, ET, LV, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumento teisinis statusas Galioja

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/130/oj

22001D0118(05)

Decisione del Comitato Misto SEE n. 130/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/2001 pag. 0010 - 0011


Decisione del Comitato Misto SEE

n. 130/1999

del 5 novembre 1999

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/2/CE della Commissione, del 15 dicembre 1998, recante modifica della decisione 98/407/CE che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/40/CE della Commissione, del 21 dicembre 1998, che abroga la decisione 96/276/CE recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari della Tunisia(3).

(4) Tale decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 82 (decisione 98/407/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il testo seguente:

", modificata da:

- 399 D 0002: Decisione 1999/2/CE della Commissione, del 15 dicembre 1998 (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 5)."

Articolo 2

Dopo il punto 44 (decisione 96/276/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il punto seguente:

"44a. 399 D 0040: Decisione 1999/40/CE della Commissione, del 21 dicembre 1998, che abroga la decisione 96/276/CE recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari della Tunisia (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 48)."

Articolo 3

Il punto 44 (decisione 96/276/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è abrogato.

Articolo 4

I testi delle decisioni 1999/2/CE e 1999/40/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. Liechtenstein

(1) GU L 296 del 23.11.2000, pag.1.

(2) GU L 1 del 5.1.1999, pag. 5.

(3) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 48.

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