This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22001D0118(04)
Decision of the EEA Joint Committee No 129/1999 of 5 November 1999 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 129/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 129/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 15 del 18.1.2001, p. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 129/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/2001 pag. 0008 - 0009
Decisione del Comitato misto SEE n. 129/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/692/CE della Commissione, del 25 novembre 1998, recante modifica della decisione 98/256/CE riguardo a talune misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/745/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1998, che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili(3). (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/38/CE della Commissione, del 21 dicembre 1998, che abroga la decisione 98/104/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania(4). (5) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein, DECIDE: Articolo 1 Al punto 77 (decisione 98/256/CE del Consiglio) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso: "- 398 D 0692: Decisione 98/692/CE della Commissione, del 25 novembre 1998 (GU L 328 del 4.12.1998, pag. 28)." Articolo 2 Al punto 64 (decisione 97/534/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso: "- 398 D 0745: Decisione 98/745/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 113)." Articolo 3 Dopo il punto 73 (decisione 98/104/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il punto seguente: "73a. 399 D 0038: Decisione 1999/38/CE della Commissione, del 21 dicembre 1998, che abroga la decisione 98/104/CE recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 46)." Articolo 4 Il punto 73 (decisione 98/104/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è abrogato. Articolo 5 I testi delle decisioni 98/692/CE e 1999/38/CE e della decisione 98/745/CE in lingua norvegese, allegati alla versione linguistica norvegese della presente decisione, fanno fede. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo. Articolo 7 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999. Per il Comitato misto SEE Il Presidente N. v. Liechtenstein (1) GU L 296 del 23.11.2000, pag. 1. (2) GU L 328 del 4.12.1998, pag. 28. (3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 113. (4) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 46.