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Document 32000R2697

    Regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione, del 27 novembre 2000, relativo all'autorizzazione provvisoria di additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    GU L 319 del 16.12.2000, p. 1–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2001; abrogato da 32001R2200

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2697/oj

    32000R2697

    Regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione, del 27 novembre 2000, relativo all'autorizzazione provvisoria di additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    Gazzetta ufficiale n. L 319 del 16/12/2000 pag. 0001 - 0059


    Regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione

    del 27 novembre 2000

    relativo all'autorizzazione provvisoria di additivi nell'alimentazione degli animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista, in particolare, la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 1887/2000(2) e qui di seguito denominata "la direttiva", in particolare gli articoli 3, 9 e 9 I,

    considerando quanto segue:

    (1) Gli articoli 9 E, paragrafo 1, e 9 I, paragrafo 1, della direttiva prevedono che possa essere concessa un'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi o di nuove utilizzazioni di additivi per un determinato periodo.

    (2) L'articolo 4 della direttiva definisce la procedura per tale autorizzazione.

    (3) Gli articoli 9 E, paragrafi 2 e 3, e 9 I, paragrafo 1, della direttiva stabiliscono che la durata delle autorizzazioni provvisorie non possa essere superiore a quattro o cinque anni, tenuto conto della data della prima autorizzazione provvisoria. Se quest'ultima è stata concessa prima del 1o aprile 1998, la sua durata non può superare i cinque anni. Se invece è stata concessa dopo il 1o aprile 1998, la sua durata non può superare i quattro anni.

    (4) La prima autorizzazione provvisoria è concessa entro il 30 settembre dell'anno in corso o dell'anno successivo, e può poi essere prorogata ogni anno di un anno. Nel suo ultimo anno di validità, l'autorizzazione provvisoria può essere prorogata solo fino al giorno del quarto anno, o del quinto a seconda dei casi, corrispondente a quello in cui l'autorizzazione provvisoria è stata concessa per la prima volta.

    (5) Le autorizzazioni provvisorie attuali di molti additivi scadono il 30 settembre, ed è opportuno prorogarle di un anno fino al quarto o quinto anniversario, a seconda dei casi, della prima autorizzazione provvisoria, in modo che la data necessaria per un'autorizzazione di dieci anni o illimitata possa essere raggiunta (a seconda della natura dell'additivo in questione).

    (6) La proroga del periodo in cui valgono le autorizzazioni provvisorie dev'essere considerata un mero provvedimento amministrativo, che non implica una nuova valutazione degli additivi interessati.

    (7) Le autorizzazioni provvisorie concesse ai sensi del presente regolamento durano un periodo specifico, fatta salva la possibilità di ritirarle in qualunque momento, ai sensi degli articoli 9 M e 11 della direttiva. In particolare, le autorizzazioni per l'uso di antibiotici in qualità di additivi negli alimenti per animali sono attualmente sottoposte a riesame alla luce del fatto che il Regno di Svezia ne ha proibito l'uso sul proprio territorio sulla base dell'articolo 11 della direttiva, nonché in considerazione del parere del comitato scientifico direttivo sulla resistenza antimicrobica del 28 maggio 1999. La Commissione sta inoltre esaminando la questione più generale dell'uso di antibiotici come additivi negli alimenti per animali.

    (8) Alla luce dei dati presentati secondo opportuna procedura ed esaminati dagli Stati membri, sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione provvisoria, ai sensi delle norme di cui all'allegato, di nuovi usi degli additivi E 102 Tartrazina, E 110 Giallo tramonto FCF, E 131 Blu patentato V ed E 141 Complessi ramifici della clorofilla, appartenenti alla categoria dei "Coloranti, ivi compresi pigmenti".

    (9) In base ai dati presentati secondo la procedura ed esaminati dagli Stati membri, sono soddisfatte le condizioni per una nuova presentazione fisica, ai sensi delle norme di cui all'allegato, dei preparati enzimatici n. 7 e n. 8 precedentemente autorizzati in via provvisoria.

    (10) Le autorizzazioni provvisorie che scadono il 30 settembre 2000 per i preparati a base di microrganismi n. 1 Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112) e n. 4 Bacillus cereus (ATCC 14893) dovrebbero essere rinnovate in via provvisoria entro il 20 febbraio 2001 per permettere la disponibilità di dati supplementari e per consentire che venga rivalutato l'aspetto sicurezza dei due ceppi in questione per quanto riguarda la produzione di tossine, secondo quanto richiesto nel Parere del comitato scientifico per l'alimentazione animale circa la sicurezza nell'utilizzazione dei bacilli nell'alimentazione animale, parere espresso il 17 febbraio 2000.

    (11) La Commissione ha consultato il comitato scientifico per l'alimentazione animale in merito alla sicurezza dei preparati enzimatici che figurano nell'allegato del presente regolamento, e il comitato ha espresso parere positivo nella sua Relazione del comitato scientifico per l'alimentazione animale circa l'utilizzazione di taluni enzimi negli alimenti per animali, adottata il 4 giugno 1998 e aggiornata il 3 dicembre 1999.

    (12) La Commissione ha consultato il comitato scientifico per l'alimentazione animale in merito alla sicurezza dei microrganismi di cui all'allegato del presente regolamento, e il Comitato ha emesso parere positivo nella sua Relazione sull'utilizzazione di taluni microrganismi come additivi negli alimenti per animali del 26 settembre 1997, aggiornata il 27 aprile 2000.

    (13) Per ragioni di coerenza e leggibilità, tutte le autorizzazioni provvisorie di additivi negli alimenti per animali devono essere riunite nel presente regolamento.

    (14) Le autorizzazioni provvisorie per la maggior parte degli additivi scadono il 30 settembre 2000. Pertanto il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o ottobre 2000.

    (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per l'alimentazione animale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli additivi di cui all'allegato del presente regolamento sono autorizzati a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, conformemente alle condizioni indicate nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2000, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (2) GU L 227 del 7.9.2000, pag. 13.

    ALLEGATO

    Elenco degli additivi associati ad un responsabile dell'immissione in circolazione e autorizzato a titolo provvisorio per un periodo non superiore a cinque anni

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Elenco di altri additivi autorizzati su base provvisoria per un periodo non superiore a quattro o cinque anni nel caso di additivi già oggetto di un'autorizzazione provvisoria prima del 1o aprile 1998

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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