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Document 42000D1215(01)

    2000/770/CE: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 3 ottobre 2000 concernente l´applicazione provvisoria dell´accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell´accordo di partenariato tra gli Stati dell´Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall´altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un´assistenza finanziaria ai paesi e territori d´oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE

    GU L 317 del 15.12.2000, p. 354–354 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/770/oj

    42000D1215(01)

    2000/770/CE: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 3 ottobre 2000 concernente l´applicazione provvisoria dell´accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell´accordo di partenariato tra gli Stati dell´Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall´altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un´assistenza finanziaria ai paesi e territori d´oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE

    Gazzetta ufficiale n. L 317 del 15/12/2000 pag. 0354 - 0354


    Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio,

    del 3 ottobre 2000

    concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE

    (2000/770/CE)

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'accordo di partenariato firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, in prosieguo: l'"accordo ACP-CE",

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) L'accordo ACP-CE non entrerà in vigore finché ogni Stato membro non avrà osservato le rispettive norme costituzionali a norma dell'articolo 93.

    (2) Il Comitato degli ambasciatori, con una decisione del 28 febbraio 2000, ha adottato misure transitorie applicabili fino al 1o agosto 2000.

    (3) Conformemente all'articolo 366, paragrafo 3 della IV Convenzione ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato con decisione 1/2000(1) le misure transitorie necessarie a coprire il periodo tra il 2 agosto 2000 e l'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE.

    (4) Conformemente all'articolo 6 della decisione 1/2000, gli Stati membri e la Comunità dovranno prendere le disposizioni ritenute appropriate per attuare le misure transitorie.

    (5) Gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno raggiunto un consenso per quanto riguarda un accordo interno sul finanziamento e la gestione dell'aiuto della Comunità agli Stati ACP, che corrisponde alle disposizioni relative alla programmazione e all'attuazione dell'accordo. L'accordo interno non entrerà in vigore prima che tutti gli Stati membri l'abbiano adottato secondo le norme costituzionali proprie di ciascuno di essi.

    (6) È opportuno che talune norme dell'accordo interno siano applicate in via transitoria in attesa che esso entri in vigore,

    DECIDONO:

    Articolo 1

    Le seguenti disposizioni dell'accordo interno relativo al 9o Fondo europeo di sviluppo si applicano provvisoriamente a decorrere dalla data di adozione della presente decisione:

    1) articoli da 14, 15, 16, 19, paragrafi 1, 19, paragrafo 2, 19, paragrafo 3 e 19, paragrafo 4, relativi all'attuazione del processo di programmazione;

    2) articoli 21-27 ai fini dell'attuazione del processo di programmazione;

    3) articoli 29 e 30 ai fini della preparazione del funzionamento del Fondo investimenti;

    4) articolo 31 ai fini dell'adozione del regolamento finanziario.

    Articolo 2

    La presente decisione resta in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo interno, ma non oltre il 1o giugno 2002.

    I rappresentanti dei governi degli Stati membri possono decidere di prorogarne l'applicazione.

    La decisione è pubblicatanella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 ottobre 2000.

    Per i governi degli Stati membri

    Il Presidente

    C. Pierret

    (1) GU L 195 del 1.8.2000, pag. 46.

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