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Document E2000C0072

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 72/00/COL, del 5 aprile 2000, recante ventiseiesima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, che introduce nuovi orientamenti sui tassi di interesse di riferimento

GU L 274 del 26.10.2000, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/72(2)/oj

E2000C0072

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 72/00/COL, del 5 aprile 2000, recante ventiseiesima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, che introduce nuovi orientamenti sui tassi di interesse di riferimento

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 26/10/2000 pag. 0026 - 0028


Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA

n. 72/00/COL

del 5 aprile 2000

recante ventiseiesima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, che introduce nuovi orientamenti sui tassi di interesse di riferimento

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo(1), in particolare gli articoli da 61 a 63,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia(2), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

visto il parere della Commissione europea,

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato(3), adottate dall'Autorità di vigilanza il 19 gennaio 1994(4);

considerando che a norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte l'Autorità di vigilanza EFTA rende esecutive le disposizioni in materia di aiuti di Stato;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte l'Autorità di vigilanza EFTA formula comunicazioni e orientamenti nelle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente o l'Autorità di vigilanza lo consideri necessario;

considerando che la Commissione europea ha adottato una comunicazione riguardante un adeguamento tecnico del metodo di fissazione dei tassi di riferimento(5);

considerando che deve essere garantita un'applicazione uniforme delle norme SEE sugli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo;

considerando che, a norma del punto 2 (titolo "Disposizioni generali" dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, previa consultazione con la Commissione europea, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione, affinché siano garantite condizioni eque di concorrenza;

considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato per iscritto gli Stati EFTA circa l'introduzione di nuovi orientamenti sul metodo di fissazione dei tassi di riferimento,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

1. Le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sono integrate dalla nuova sezione 33.2 (Tasso d'interesse di riferimento) di cui all'allegato I della presente decisione.

2. La presente decisione viene notificata agli Stati EFTA con lettera recante copia della decisione stessa e dell'allegato I.

3. La presente decisione viene notificata alla Commissione europea a norma del protocollo 27, punto d), dell'accordo SEE, inviando copia della presente decisione e dell'allegato I.

4. La presente decisione e il suo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2000.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut Almestad

(1) Di seguito denominato "accordo SEE".

(2) Di seguito denominato "accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte".

(3) Di seguito denominate "guida".

(4) Inizialmente pubblicate nella GU L 231 del 3 settembre 1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante stessa data, modificate da ultimo (venticinquesima modifica) dalla decisione n. 52/00/COL del 1o marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) Pubblicata nella GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

ALLEGATO I

"33.2. Tasso d'interesse di riferimento(1)

Nell'ambito del controllo SEE degli aiuti di Stato disposto dall'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA si avvale di vari parametri, tra cui i tassi di riferimento e di attualizzazione.

Tali tassi sono utilizzati per misurare l'equivalente sovvenzione di un aiuto erogato in varie quote nonché per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti agevolati. Essi sono impiegati anche per l'applicazione della regola de minimis e per la restituzione degli aiuti illegali.

I tassi di riferimento devono rispecchiare il livello medio dei tassi di interesse in vigore, nei vari Stati EFTA che sono parte dell'accordo SEE, per i prestiti a medio e lungo termine (5-10 anni) corredati dalle normali garanzie.

Con decorrenza 1o aprile 2000 i tassi di riferimento saranno determinati come segue:

- il tasso indicativo è definito al livello del tasso di rendimento dei titoli di Stato a cinque anni, maggiorato di un premio di 25 punti base,

- il tasso di riferimento è considerato pari alla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre,

- il tasso di riferimento sarà fissato (dal 2001 in poi) con decorrenza 1o gennaio,

- in corso d'anno, il tasso di riferimento viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15 % dalla media dei tassi indicativi registrati nell'ultimo trimestre noto.

Va peraltro specificato:

- che il tasso di riferimento così determinato è un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare (per esempio imprese in difficoltà, mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche, ecc.). In tali casi il premio potrà raggiungere i 400 punti base ed essere anche superiore, nell'ipotesi in cui nessuna banca privata avrebbe accettato di concedere il prestito in questione,

- che l'Autorità di vigilanza EFTA, qualora lo ritenga necessario dopo l'esame di alcuni casi, si riserva la possibilità di utilizzare un tasso di base a termine più breve (per esempio LIBOR a un anno) o più lungo (per esempio tasso di rendimento dei titoli di Stato a 10 anni) del tasso di rendimento dei titoli di Stato a cinque anni.

L'Autorità di vigilanza EFTA renderà pubblico il tasso di riferimento su Internet, al seguente indirizzo: http://www.efta.int/".

(1) Il presente capitolo ricalca in parte la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).

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