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Dokument E1999C0329

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 329/99/COL, del 16 dicembre 1999, che estende il periodo di validità delle attuali norme e che introduce nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, modificando per la ventiquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

GU L 274 del 26.10.2000, S. 1–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/329(2)/oj

E1999C0329

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 329/99/COL, del 16 dicembre 1999, che estende il periodo di validità delle attuali norme e che introduce nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, modificando per la ventiquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 26/10/2000 pag. 0001 - 0018


Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA

n. 329/99/COL

del 16 dicembre 1999

che estende il periodo di validità delle attuali norme e che introduce nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, modificando per la ventiquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo(1), in particolare gli articoli da 61 a 63,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia(2), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza ha il compito di applicare le disposizioni in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette comunicazioni e adotta orientamenti sulle materie disciplinate dall'accordo SEE, purché ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte oppure se l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario;

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato(3) adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA(4) e in particolare le disposizioni di cui alla sezione 16 (Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà);

rammentando che le attuali norme in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, adottate inizialmente il 19 ottobre 1994(5) e prorogate dall'Autorità di vigilanza EFTA con le decisioni n. 298/97 del 17 dicembre 1997 e n. 372/98 del 16 dicembre 1998, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1999;

considerando che la Commissione europea ha adottato i nuovi "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà"(6);

considerando che si deve mantenere una severa disciplina in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi del punto II del capo "Disposizioni generali" dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, dopo aver consultato la Commissione delle Comunità europee, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione delle Comunità europee onde preservare la parità delle condizioni di concorrenza;

visto il parere della Commissione europea,

considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA, in occasione di un incontro multilaterale sugli aiuti di Stato, ha consultato gli Stati EFTA sull'introduzione di nuovi orientamenti;

considerando che i nuovi orientamenti introducono obblighi specifici di notificazione che costituiscono misure opportune a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte che richiedono l'accordo degli Stati EFTA interessati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La guida per gli aiuti di Stato viene modificata sostituendo la sezione 16 con nuovi orientamenti (Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) e due nuovi allegati (allegato XIV, Modulo per la notifica di aiuti ad hoc per la ristrutturazione e allegato XIV, Modulo per la notifica di aiuti per il salvataggio), contenuti nell'allegato I della presente decisione.

2. Il punto 25.4.(7) della sezione 25 degli orientamenti sugli aiuti di Stato come modificati per la quattordicesima volta il 4 novembre 1998 è modificato come segue:

"Anche un investimento in capitale fisso, realizzato sotto forma di rilevazione di uno stabilimento che ha chiuso o avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale acquisizione, può essere considerato un investimento iniziale,".

3. Gli Stati EFTA verranno informati della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I e di una lettera nella quale viene loro richiesto di esprimere il proprio accordo sulla nuova guida entro sei settimane dalla data della presente decisione, nella misura in cui tale guida prevede misure opportune ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

4. In conformità del punto d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.

5. La presente decisione e il suo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

6. La guida modificata come previsto ai paragrafi 1 e 2 della presente decisione entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e del relativo supplemento SEE. Fino a tale data continua ad applicarsi la guida attualmente vigente.

7. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut Almestad

(1) In appresso denominato "accordo SEE".

(2) In appresso denominato "accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte".

(3) In appresso denominate "guida".

(4) Pubblicate inizialmente nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la medesima data e modificate da ultimo (ventesima modifica) con decisione n. 275/99/COL del 17 novembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) Pubblicate nella GU L 383 del 31.12.1994 e nel supplemento SEE n. 59 recante la medesima data.

(6) Pubblicati nella GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

ALLEGATO I

"16. AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ(1)

16.1. Introduzione

(1) Nel 1994 l'Autorità di vigilanza EFTA ha adottato i propri orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(2). La loro validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 1999 con decisione del 16 dicembre 1998(3).

(2) Mediante questi nuovi orientamenti, il cui testo s'ispira ai precedenti, l'Autorità di vigilanza EFTA intende apportare modifiche e chiarimenti dovuti a diversi fattori. Innanzi tutto, il completamento del mercato interno e le sue conseguenze per lo Spazio economico europeo richiedono una vigilanza più rigorosa in materia di aiuti di Stato. In secondo luogo, il sesto e settimo censimento della Commissione europea degli aiuti di Stato nell'Unione europea(4) nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori indicano un aumento del volume degli aiuti ad hoc e soprattutto degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Infine, è auspicabile rendere più severe le regole relative agli aiuti di questo tipo, sia pure tenendo conto del ruolo che aiuti di importo adeguato possono svolgere per assicurare l'accompagnamento sociale delle ristrutturazioni. Di conseguenza, l'Autorità di vigilanza EFTA, come già realizzato dalla Commissione nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, intende chiarire le norme applicabili in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e, nel contempo, definire in maniera più rigorosa gli orientamenti in base ai quali procedere al loro esame.

(3) Gli aiuti di Stato destinati a salvare dal fallimento le imprese in difficoltà e ad incoraggiarne la ristrutturazione possono essere considerati legittimi solo a determinate condizioni. Questo può avvenire, ad esempio, per ragioni di politica sociale o regionale o perché occorre tener conto degli effetti economici positivi dell'attività delle piccole e medie imprese (PMI), o ancora, eccezionalmente, perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale quando la scomparsa di imprese potrebbe determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto.

16.2. Definizioni e campo d'applicazione degli orientamenti, articolazione con altri testi in materia di aiuti di Stato

16.2.1. Definizione di 'impresa in difficoltà'

(1) Non esiste una definizione SEE di impresa in difficoltà. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene tuttavia che un'impresa sia in difficoltà, ai sensi dei presenti orientamenti, qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine.

(2) In particolare, l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è comunque considerata in difficoltà,

a) se si tratta di società a responsabilità limitata(5), qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto(6) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) se si tratta di società a responsabilità illimitata(7), qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

(3) Le difficoltà di un'impresa di solito sono rivelate da livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore dal capitale netto. Nei casi più gravi l'impresa può già essere insolvente o essere già sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza. In quest'ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente accordati in concomitanza con detta procedura e destinati a garantire la continuità dell'impresa. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le forze proprie e con fondi ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o dai creditori.

(4) Ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa di nuova costituzione(8) non può essere beneficiaria di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione anche se la sua posizione finanziaria iniziale è precaria, caso che può presentarsi, in particolare, quando la nuova impresa sia il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi soli beni produttivi.

(5) Una società che fa parte di un gruppo non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, salvo si possa dimostrare che le difficoltà sono specifiche della società in questione e non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

16.2.2. Definizione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione

(1) Gli orientamenti trattano sia degli aiuti per il salvataggio che di quelli per la ristrutturazione, perché in entrambi i casi i poteri pubblici si trovano di fronte ad imprese in difficoltà ed il salvataggio e la ristrutturazione rappresentano spesso due aspetti, pur chiaramente distinguibili, di una medesima operazione.

(2) Un aiuto per il salvataggio è transitorio per sua stessa natura. Esso deve consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per un periodo corrispondente al tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione, e/o al tempo necessario affinché l'Autorità di vigilanza EFTA possa pronunciarsi in merito a detto piano.

(3) Una ristrutturazione, invece, deve basarsi su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comporta generalmente uno o più degli elementi seguenti: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su base di una maggiore eficacia, con l'abbandono in generale delle attività non più redditizie; la riqualificazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi; talvolta la riconversione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione industriale deve essere di norma accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, eliminazione dell'indebitamento). Ai sensi dei presenti orientamenti, una ristrutturazione non può invece limitarsi solo ad un aiuto finanziario destinato a colmare le perdite pregresse senza intervenire sulle cause di tali perdite.

16.2.3. Ambito di applicazione

(1) Gli orientamenti si applicano a tutti i settori d'attività (esclusi quelli cui si applicano l'articolo 27 e il protocollo 14 dell'accordo SEE, relativi ai prodotti carbosiderurgici), fatte salve le regole settoriali specifiche relative alle imprese in difficoltà(9).

16.2.4. Applicabilità dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE

(1) Gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, per loro stessa natura, tendenzialmente falsano la concorrenza. Nella misura in cui incidono sugli scambi fra le parti contraenti, essi ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(2) Gli aiuti alla ristrutturazione possono assumere forme diverse, fra cui conferimenti di capitali, cancellazione dei debiti, erogazione di crediti, sgravi fiscali o di contributi per oneri sociali o garanzie sui prestiti. Salvo espressa indicazione contraria di altro testo SEE in materia di aiuti di Stato, gli aiuti al salvataggio devono invece limitarsi a prestiti o garanzie su prestiti (cfr. sezione 16.3.1).

(3) Gli aiuti possono provenire dall'amministrazione pubblica a qualunque livello(10) (centrale, regionale o locale) o da qualsiasi 'impresa pubblica' secondo la definizione dell'articolo 2 dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato XV all'accordo SEE(11). Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione possono pertanto essere erogati, per esempio, da holding di Stato o società di investimento finanziate con fondi pubblici(12).

(4) Per stabilire se gli apporti di capitali da parte dei pubblici poteri in imprese di proprietà statale comportino aiuti, il criterio di riferimento, è il principio dell''investitore privato in economia di mercato'(13). In base a tale principio l'erogazione di fondi o la concessione di garanzie ad un'impresa non è considerata aiuto di Stato nei casi in cui un investitore privato operante razionalmente in un'economia di mercato sarebbe stato disposto di fornire le risorse necessarie.

(5) Quando invece le risorse vengono fornite o garantite dallo Stato ad un'impresa in difficoltà finanziaria, è da ritenere probabile che gli apporti finanziari contengano elementi di aiuto di Stato. Queste operazioni finanziarie devono pertanto essere previamente notificate all'Autorità di vigilanza EFTA, eventualmente mediante notifica di un regime in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte(14). La presunzione della presenza di un aiuto s'impone qualora il mercato in cui opera il beneficiario dell'aiuto soffra di sovraccapacità strutturale a livello del SEE oppure il settore nel suo complesso sia in difficoltà.

(6) La valutazione degli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non deve essere influenzata da modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa che fruisce dell'aiuto.

16.2.5. Compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE

(1) L'articolo 61, paragrafi 2 e 3 dell'accordo SEE prevede le possibilità di compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE per gli aiuti che ricadono nell'ambito dell'articolo 61, paragrafo 1. Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà - eccezion fatta per i casi di danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, [articolo 61, paragrafo 2, lettera b)] che non sono oggetto del presente documento - possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), in base al quale possono essere autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA 'gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività ([...]), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse'.

(2) L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse delle parti contraenti, quando siano rispettate le condizioni indicate nei presenti orientamenti. Nel caso in cui le imprese da salvare o da ristrutturare siano ubicate in aree assistite, l'Autorità di vigilanza EFTA terrà conto degli aspetti di carattere regionale, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), secondo le modalità esposte alla sezione 16.3.2.5.

16.2.6. Altre norme SEE

(1) Va sottolineato che l'Autorità di vigilanza EFTA non può autorizzare gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà nel caso in cui le loro modalità, inerenti all'oggeto dell'aiuto, violino disposizioni dell'accordo SEE e/o dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte diverse dall'articolo 61 dell'accordo SEE o dall'articolo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

16.3. Condizioni generali per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione notificati individualmente all'Autorità di vigilanza EFTA

(1) La presente sezione si riferisce unicamente agli aiuti notificati individualmente all'Autorità di vigilanza EFTA. A determinate condizioni, l'Autorità di vigilanza EFTA può autorizzare anche dei regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione: le condizioni di autorizzazione di tali regimi sono esposte alla sezione 16.4.

16.3.1. Aiuti al salvataggio

(1) Per essere autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA gli aiuti per il salvataggio, definiti al punto 16.2.2, devono(15):

a) consistere di aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti(16). Nei due casi di specie di credito deve essere gravato da un tasso d'interesse almeno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dall'Autorità di vigilanza EFTA;

b) essere connessi a crediti il cui rimborso deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate(17);

c) essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere effetti gravi di 'spillover' negativo in altri Stati EFTA o Stati membri della CE;

d) essere corredati, all'atto della notifica, di un impegno dello Stato membro dell'EFTA di presentare all'Autorità di vigilanza EFTA, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o la garanzia è stata revocata;

e) limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura delle spese salariali o dell'approvvigionamento corrente) nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto.

(2) L'autorizzazione iniziale dell'aiuto per il salvataggio copre un periodo di un massimo di sei mesi oppure, qualora lo Stato membro dell'EFTA abbia presentato un piano di ristrutturazione entro tale termine, fino alla data in cui l'Autorità di vigilanza EFTA avrà preso una decisione su detto piano. A seguito dell'autorizzazione iniziale, e in casi eccezionali debitamente giustificati, l'Autorità di vigilanza EFTA potrà autorizzare una proroga del termine iniziale di sei mesi su richiesta dello Stato membro dell'EFTA.

(3) L'aiuto per il salvataggio costituisce un'operazione eccezionale di mantenimento delle attività, riguardante un periodo limitato durante il quale si possa procedere ad una valutazione delle prospettive dell'impresa. Non può essere invece autorizzata una serie di operazioni ripetute di salvataggio che di fatto si limitino a mantenere semplicemente la situazione esistente, ritardando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali esistenti su altri produttori più efficienti o su altri Stati membri dell'EFTA o della CE.

(4) Qualora entro il termine di sei mesi lo Stato membro dell'EFTA non abbia rispettato l'impegno di cui al punto 16.3.1.(1), e in mancanza di una richiesta di proroga debitamente giustificata, l'Autorità di vigilanza EFTA darà avvio alla procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

(5) L'autorizzazione di un aiuto per il salvataggio, inoltre, è totalmente svincolata da un'eventuale successiva autorizzazione di aiuti rientranti in un piano di ristrutturazione, che dovranno essere valutati in base ai propri meriti intrinseci.

16.3.2. Aiuti alla ristrutturazione

16.3.2.1. Principi di base

(1) Gli aiuti alla ristrutturazione danno luogo a preoccupazioni particolari per la concorrenza in quanto possono ingiustamente spostare l'onere dell'aggiustamento strutturale e le relative difficoltà sociali ed industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti e su altri Stati membri dell'EFTA o della CE. In linea generale, pertanto, dovrebbero essere autorizzati solo in quei casi in cui si possa dimostrare che la concessione di aiuti alla ristrutturazione non è contraria al funzionamento dell'accordo SEE. Ciò sarà possibile solo in funzione di criteri rigorosi e della garanzia che gli eventuali effetti di distorsione della concorrenza provocati dagli aiuti saranno compensati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in vita dell'impresa (in particolare qualora si accerti che l'effetto netto di licenziamenti conseguenti al fallimento dell'impresa, cumulati con gli effetti sui fornitori, accentuerebbero i problemi locali, regionali o nazionali in materia di occupazione oppure, eccezionalmente, che la sua scomparsa potrebbe condurre ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio) e, se del caso, da contropartite sufficienti a favore dei concorrenti.

16.3.2.2. Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti

(1) Ferme restando le disposizioni speciali relative alle aree assistite, alle piccole e medie imprese e al settore agricolo (cfr. punti 16.3.2.5 e 16.3.2.6), l'Autorità di vigilanza EFTA autorizza gli aiuti soltanto alle seguenti condizioni:

a) Ammissibilità dell'impresa

L'impresa deve poter essere considerata in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti (cfr. punto 16.2.1).

b) Ripristino della redditività

La concessione dell'aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, per tutti gli aiuti individuali, dovrà essere approvato dall'Autorità di vigilanza EFTA.

Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un programma di ristrutturazione realizzabile, che impegna lo Stato membro dell'EFTA e da presentarsi alla Commissione corredato di tutte le indicazioni utili, tra cui uno studio di mercato(18). Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute. La ristrutturazione deve comportare l'abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

Il piano di ristrutturazione descrive le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa consentendo quindi di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Esso tiene conto, tra l'altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante dei prodotti, con ipotesi diverse - ottimiste, pessimiste e moderate - che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell'impresa. Esso permette all'impresa una transizione verso una nuova struttura che le dia prospettive di redditività a lungo termine e la possibilità di funzionare con le proprie risorse.

Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all'azienda, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio dovrà essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto delle proprie risorse.

c) Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

È necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. In caso contrario, gli aiuti sarebbero 'contrari all'interesse comune' e quindi incompatibili con il funzionamento del SEE.

Questa condizione determina sovente una limitazione della presenza che l'impresa può avere sul suo mercato o sui suoi mercati una volta terminato il periodo di ristrutturazione. Se il (i) mercato(i) in causa(19) è trascurabile a livello del SEE, oppure se la quota(e) di questo(i) mercato(i) detenuta(e) dall'impresa è trascurabile, è lecito supporre che non vi è distorsione indebita della concorrenza. Pertanto si deve ritenere che tale condizione non riguarda quindi generalmente le piccole e medie imprese, salvo se esistano disposizioni settoriali nelle regole della concorrenza in materia di aiuti di Stato che prevedano il contrario.

La limitazione o riduzione forzata della presenza sul mercato o sui mercati rilevante(i) sui quali opera l'impresa rappresenta una contropartita per i concorrenti e deve essere proporzionata agli effetti distorsivi dell'aiuto e, in particolare, al peso relativo dell'impresa sul suo mercato (o mercati). L'Autorità di vigilanza EFTA stabilisce la portata di tale riduzione basandosi sullo studio di mercato che accompagna il piano di ristrutturazione oltre che, quando è stata avviata la procedura, sulle informazioni fornite a coloro che intervengono. La riduzione della presenza dell'impresa viene realizzata nel quadro del piano di ristrutturazione e attraverso le condizioni ad esso eventualmente collegate.

Eccezioni all'obbligo di contropartite possono essere ammesse solo quando tali riduzioni o limitazioni potrebbero comportare un peggioramento manifesto della struttura del mercato, dando indirettamente luogo, per esempio, a situazioni di monopolio o di oligopolio in senso stretto.

Le contropartite potranno assumere forme diverse, a seconda che l'impresa operi o meno su un mercato caratterizzato da eccesso di capacità. Ai fini della valutazione della sovraccapacità del mercato, l'Autorità di vigilanza EFTA può prendere in considerazione tutti gli elementi utili di cui sia a conoscenza:

i) nel caso esista una sovraccapacità produttiva strutturale su scala comunitaria o del SEE, in un mercato in cui il beneficiario degli aiuti continua ad esplicare la propria attività, il piano di ristrutturazione deve contribuire al risanamento di tale mercato, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto e ai suoi effetti sul mercato rilevante, attraverso una riduzione irreversibile della capacità di produzione. Una riduzione della capacità è irreversibile quando gli impianti interessati sono resi definitivamente inidonei a produrre ai livelli precedenti oppure sono convertiti in maniera permanente ad altro uso. A questo proposito, non è sufficiente vendere la capacità in eccesso ai concorrenti, a meno che l'impianto non venga venduto per essere utilizzato in un mercato geografico in cui il mantenimento in esercizio dell'impianto stesso non abbia alcun effetto significativo sulla situazione concorrenziale nel SEE. L'obbligo di ridurre la capacità deve avere come scopo la riduzione della presenza dell'impresa assistita sul(i) mercato(i) interessato(i);

ii) se invece il mercato in cui opera il beneficiario dell'aiuto non è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità produttiva strutturale nella Comunità o nel SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA valuterà comunque l'opportunità di esigere una contropartita; qualora la contropartita preveda una riduzione della capacità dell'impresa interessata, tale riduzione potrà assumere la forma di una cessione di attività o di affiliate. L'Autorità di vigilanza EFTA dovrà valutare le contropartite proposte dallo Stato EFTA, in qualsiasi forma, e stabilire se la loro portata sia sufficiente ad attenuare i potenziali effetti di distorsione della concorrenza. Nell'esaminare le necessarie contropartite, l'Autorità di vigilanza EFTA terrà conto della situazione del mercato e, in particolare, del suo livello di crescita e del grado di copertura della domanda.

d) Aiuto limitato al minimo

L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri, ivi compreso tramite la vendita di attivi, qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa, che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Per ridurre al minimo gli effetti distorsivi, si deve evitare che l'aiuto venga erogato sotto forma o di ammontare tale da consentire all'impresa di disporre di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. A tal fine l'Autorità di vigilanza EFTA esamina il livello del passivo dell'impresa, a ristrutturazione avvenuta e dopo qualsiasi riporto o riduzione di crediti, in particolare nel quadro della continuazione delle attività grazie ad una procedura concorsuale per insolvenza(20). Gli aiuti non dovrebbero nemmeno essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti non indispensabili al ripristino della redditività.

In tutti i casi deve essere dimostrato all'Autorità di vigilanza EFTA che l'aiuto servirà solo al ripristino della redditività dell'impresa e che non permetterà al beneficiario, durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, di sviluppare la propria capacità di produzione, salvo che ciò sia necessario per ripristinare la redditività dell'impresa senza tuttavia falsare la concorrenza.

e) Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto

Oltre alle contropartite di cui al punto c) e qualora disposizioni di questo tipo non siano state adottate dallo Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari affinché la concorrenza non venga falsata in misura contraria al comune interesse. In particolare lo Stato EFTA interessato potrà essere obbligato:

i) ad adottare lui stesso delle misure (ad esempio, obbligo di aprire determinati mercati ad altri operatori SEE);

ii) ad imporre determinate misure al beneficiario (ad esempio, divieto di agire come 'price leader' su determinati mercati);

iii) a non concedere al beneficiario aiuti con altri obiettivi durante il periodo della ristrutturazione.

f) Piena attuazione del programma di ristrutturazione e rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione

L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato all'Autorità di vigilanza EFTA e da questa approvato, assolvendo qualunque altro obbligo previsto nella decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA considera il non rispetto del piano o delle obbligazioni come un abuso dell'aiuto.

Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e comportanti l'erogazione di importi cospicui, l'Autorità di vigilanza EFTA potrà esigere che l'aiuto alla ristrutturazione sia suddiviso in più versamenti, che potrà subordinare:

i) alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta esecuzione del piano di ristrutturazione in ogni singola tappa nel rispetto del calendario previsto,

ii) alla sua autorizzazione preventiva di ciascun versamento, dopo verifica della corretta esecuzione del piano di ristrutturazione.

g) Controllo e relazione annuale

L'Autorità di vigilanza EFTA deve poter controllare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione sulla base di relazioni regolari e particolareggiate, trasmesse dallo Stato EFTA.

Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle grandi imprese, la prima di tali relazioni dovrà essere presentata all'Autorità di vigilanza EFTA, di regola, entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni successive dovranno quindi essere trasmesse all'Autorità di vigilanza EFTA, almeno su base annuale, a scadenze fisse, finché gli obiettivi del piano di ristrutturazione non verranno considerati raggiunti. Le relazioni annuali devono contenere tutte le informazioni atte a consentire all'Autorità di vigilanza EFTA di controllare l'esecuzione del piano di ristrutturazione da essa approvato, di seguire il calendario dei versamenti all'impresa interessata e l'evoluzione della sua posizione finanziaria, nonché di verificare l'osservanza delle condizioni e degli obblighi stabiliti nella decisione di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni conterranno in particolare tutti i dati utili relativi agli aiuti, a qualunque finalità, concessi a titolo individuale o nell'ambito di un regime, che l'impresa ha potuto ricevere nel periodo di ristrutturazione (cfr. sezione 16.5.2). Quando sia necessaria la tempestiva conferma di talune informazioni essenziali, quali chiusure di impianti o riduzioni di capacità, l'Autorità di vigilanza EFTA potrà richiedere relazioni più frequenti.

Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, in generale, sarà sufficiente la trasmissione annuale del conto economico e del bilancio della società beneficiaria, a meno che non esistano disposizioni più restrittive nella decisione d'autorizzazione.

16.3.2.3. Principio dell''aiuto unico' ('una tantum')

(1) Onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito, gli aiuti alla ristrutturazione sono da concedersi una sola volta. Quando presenta all'Autorità di vigilanza EFTA un progetto di aiuto alla ristrutturazione, lo Stato EFTA deve precisare se l'impresa abbia già usufruito in passato di un aiuto di Stato alla ristrutturazione, anche concesso prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, compresi eventuali aiuti non notificati(21). In tale ipotesi, qualora siano trascorsi meno di dieci anni dal termine del periodo di ristrutturazione(22) oppure si sia rinunciato a dare esecuzione al piano previsto, l'Autorità di vigilanza EFTA di regola(23) non autorizzerà la concessione di un nuovo aiuto alla ristrutturazione, salvo circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa. Per circostanza imprevedibile si intende la circostanza che non poteva assolutamente essere prevista al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione.

(2) Le modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che ne determini il risanamento del bilancio, la riduzione dei debiti o la liquidazione dei debiti pregressi, non pregiudicano l'applicazione di questa regola purché si tratti del proseguimento dell'attività di una medesima impresa.

(3) Nel caso di un'impresa che rilevi gli attivi di un'altra impresa, sottoposta ad una delle procedure di cui al punto 16.3.2.3.(2) o a una procedura concorsuale per insolvenza e che abbia a sua volta già ricevuto un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione, non si applica al nuovo acquirente il principio dell'aiuto una tantum purché siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

a) il nuovo acquirente sia chiaramente distinto dall'impresa precedente;

b) abbia rilevato gli attivi ceduti dall'altra impresa al prezzo di mercato (evitando in questo modo una 'fuga' verso la nuova impresa degli aiuti versati alla precedente);

c) la liquidazione o l'amministrazione controllata e il rilevamento tramite acquisto non siano semplici espedienti per evitare l'applicazione del principio dell''aiuto una tantum' (il che potrebbe essere constatato dall'Autorità di vigilanza EFTA qualora, ad esempio, le difficoltà incontrate dal nuovo acquirente fossero state chiaramente prevedibili al momento in cui ha rilevato gli attivi dalla precedente impresa).

(4) Tuttavia, è necessario ricordare in questa sede che gli aiuti al rilevamento tramite acquisto degli attivi di un'impresa, essendo aiuti all'investimento iniziale, non possono essere autorizzati a norma dei presenti orientamenti [cfr. anche il punto 16.2.1.(4)].

16.3.2.4. Modifica del piano di ristrutturazione

(1) Se è stato autorizzato un aiuto alla ristrutturazione, lo Stato EFTA può richiedere all'Autorità di vigilanza EFTA di accettare delle modifiche del piano di ristrutturazione e dell'importo dell'aiuto. L'Autorità di vigilanza EFTA può accettare tali modifiche purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il piano modificato deve prevedere un ritorno alla redditività sempre in tempi accettabili;

b) se l'importo dell'aiuto viene aumentato, le eventuali contropartite richieste devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;

c) se le contropartite proposte sono inferiori a quelle inizialmente previste, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto proporzionalmente;

d) il nuovo calendario di realizzazione delle contropartite potrà subire un ritardo rispetto a quello adottato inizialmente soltanto per motivi non imputabili all'impresa o allo Stato EFTA. In caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in maniera corrispondente.

16.3.2.5. Aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite

(1) Nel valutare gli aiuti alla ristrutturazione nelle aree assistite l'Autorità di vigilanza EFTA terrà conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un'impostazione permissiva per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Del resto, visti i limiti delle risorse che si possono destinare alla promozione dello sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni considerate utilizzare queste scarse risorse per sviluppare il più rapidamente possibile attività alternative, economicamente vitali e durevoli. Occorre infine, anche nel caso degli aiuti ad imprese delle regioni assistite, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza.

(2) Pertanto, i criteri elencati ai punti 16.3.2.2, 16.3.2.3 e 16.3.2.4 valgono anche nel caso delle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, nelle regioni assistite e salvo indicazione contraria nelle norme settoriali, le condizioni richieste per l'autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno esigenti per quanto riguarda l'ottenimento di contropartite. Se giustificata da esigenze di sviluppo regionale, la riduzione di capacità sarà inferiore a quella imposta nelle regioni non assistite e si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

16.3.2.6. Aiuti per la ristrutturazione delle piccole e medie imprese

(1) Gli aiuti concessi ad imprese che rientrano nella categoria delle PMI(24) alterano generalmente le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle grandi imprese. Queste considerazioni valgono anche per gli aiuti alla ristrutturazione, ragione per cui è meno urgente l'esigenza che siano soddisfatte le condizioni indicate alla sezione 16.3.2.2: la concessione di aiuti non sarà subordinata, in linea generale, a delle contropartite [cfr. punto 16.3.2.2.(1)c)], salvo altrimenti disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato, e gli obblighi sul contenuto delle relazioni saranno minori [cf. punto 16.3.2.2.(1)g)]. Per contro, alle PMI si applica appieno il principio dell''aiuto una tantum' (cfr. sezione 16.3.2.3).

16.3.2.7. Aiuti erogati a copertura dei costi sociali della ristrutturazione

(1) La realizzazione di un piano di ristrutturazione comporta, di regola, riduzioni o la totale cessazione delle attività interessate dalle difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per l'erogazione dell'aiuto [in particolare, nel caso in cui il settore sia caratterizzato da sovraccapacità strutturale a livello del SEE (cfr. punto 16.3.2.2.(1)c)]. Qualunque sia la ragione che le giustifica, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa.

(2) La legislazione sul lavoro degli Stati EFTA può includere regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali le indennità di licenziamento e le pensioni da erogare nel quadro di sistemi di prepensionamento sono versate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono da considerare come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del trattato, a condizione che sia lo Stato ad avere rapporti diretti con i lavoratori, senza che l'impresa si trovi coinvolta.

(3) Accanto alle indennità di licenziamento versate direttamente ai lavoratori e ai programmi di prepensionamento in loro favore, sono diffusi anche regimi generali di sostegno sociale in cui il governo si assume l'onere delle provvidenze pagate dall'azienda ai lavoratori licenziati e che vanno al di là dei suoi obblighi legali o contrattuali. Quando siano generalmente accessibili, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni di ammissibilità prestabilite e prevedano la concessione automatica di detti vantaggi, tali regimi non sono considerati configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, a favore delle imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori di attività, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati(25).

(4) L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di licenziamento e/o di finanziare regimi di prepensionamento, imposto ad un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi di un'attività imprenditoriale che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto di Stato, a prescindere dal fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.

(5) L'atteggiamento dell'Autorità di vigilanza EFTA nei confronti di questi aiuti è in linea di massima favorevole, poiché essi comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, in quanto agevolano i cambiamenti strutturali ed attenuano i problemi di ordine sociale: molto spesso, inoltre, essi attenuano le disparità tra gli obblighi imposti alle imprese dalle legislazioni nazionali.

(6) Oltre agli aiuti destinati a sostenere i costi delle indennità di licenziamento e di prepensionamento, i programmi di ristrutturazione comportano spesso anche l'erogazione di aiuti per corsi di formazione, servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, aiuti per il trasferimento e la formazione professionale, nonché assistenza per gli ex dipendenti che intendono dedicarsi a nuove attività. Per questo tipo di aiuti l'Autorità di vigilanza EFTA esprime sistematicamente parere favorevole.

(7) È necessario che gli aiuti illustrati ai punti precedenti [da 16.3.2.7.(1) a 16.3.2.7.(6)] siano chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione. In effetti, gli aiuti di interventi sociali destinati esclusivamente ai lavoratori licenziati non vengono computati ai fini della determinazione della portata delle contropartite di cui al punto 16.3.2.2.(1)c).

(8) Nell'interesse comune, l'Autorità di vigilanza EFTA avrà cura di circoscrivere il più possibile, nell'ambito del piano di ristrutturazione, il rischio che gli effetti sociali delle ristrutturazioni si estendano, dallo Stato che concede l'aiuto, agli altri Stati EFTA.

16.4. Regimi di aiuti per le piccole e medie imprese

16.4.1. Principi generali

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA autorizzerà regimi di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione di imprese in difficoltà unicamente a favore di piccole e medie imprese rispondenti alla definizione data alla sezione 10 della guida. Fatte salve le disposizioni specifiche seguenti, le sezioni 16.2 e 16.3 si applicano alla valutazione della compatibilità di detti regimi. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime e che non soddisfi ad una di dette condizioni dovrà essere notificato individualmente all'Autorità di vigilanza EFTA e da essa preliminarmente approvato.

16.4.2. Ammissibilità

(1) Nell'ambito dei regimi che saranno autorizzati, potranno essere esonerati dalla notifica individuale unicamente gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese che soddisfino uno dei tre criteri di cui al punto 16.2.1.(2). Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfino nessuno di questi tre criteri dovranno essere notificati individualmente all'Autorità di vigilanza EFTA affinché possa valutare se le imprese configurino o meno un'impresa in difficoltà.

16.4.3. Condizioni per l'autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio

(1) Per poter essere autorizzati dall'Autorità di vigilanza EFTA i regimi che prevedono la concessione di aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 16.3.1.(1), lettere a), b), c) ed e). La condizione di cui al punto 16.3.1.(1), lettera d), ai fini della presente sezione, è invece sostituita dalla condizione seguente:

'd) gli aiuti al salvataggio possono essere accordati soltanto per un periodo di sei mesi, durante il quale deve essere compiuta un'analisi della situazione dell'impresa. Prima della fine di tale periodo, lo Stato EFTA deve o avere approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure aver chiesto al beneficiario il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio.'

Qualsiasi aiuto per il salvataggio che si protragga al di là di detto periodo dovrà essere notificato individualmente all'Autorità di vigilanza EFTA.

16.4.4. Condizioni per l'autorizzazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA autorizzerà regimi di aiuto alla ristrutturazione unicamente ove la concessione degli stessi sia subordinata alla realizzazione integrale da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione preliminarmente approvato dallo Stato membro e che soddisfi le condizioni seguenti:

a) 'Ripristino della redditività': si applicano i criteri di cui ai punti da 16.3.2.2.(1)b).

b) 'Prevenzione di indebite distorsioni di concorrenza': tenuto conto della minore gravità delle distorsioni di concorrenza connesse agli aiuti alle PMI, il principio di cui al punto 16.3.2.2.(1)c) di riduzione della presenza del beneficiario sul mercato rilevante non si applica, tranne nel caso in cui disposizioni settoriali, contenute nelle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato, stipulino il contrario. I regimi devono invece esigere che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano.

c) 'Aiuti limitati al minimo necessario': si applicano i principi di cui al punto 16.3.2.2.(1)d).

d) 'Principio dell'aiuto 'una tantum'': si applica il principio dell'aiuto 'una tantum' di cui al punto 16.3.2.3. Tuttavia gli Stati EFTA sono tenuti ad effettuare notifiche individuali all'Autorità di vigilanza EFTA nei casi di deroga a tale principio:

i) dovuti a 'circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa';

ii) qualora siano rilevati, interamente o in parte, gli attivi di un'altra impresa che abbia a sua volta già ricevuto un aiuto di Stato al salvataggio o alla ristrutturazione.

e) 'Modifica del piano di ristrutturazione': qualsiasi modifica del piano deve rispettare le regole di cui al punto 16.3.2.4.

16.4.5. Condizioni comuni di autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione

(1) I regimi di aiuto devono indicare l'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso ad una stessa impresa per un'operazione di salvataggio e/o di ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. Gli aiuti eccedenti tale importo devono essere notificati individualmente all'Autorità di vigilanza EFTA. L'importo massimo di aiuti non può superare 10 milioni di EUR, incluso in caso di cumulo con altre fonti o altri regimi.

16.4.6. Controllo e relazioni annuali

(1) Il punto 16.3.2.2.(1)g) non si applica ai regimi. Tuttavia l'autorizzazione del regime sarà condizionata all'obbligo di presentare, di norma su base annuale, una relazione sull'applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste alla sezione 32 e agli allegati III e IV della guida. Le relazioni devono anche comprendere un elenco di tutte le imprese beneficiarie e specificare per ciascuna impresa:

a) la denominazione,

b) il codice settoriale, corrispondente al codice di classificazione settoriale a due cifre della NACE(26),

c) il numero di persone occupate,

d) il fatturato annuo,

e) l'importo degli aiuti concessi,

f) se del caso, i dati relativi agli aiuti alla ristrutturazione o aiuti assimilati già concessi in passato all'impresa,

g) se l'impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta a una procedura concorsuale per insolvenza, finché non è terminato il periodo di ristrutturazione.

16.5. Misure opportune a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA propone agli Stati EFTA, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte le seguenti misure opportune relative ai loro regimi di aiuto già esistenti. L'Autorità di vigilanza EFTA intende subordinare l'autorizzazione di tutti i regimi futuri a rispetto delle disposizioni seguenti.

16.5.1. Notifica individuale di tutti gli aiuti all'investimento materiale durante il periodo di ristrutturazione

(1) Tutti gli aiuti all'investimento concessi durante il periodo di ristrutturazione ad una grande impresa che riceva aiuti notificati individualmente a norma dei presenti orientamenti, anche se sono conformi ad un regime già autorizzato, possono influire sul livello della contropartita che deve essere determinata dall'Autorità di vigilanza EFTA.

(2) Durante il periodo di ristrutturazione di siffatta impresa, tutti gli aiuti destinati a favorire l'investimento materiale (a prescindere dalla loro finalità, di sviluppo regionale, tutela dell'ambiente, o altro) concessi dopo il 30 giugno 2000 dovranno essere notificati individualmente a meno che ad essi non si applichi la regola de minimis in vigore(27).

16.5.2. Comunicazione all'Autorità di vigilanza EFTA di tutti gli aiuti che verranno concessi all'impresa beneficiaria

(1) Quando una grande impresa riceve un aiuto alla ristrutturazione esaminato in base ai presenti orientamenti, il controllo della corretta applicazione delle decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA in materia di detti aiuti esige una grande trasparenza nei confronti degli aiuti ulteriori che potrebbe ricevere l'impresa, anche se sono conformi ad un regime già autorizzato e anche se tali aiuti non sono soggetti ad una notifica individuale secondo le disposizioni della sezione 16.5.1.

(2) A partire dal 30 giugno 2000 le notifiche di un aiuto alla ristrutturazione ad un'impresa del genere dovranno indicare, a titolo informativo, gli altri aiuti di qualsiasi tipo, previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione a meno che non si applichi la regola de minimis in vigore.

(3) Analogamente, le relazioni trasmesse in applicazione del punto 16.3.2.2.(1)g) dei presenti orientamenti dovranno indicare gli altri aiuti accordati al beneficiario durante il periodo in questione, nonché quelli prospettati a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione a meno che non si applichi la regola de minimis in vigore.

(4) L'Autorità di vigilanza EFTA si riserva il diritto di avviare la procedura dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, nei confronti di tutti gli aiuti nel loro complesso qualora la concessione di aiuti nell'ambito di regimi approvati rischi di eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

16.5.3. Adeguamento dei regimi esistenti di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione alla luce dei presenti orientamenti

(1) Gli Stati EFTA devono adeguare i propri regimi esistenti di aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione operativi oltre il 30 giugno 2000 per renderli conformi, dopo tale data, ai presenti orientamenti e, in particolare, alle disposizioni della sezione 16.4.

(2) Per permettere all'Autorità di vigilanza EFTA di controllare detto adeguamento, gli Stati EFTA le trasmettono, entro il 28 febbraio 2000, un elenco di tutti i suddetti regimi. In seguito, e in ogni caso prima del 30 giugno 2000, essi devono trasmetterle le informazioni necessarie per permetterle di verificare che i regimi sono stati modificati in conformità ai presenti orientamenti.

16.6. Entrata in vigore, periodo di validità e revisione degli orientamenti

16.6.1. Modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

(1) Il punto 25.4.(7) della sezione 25 della guida in materia di aiuti di Stato a finalità regionale è modificato mediante la soppressione del testo 'salvo se ...' fino alla fine del suddetto punto. Tale testo escludeva dalla definizione di investimento iniziale e quindi dalla possibilità di ricevere aiuti a finalità regionale la rilevazione di uno stabilimento appartenente ad un'impresa in difficoltà. Tale esclusione, dunque, non è più in vigore. Si precisa tuttavia che in caso di rilevazione di uno stabilimento di un'impresa in difficoltà, va dimostrato, in particolare, il rispetto della condizione di cui al punto 25.4.(9) della sezione 25 della guida, ossia che la transazione ha avuto luogo a condizioni di mercato.

16.6.2. Entrata in vigore e periodo di validità

(1) Fatte salve le disposizioni seguenti, i presenti orientamenti entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e del relativo supplemento SEE e rimangono in vigore per cinque anni, salvo nuova decisione.

16.6.3. Aiuti alle PMI

(1) Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di PMI notificati individualmente prima del 30 aprile 2000 saranno valutati in base agli orientamenti in vigore prima dell'adozione del presente testo. La proroga di detti orientamenti, comunicata agli Stati membri e pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 22 aprile 1999, viene dunque ancora rinnovata per tali aiuti.

(2) A tutti i regimi continua tuttavia ad applicarsi l'opportuna misura di cui alla sezione 16.5.3, ove ne sia prevista l'operatività oltre il 30 giugno 2000.

16.6.4. Aiuti alle grandi imprese

(1) Fatte salve le disposizioni seguenti, la compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE di tutti gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di grandi imprese e di qualsiasi regime di aiuti allo stesso scopo riservato alle PMI sarà esaminata dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla base dei presenti orientamenti a partire dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel relativo supplemento SEE. Tuttavia, le notifiche registrate dall'Autorità di vigilanza EFTA prima di tale data verrano esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notifica.

16.6.5. Aiuti non notificati

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA esaminerà la compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza EFTA e quindi in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte,

a) sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nel relativo supplemento SEE;

b) sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto, in tutti gli altri casi."

"ALLEGATO XIV

MODULO PER LA NOTIFICA DI AIUTI AD HOC PER LA RISTRUTTURAZIONE

I. Dati relativi all'impresa

- Denominazione.

- Status giuridico.

- Settore d'attività (specificare il codice NACE).

- Nominativo dei principali azionisti e indicazione delle loro partecipazioni.

- Indicazione di tutti i patti di sindacato tra azionisti (costituzione di una coalizione di controllo, diritto di prelazione, ecc.).

- In caso di appartenenza ad un gruppo: copia dell'organigramma del gruppo, completo ed aggiornato, con relative quote di capitale e diritti di voto.

- Se l'impresa è costituita rilevando le attività di un'altra impresa sottoposta a procedura di liquidazione o di amministrazione controllata: le informazioni di cui sopra vanno fornite anche per l'impresa o le imprese oggetto della procedura.

- Localizzazione geografica di tutti i principali stabilimenti di produzione nel mondo.

- Se l'impresa è considerata una PMI, lo Stato EFTA deve fornire la prova che l'impresa rispetta tutti i criteri della definizione SEE di PMI e motivare il fatto che essa non possa beneficiare di un regime d'aiuto alla ristrutturazione specifico per tali imprese (assenza di un tale regime o delle condizioni di ammissibilità).

- Copia, possibilmente, dei risultati degli ultimi tre esercizi e in ogni caso dell'ultimo esercizio.

- Copia di eventuali decisioni giudiziali relative alla nomina di un amministratore straordinario o all'avvio di una procedura concorsuale.

II. Studi di mercato

Per tutti i mercati su cui opera l'impresa in difficoltà, lo Stato EFTA deve fornire copia di uno studio di mercato, con l'indicazione dell'organismo che lo ha realizzato. Dallo studio di mercato deve risultare in particolare quanto segue:

- definizione precisa del mercato oggetto dello studio,

- nominativi dei principali concorrenti, con relative quote di mercato, su scala mondiale, del SEE o nazionale, a seconda dei casi,

- andamento delle quote di mercato dell'impresa in difficoltà negli ultimi anni,

- stima del cumulo delle "capacità di produzione" a livello del SEE rispetto alla domanda, per determinare se il mercato sia in sovraccapacità o meno,

- prospettive su scala SEE dell'andamento della domanda, della capacità cumulata del mercato e dei prezzi su tale mercato nei successivi cinque anni.

III. Descrizione dell'aiuto

- Dimostrare che le difficoltà sono specifiche all'impresa e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi nell'ambito di un gruppo.

- Precisare se l'impresa ha già beneficiato di un aiuto per il salvataggio e, in tale eventualità, la data di autorizzazione dell'aiuto ed allegare l'impegno dello Stato EFTA a fornire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

- Precisare se l'impresa o le affiliate di cui l'impresa detiene almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto hanno già beneficiato in passato di aiuti alla ristrutturazione o considerati tali. In questa eventualità, indicare le precedenti decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA.

- Specificare la forma dell'aiuto e l'importo del vantaggio finanziario globale connesso all'aiuto.

- Specificare la contropartita proposta per attenuare gli effetti distorsivi per i concorrenti su scala SEE.

- Specificare tutti gli aiuti che l'impresa può ottenere, a qualsiasi titolo, prima della fine del periodo di ristrutturazione a meno che all'aiuto non si applichi la regola de minimis in vigore.

IV. Piano di ristrutturazione

Lo Stato EFTA deve fornire un piano di ristrutturazione secondo le disposizioni di cui alla sezione 16.3.2.2 della sezione 16 dei presenti orientamenti, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- presentazione delle diverse ipotesi di andamento del mercato desumibili dallo studio di mercato;

- analisi dei vari fattori che hanno portato l'impresa ad una situazione di crisi;

- presentazione della strategia proposta per l'impresa per gli anni successivi;

- descrizione delle varie misure di ristrutturazione previste, con relativo costo;

- valutazione comparata delle conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa beneficiaria e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;

- calendario di attuazione delle misure previste e scadenze per la realizzazione completa del piano di ristrutturazione;

- descrizione dettagliata della struttura finanziaria della ristrutturazione:

- utilizzazione dei fondi propri ancora disponibili,

- vendita di attività o di affiliate per contribuire al finanziamento della ristrutturazione,

- impegno finanziario dei diversi azionisti privati e dei principali enti creditizi erogatori di prestiti,

- importo del contributo pubblico e dimostrazione della necessità di tale importo,

- eventuale utilizzazione di anticipi rimborsabili o della clausola di "ritorno a giorni migliori" per il rimborso dell'aiuto;

- risultati previsionali per i successivi cinque anni, con una stima della redditività del capitale proprio e analisi di "sensibilità" nel quadro di diverse ipotesi;

- verbale della concertazione con i sindacati dell'impresa in merito alla ristrutturazione prevista;

- nome dell'autore(i) e data di elaborazione del piano di ristrutturazione.

V. Impegno dello Stato EFTA

Lo Stato EFTA deve impegnarsi a fornire, nelle relazioni relative agli aiuti alla ristrutturazione autorizzati, tutte le informazioni utili relative agli aiuti di qualsiasi natura concessi all'impresa beneficiaria degli aiuti alla ristrutturazione, nell'ambito di un regime o a titolo individuale, fino alla conclusione del periodo di ristrutturazione.

ALLEGATO XV

MODULO PER LA NOTIFICA DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO

Dati indispensabili sull'impresa:

Denominazione: ...

...

Status giuridico: ...

Settore d'attività: ...

Numero di dipendenti (eventualmente consolidato): ...

Costi d'esercizio e oneri finanziari negli ultimi dodici mesi: ...

Importo massimo del prestito previsto: ...

Ente erogatore del prestito: ...

...

Documentazione indispensabile da allegare:

- Ultimo conto economico con bilancio d'attività oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'impresa, conformemente al diritto societario nazionale.

- Impegno dello Stato EFTA a fornire all'Autorità di vigilanza EFTA al massimo entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, o la prova del rimborso integrale del prestito e dell'aiuto.

- Piano di liquidità per i sei mesi successivi con indicazione degli importi da prendere a prestito a breve termine.

- Copia dell'offerta di prestito all'impresa in difficoltà, prestito connesso con l'aiuto per il salvataggio, specificando le condizioni di versamento delle somme prestate e le modalità di rimborso.

- Copia del progetto di garanzia sul prestito, quando prevista."

(1) Questa sezione corrisponde agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristruturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

(2) Adottati la prima volta il 19 gennaio 1994, pubblicati nella GU L 231 del 3 settembre 1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la medesima data; orientamenti modificati adottati il 19 ottobre 1994, pubblicati nella GU L 383 del 31 dicembre 1994 e nel supplemento SEE n. 59 recante la medesima data.

(3) Pubblicati nella GU C 111 del 22.4.1999 e nel supplemento SEE n. 17 recante la medesima data.

(4) COM(1998) 417 def.; COM(1999) 148 def.

(5) Si tratta in particolare delle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11) quale modificata, in particolare, dalla direttiva 90/605/CEE dell'8 novembre 1990 (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60); cfr. punto 4 dell'allegato XXII all'accordo SEE.

(6) Per analogia con le disposizioni della direttiva 77/91/CE del Consiglio del 13 dicembre 1976 (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1); cfr. punto 2 dell'allegato XXII all'accordo SEE.

(7) Si tratta in particolare delle forme di società che figurano all'articolo 1 della diretiva 90/605/CEE dell'8 novembre 1990 (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60); cfr. punto 4 dell'allegato XXII all'accordo SEE.

(8) La costituzione da parte di un'impresa di una società controllata, al solo fine di riceverne gli attivi ed eventualmente il passivo non è considerata come la costituzione di una nuova impresa.

(9) Queste regole specifiche esistono per il settore della costruzione navale [regolamento (CE) n. 1540/98 del 29 giugno 1998 (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1)] per gli aiuti di Stato all'industria automobilistica (GU C 23 del 15.9.1999, pag. 1) e per il settore dell'aviazione (GU C 30 del 10.12.1994, pag. 5).

(10) Compresi gli aiuti cofinanziati con attività congiunte realizzate dalle parti contraenti.

(11) Direttiva 80/723/CEE della Commissione (GU L 175 del 29.7.1980, pag. 35), modificata (GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16).

(12) Cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 22 marzo 1997, causa 78/76, Steinike und Weinlig/Germania, Racc. 1977, pag. 595; Crédit Lyonnais/Usinor-Sacilor, comunicato stampa della Commissione IP(91) 1045.

(13) Cfr. sezione 20 della guida relativa all'applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato alle imprese pubbliche del settore manifatturiero.

(14) Cfr. in particolare il punto 20.5 della sezione 20 della guida sull'applicazione di disposizioni sugli aiuti di Stato alle imprese pubbliche del settore manifatturiero.

(15) Le informazioni indispensabili affinché l'Autorità di vigilanza EFTA possa procedere in maniera soddisfacente all'esame degli aiuti sono precisate all'allegato XV.

(16) Può essere ammessa un'eccezione nel caso di aiuti al salvataggio nel settore bancario, per consentire all'ente creditizio interessato di proseguire temporaneamente l'attività bancaria rispettando la legislazione prudenziale in vigore (attualmente direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi) (GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14; cfr. capo II punto 18 dell'allegato IX all'accordo SEE). Se del caso, ogni aiuto in forma diversa da quanto previsto alla lettera b) - in particolare un conferimento di capitale o un prestito subordinato - sarà preso in considerazione ai fini dell'eventuale determinazione delle contropartite nel quadro di un piano di ristrutturazione di cui al punto 16.3.2.2.(1)c) dei presenti orientamenti.

(17) Il rimborso del prestito connesso ad aiuti per il salvataggio può eventualmente essere coperto con gli aiuti alla ristrutturazione che siano ulteriormente autorizzati dall'Autorià di vigilanza EFTA.

(18) Le informazioni indispensabili affinché la Commissione possa procedere in maniera soddisfacente all'esame degli aiuti sono precisate all'allegato I.

(19) Quale definito al punto 26.7.(6) della sezione 26 della guida sulla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento: 'il mercato del prodotto rilevante comprende, ai fini del calcolo della quota di mercato, i prodotti contemplati dal progetto d'investimento e all'occorrenza i prodotti che possono fungere da sostituti dal punto di vista del consumatore (per le caratteristiche dei prodotti, i loro prezzi e l'uso cui sono destinati) o del produttore (tenuto conto della flessibilità degli impianti di produzione). Il mercato geografico rilevante è costituito normalmente dal SEE o, in alternativa, da qualsiasi parte significativa dello stesso purché le condizioni di concorrenza esistenti si possano sufficientemente distinguere da quelle di altre zone del SEE. Eventualmente il mercato rilevante può essere mondiale'. Una nota a piè di pagina precisa che se l'investimento riguarda la fabbricazione di prodoti intermedi, il mercato rilevante può essere quello del prodotto finale, se il grosso della produzione non è venduto direttamente sul mercato del prodotto intermedio.

(20) Cfr. la terza frase del punto 16.2.1.(3).

(21) In caso di aiuto non notificato, nella sua analisi l'Autorità di vigilanza EFTA tiene conto della possibilità che l'aiuto possa essere dichiarato compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE.

(22) Salvo indicazione contraria, la data di completamento della ristrutturazione sarà, di norma, la data limite per la realizzazione delle varie misure previste nel piano di ristrutturazione (cfr. allegato XIV, punto IV, sesto trattino della guida).

(23) Tenuto conto del grado di liberalizzazione e delle specificità di ciascun settore, da segnalare due situazioni:

- nel settore del trasporto aereo, completamente liberalizzato dal 1997, l'Autorità di vigilanza EFTA applicherà il principio dell'aiuto unico nei limiti e condizioni delle Linee direttive relative agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, cfr. capitolo 30 dei presenti orientamenti;

- in altri settori, se gli effetti della liberalizzazione dei mercati SEE precedentemente chiusi alla libera concorrenza hanno determinato nuove circostanze economiche, si possono prevedere deroghe.

(24) Come definite alla sezione 10.2 della sezione 10 della guida in merito agli aiuti alle piccole e medie imprese (PMI).

(25) Nella sentenza del 26 settembre 1996 nella causa C-241/94 (Francia contro Commissione, 'Kimberly Clark Sopalin', Racc. pag. I-4551), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il 'Fonds national de l'emploi' su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (la sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato comune).

(26) Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

(27) Cfr. sezione 12 della guida.

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