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Document 22000D0822(01)

    Decisione n. 1/2000 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 25 luglio 2000, relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia

    GU L 211 del 22.8.2000, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2006; abrogato da 22006D0646

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/526/oj

    22000D0822(01)

    Decisione n. 1/2000 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 25 luglio 2000, relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia

    Gazzetta ufficiale n. L 211 del 22/08/2000 pag. 0016 - 0016


    Decisione n. 1/2000 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia

    del 25 luglio 2000

    relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia

    (2000/526/CE)

    IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

    visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

    vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale(1), in particolare gli articoli 16 e 28,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione n. 1/96 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 20 maggio 1996, recante modalità d'applicazione della decisione n. 1/95(2), prevede che il rispetto delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei prodotti industriali tra la Comunità e la Turchia sia attestato dalla presentazione di un titolo giustificativo costituito dal certificato di circolazione A.TR.

    (2) La Comunità e la Turchia hanno firmato accordi preferenziali con i seguenti paesi europei: Bulgaria, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Svizzera e Ungheria.

    (3) Nell'ambito di tali accordi, l'origine preferenziale è attestata da certificati di circolazione EUR.1 o da dichiarazioni su fattura.

    (4) Qualora prodotti di origine comunitaria o turca, ai sensi dei suddetti accordi, vengano inizialmente esportati dalla Comunità o dalla Turchia in uno dei suddetti paesi e, senza avervi subito alcuna trasformazione oppure avendo subito soltanto operazioni minime, siano successivamente inviati, rispettivamente, in Turchia o nella Comunità, i suddetti paesi devono rilasciare, per i prodotti in questione, un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione su fattura che ne attesti, a seconda dei casi, l'origine comunitaria o turca.

    (5) In tali condizioni, né la Comunità, né la Turchia possono concedersi reciprocamente il trattamento tariffario preferenziale previsto dalla decisione n. 1/95,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. I prodotti oggetto della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, originari della Comunità ai sensi degli accordi da essa firmati con Bulgaria, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Svizzera e Ungheria, beneficiano in Turchia del trattamento tariffario preferenziale di cui alla suddetta decisione quando siano accompagnati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura rilasciati in uno dei suddetti paesi, che ne attestino l'origine comunitaria.

    2. I prodotti oggetto della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, originari della Turchia ai sensi degli accordi da essa firmati con Bulgaria, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Svizzera e Ungheria, beneficiano nella Comunità del trattamento tariffario preferenziale di cui alla suddetta decisione quando siano accompagnati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura rilasciati in uno dei suddetti paesi, che ne attestino l'origine turca.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Ankara, il 25 luglio 2000.

    Per il Comitato di cooperazione doganale

    Il Presidente

    O. Onal

    (1) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

    (2) GU L 200 del 9.8.1996, pag. 14.

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