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Document 22000D0822(01)
Decision No 1/2000 of the EC-Turkey Customs Cooperation Committee of 25 July 2000 on the acceptance, as proof of Community or Turkish origin, of movement certificates EUR.1 or invoice declarations issued by certain countries that have signed a preferential agreement with the Community or Turkey
Decisione n. 1/2000 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 25 luglio 2000, relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia
Decisione n. 1/2000 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 25 luglio 2000, relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia
GU L 211 del 22.8.2000, p. 16–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2006; abrogato da 22006D0646
Decisione n. 1/2000 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 25 luglio 2000, relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 211 del 22/08/2000 pag. 0016 - 0016
Decisione n. 1/2000 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 25 luglio 2000 relativa all'accettazione di certificati di circolazione EUR.1 o di dichiarazioni su fattura attestanti l'origine comunitaria o turca, rilasciati da determinati paesi firmatari di un accordo preferenziale con la Comunità o con la Turchia (2000/526/CE) IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE, visto l'accordo del 12 settembre 1963 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale(1), in particolare gli articoli 16 e 28, considerando quanto segue: (1) La decisione n. 1/96 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 20 maggio 1996, recante modalità d'applicazione della decisione n. 1/95(2), prevede che il rispetto delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei prodotti industriali tra la Comunità e la Turchia sia attestato dalla presentazione di un titolo giustificativo costituito dal certificato di circolazione A.TR. (2) La Comunità e la Turchia hanno firmato accordi preferenziali con i seguenti paesi europei: Bulgaria, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Svizzera e Ungheria. (3) Nell'ambito di tali accordi, l'origine preferenziale è attestata da certificati di circolazione EUR.1 o da dichiarazioni su fattura. (4) Qualora prodotti di origine comunitaria o turca, ai sensi dei suddetti accordi, vengano inizialmente esportati dalla Comunità o dalla Turchia in uno dei suddetti paesi e, senza avervi subito alcuna trasformazione oppure avendo subito soltanto operazioni minime, siano successivamente inviati, rispettivamente, in Turchia o nella Comunità, i suddetti paesi devono rilasciare, per i prodotti in questione, un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione su fattura che ne attesti, a seconda dei casi, l'origine comunitaria o turca. (5) In tali condizioni, né la Comunità, né la Turchia possono concedersi reciprocamente il trattamento tariffario preferenziale previsto dalla decisione n. 1/95, DECIDE: Articolo 1 1. I prodotti oggetto della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, originari della Comunità ai sensi degli accordi da essa firmati con Bulgaria, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Svizzera e Ungheria, beneficiano in Turchia del trattamento tariffario preferenziale di cui alla suddetta decisione quando siano accompagnati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura rilasciati in uno dei suddetti paesi, che ne attestino l'origine comunitaria. 2. I prodotti oggetto della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, originari della Turchia ai sensi degli accordi da essa firmati con Bulgaria, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Svizzera e Ungheria, beneficiano nella Comunità del trattamento tariffario preferenziale di cui alla suddetta decisione quando siano accompagnati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura rilasciati in uno dei suddetti paesi, che ne attestino l'origine turca. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Ankara, il 25 luglio 2000. Per il Comitato di cooperazione doganale Il Presidente O. Onal (1) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1. (2) GU L 200 del 9.8.1996, pag. 14.