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Document 32000R1632
Commission Regulation (EC) No 1632/2000 of 25 July 2000 amending Regulation (EC) No 2362/98 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 404/93 regarding imports of bananas into the Community
Regolamento (CE) n. 1632/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2362/98 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità
Regolamento (CE) n. 1632/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2362/98 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità
GU L 187 del 26.7.2000, p. 27–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001
Regolamento (CE) n. 1632/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2362/98 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0027 - 0028
Regolamento (CE) n. 1632/2000 della Commissione del 25 luglio 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 2362/98 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 20, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1127/1999(4), reca agli articoli 27 e 28 le disposizioni applicabili per la comunicazione, tra gli Stati membri e la Commissione delle informazioni relative ai titoli e agli estratti di titoli, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano. (2) È opportuno precisare le modalità specifiche da attuare per la corretta gestione dei regimi di importazione nel settore della banana, modificando a tal fine il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999(6). Tali modalità riguardano la conservazione dei documenti e la comunicazione delle copie dei titoli e degli estratti dei titoli da parte dei servizi doganali degli Stati membri nei quali sono espletate le procedure di immissione in libera pratica, e le autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti. Nell'ambito di tali disposizioni occorre anche precisare i controlli dell'autenticità e della regolarità dei documenti, nonché della conformità del loro impiego da parte delle autorità competenti dello Stato membro di rilascio dei titoli e degli estratti. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel regolamento (CE) n. 2362/98 è inserito il seguente articolo: "Articolo 26 bis 1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell'immissione in libera pratica di banane delle origini indicate nell'allegato I, nel quadro del regime dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP: a) conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo di importazione imputato all'atto dell'accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica; b) e trasmettono una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, competenti del rilascio dei titoli, figuranti nell'allegato II del presente regolamento, al termine di ogni due settimane. Dette autorità trasmettono copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato II che hanno rilasciato tali documenti, ogni due settimane. 2. In caso di dubbi sull'autenticità del titolo, dell'estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché delle qualità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali operazioni, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i documenti ne informano immediatamente, per telecomunicazione, le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza citate al paragrafo 1. Queste ultime autorità trasmettono immediatamente tali informazioni mediante telecomunicazione alle autorità competenti che hanno rilasciato gli stessi documenti, nonché alla Commissione, per un controllo approfondito. La Commissione trasmette alle autorità doganali degli Stati membri l'elenco degli operatori accreditati nella Comunità, per il regime di importazione di cui trattasi, che possono essere titolari o cessionari di un titolo di importazione o di un estratto di titolo. 3. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato II procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta applicazione del regime dei contingenti tariffari, in particolare alla verifica dei quantitativi importati avvalendosi di tali regimi, in particolare mettendo a confronto con precisione i titoli e gli estratti rilasciati con i titoli e gli estratti utilizzati. A tal fine tali autorità verificano in particolare l'autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché il loro impiego da parte degli operatori accreditati in applicazione del titolo I." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1. (4) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48. (5) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32. (6) GU L 98 del 15.4.1999, pag. 10.