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Document 32000R1624

Regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri per quanto riguarda l'applicazione semplificata della nomenclatura dei prodotti

GU L 187 del 26.7.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrog. impl. da 32004R0683

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1624/oj

32000R1624

Regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri per quanto riguarda l'applicazione semplificata della nomenclatura dei prodotti

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 26/07/2000 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 luglio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri per quanto riguarda l'applicazione semplificata della nomenclatura dei prodotti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio(4), la Comunità e i suoi Stati membri elaborano le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri (Intrastat) durante il periodo di transizione che è iniziato il 1o gennaio 1993 e terminerà all'atto del passaggio ad un regime unificato di tassazione nello Stato membro d'origine.

(2) La semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, formulata nell'ambito dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione per il mercato interno), mira a migliorare la competitività delle imprese e la loro capacità di creare occupazione.

(3) La semplificazione del sistema Intrastat è stata prescelta come progetto pilota nell'ambito di SLIM e proposte concrete elaborate dal gruppo di lavoro SLIM-Intrastat, volte ad alleggerire l'onere gravante sui fornitori delle informazioni statistiche, sono state oggetto di una comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, che le hanno accolte favorevolmente.

(4) L'applicazione semplificata della nomenclatura dei prodotti costituisce una di tali proposte, dal momento che la classificazione dei prodotti è generalmente considerata difficoltosa da chi fornisce l'informazione.

(5) È importante semplificare la nomenclatura combinata da utilizzare su base uniforme negli scambi sia intracomunitari che esterni, in modo da facilitare l'applicazione del sistema, in particolare per le piccole e medie imprese. In tale contesto occorrerebbe tener conto dei risultati delle discussioni che la Commissione sta effettuando con gli Stati membri e con le organizzazioni commerciali e industriali europee nell'ambito di SLIM, salvaguardando il principio di una nomenclatura unica.

(6) L'impiego di soglie di semplificazione costituisce un efficace strumento per ridurre gli oneri di dichiarazione che gravano sulle attività economiche, in particolare sulle PMI,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3330/91 il primo comma è sostituito dal seguente:

"5. Le soglie di semplificazione consentono ai fornitori dell'informazione di derogare in parte all'articolo 23; questi ultimi possono limitarsi ad indicare delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non più di dieci delle più dettagliate sottovoci pertinenti della nomenclatura combinata che hanno la maggiore importanza dal punto di vista del valore e raggruppano gli altri prodotti nelle sottovoci rimanenti in base a disposizioni che la Commissione deve stabilire a norma dell'articolo 30. Per ciascuna delle sottovoci summenzionate, oltre al numero di codice previsto all'articolo 21, secondo trattino, occorre indicare lo Stato membro di provenienza o di destinazione e il valore delle merci."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU C 245 del 12.8.1997, pag. 12 e GU C 164 del 29.5.1998, pag. 14.

(2) GU C 19 del 21.1.1998, pag. 52.

(3) Parere del Parlamento europeo del 1o aprile 1998 (GU C 138 del 4.5.1998, pag. 92), confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2000 (GU C 87 del 24.3.2000, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2000.

(4) GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1182/1999 (GU L 144 del 9.6.1999, pag. 1).

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