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Document 32000R1471
Commission Regulation (EC) No 1471/2000 of 5 July 2000 derogating from Regulation (EC) No 2316/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 as regards eligibility for area payments
Regolamento (CE) n. 1471/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne l'ammissibilità dei pagamenti per superficie
Regolamento (CE) n. 1471/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne l'ammissibilità dei pagamenti per superficie
GU L 165 del 6.7.2000, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001
Regolamento (CE) n. 1471/2000 della Commissione, del 5 luglio 2000, che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne l'ammissibilità dei pagamenti per superficie
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 06/07/2000 pag. 0017 - 0017
Regolamento (CE) n. 1471/2000 della Commissione del 5 luglio 2000 che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne l'ammissibilità dei pagamenti per superficie LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2704/1999(2) e in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione(3) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto concerne l'ammissibilità dei pagamenti per superficie. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), prevede segnatamente che i pagamenti per superficie sono concessi esclusivamente per superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita. Tale disposizione stabilisce inoltre che, nel caso dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e del frumento duro, le colture devono essere mantenute secondo le norme locali almeno fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione. (2) In seguito alla miscela di sementi di colza con sementi di colza geneticamente modificate non coperte da un'autorizzazione ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati(4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/35/CE della Commissione(5), taluni produttori devono procedere alla distruzione delle piante di colza e quindi non possono mantenere le loro colture di colza almeno fino al 30 giugno 2000 o fino all'inizio del periodo di fioritura e questo per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Nell'intento di non penalizzare ingiustamente tali produttori, occorre permettere agli agricoltori di cui trattasi di derogare all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2316/1999. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 2000/2001 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici che sono state seminate con sementi di colza miscelate con sementi di colza geneticamente modificate non coperte da un'autorizzazione ai sensi della direttiva 90/220/CEE e sulle quali le piante di colza sono state distrutte anteriormente al 30 giugno 2000 o prima dell'inizio del periodo di fioritura, se quest'ultima interviene dopo il 30 giugno, rimangono ammissibili al pagamento per superficie. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2000. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. (2) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12. (3) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43. (4) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. (5) GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72.