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Document 22000D0615(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2000, del 31 marzo 2000, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 141 del 15.6.2000, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/25(2)/oj

22000D0615(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2000, del 31 marzo 2000, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 15/06/2000 pag. 0044 - 0045


Decisione del Comitato misto SEE

n. 25/2000

del 31 marzo 2000

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 4/2000 del Comitato misto SEE del 28 gennaio 2000(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/65/CE della Commissione, del 24 giugno 1999, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/71/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(3),

DECIDE:

Articolo 1

1. Al punto 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

"- 399 L 0065: Direttiva 1999/65/CE della Commissione, del 24 giugno 1999 (GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 40)

- 399 L 0071: Direttiva 1999/71/CE della Commissione, del 14 luglio 1999 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36)."

2. Al punto 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

"- 399 L 0071: Direttiva 1999/71/CE della Commissione, del 14 luglio 1999 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36)."

3. Al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

"- 399 L 0065: Direttiva 1999/65/CE della Commissione, del 24 giugno 1999 (GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 40),

- 399 L 0071: Direttiva 1999/71/CE della Commissione, del 14 luglio 1999 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36)."

Articolo 2

I testi delle direttive 1999/65/CE e 1999/71/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. Barbaso

(1) Non ancora pubblicata nella GU.

(2) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 40.

(3) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36.

(4) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

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