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Document 32000R0978

Regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito

GU L 113 del 12.5.2000, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/978/oj

32000R0978

Regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 12/05/2000 pag. 0001 - 0024


Regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio

dell'8 maggio 2000

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. DAZI PROVVISORI E CHIUSURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 123/2000(2) (in seguito denominato "regolamento del dazio provvisorio") è stato istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (in seguito "FPF") di cui al codice NC 5503 20 00, originarie dell'Australia e di Taiwan, ed è stato chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di FPF originarie della Repubblica di Corea e della Tailandia.

In mancanza di prove inoppugnabili delle sovvenzioni, non sono state istituite misure compensative provvisorie sulle importazioni di FPF originarie dell'Indonesia. Si è però deciso di proseguire l'inchiesta sulle importazioni da questo paese, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle società che non hanno collaborato e la determinazione del margine di sovvenzione nazionale.

(2) A seguito di un'inchiesta antidumping parallela, sono stati istituiti, con il regolamento (CE) n. 124/2000 della Commissione(3), dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di FPF originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Tailandia.

2. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) Dopo l'istituzione del dazio compensativo provvisorio, molte parti hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in seguito denominato "regolamento di base"), tutte le parti interessate che hanno chiesto un'audizione l'hanno ottenuta.

(4) La Commissione ha continuato a chiedere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di FPF originarie dell'Australia, di Taiwan e dell'Indonesia.

È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

(6) Si sono analizzate le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti interessate e, nei casi giudicati opportuni, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping sono le fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 55032000, comunemente denominate fibre di poliesteri in fiocco (FPF).

(8) Non essendo pervenute osservazioni in merito alle risultanze provvisorie sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, si confermano le conclusioni dei considerando da 10 a 12 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

C. SOVVENZIONI

(9) Le conclusioni del regolamento del dazio provvisorio riguardanti le sovvenzioni compensabili ottenute dai produttori esportatori sono definitivamente confermate, salvo diverse disposizioni del presente regolamento.

I. AUSTRALIA

1. INTRODUZIONE

(10) A seguito della pubblicazione del regolamento del dazio provvisorio, il 17 gennaio 2000 il governo australiano ha comunicato per iscritto le sue osservazioni sulla comunicazione contenente gli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le osservazioni dell'unico esportatore che ha collaborato sono pervenute il 14 gennaio 2000. Su sua richiesta, il governo australiano è stato sentito dai servizi della Commissione il 4 febbraio 2000.

2. QUESTIONI RIGUARDANTI LE SOVVENZIONI

2.1. Osservazioni a carattere generale

(11) Il governo australiano ha asserito che nella comunicazione non venivano menzionati, a norma dell'articolo 30 del regolamento di base, "gli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie". La comunicazione risulta incompleta, in quanto il governo australiano non è stato informato né del metodo di calcolo né della procedura di istituzione delle misure provvisorie. Nella comunicazione manca in particolare il metodo seguito in relazione ai sussidi non ricorrenti per le spese in conto capitale/le attività fisse.

(12) A tale riguardo, si ritiene che la comunicazione provvisoria inviata al governo australiano, che pure non l'aveva richiesta, contenesse un'analisi dettagliata delle sovvenzioni, del pregiudizio, del nesso causale e dell'interesse della Comunità. Detta comunicazione conteneva pertanto gli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Il metodo seguito per calcolare l'importo della sovvenzione veniva inoltre illustrato nella comunicazione relativa a tutti i programmi di sovvenzioni i cui vantaggi sono stati compensati, e la spiegazione riguardante i sussidi non ricorrenti è stata ribadita nei considerando da 30 a 32 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

(13) Si ritiene che l'articolo 30 del regolamento di base non imponga di comunicare ai governi il calcolo dell'importo effettivo delle sovvenzioni per le singole società, specie se si considerano le norme sul trattamento delle informazioni riservate di cui all'articolo 29 del regolamento di base. Dette informazioni sono state trasmesse all'esportatore che ha collaborato mediante la comunicazione provvisoria. Inoltre, a norma dell'articolo 2 del regolamento del dazio provvisorio, le parti interessate hanno potuto presentare per iscritto le loro osservazioni sul contenuto del regolamento, compreso il livello dei dazi compensativi.

2.2. Regimi individuali

2.2.1. Regime di sussidi allo sviluppo del mercato dell'esportazione (EMDG)

(14) Il governo australiano ha obiettato che il "test di ammissione al sussidio" applicato nell'ambito del regime EMDG, di cui ai considerando da 14 a 17 del regolamento del dazio provvisorio, non subordina il sussidio agli introiti da esportazione programmati, poiché lo scopo del test è garantire le prospettive di successo della società obbligandola ad una pianificazione finanziaria e gestionale adeguata.

(15) Si è stabilito che il test impone al richiedente di dimostrare che ha programmato introiti da esportazione il cui valore nominale non sia impossibile da ottenere. Non essendo pervenute obiezioni al riguardo da parte del governo australiano, si è concluso che non vengono concessi sussidi nell'ambito del regime EMDG a meno che non si prevedano introiti da esportazione. Si ritiene pertanto che la sovvenzione sia condizionata di fatto all'andamento delle esportazioni, poiché gli elementi verificati nel corso dell'inchiesta hanno dimostrato che la concessione della sovvenzione non è condizionata di fatto agli introiti da esportazione programmati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, indipendentemente dallo "scopo" del test.

(16) Per di più, il governo australiano e il produttore esportatore si sono rifiutati di fornire copie dei documenti riguardanti il sussidio effettivo ricevuto dalla società, adducendo motivi di riservatezza commerciale. Non si è potuto quindi verificare se la società avesse fornito di fatto alle autorità che concedono i sussidi i dati relativi agli introiti da esportazione programmati. Durante la visita di verifica, la società e il governo australiano sono stati informati che, a causa di questo rifiuto, si sarebbero dovute elaborare le conclusioni definitive in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. Non essendo stato contestato il fatto che il "test di ammissione al sussidio" impone di fornire informazioni sugli introiti da esportazione programmati, si ritiene pertanto che il sussidio sia stato concesso in base a detti introiti.

(17) Il governo australiano ha dichiarato che il regime EMDG non è condizionato dall'andamento delle esportazioni poiché il sussidio viene calcolato come rimborso di una percentuale delle spese promozionali che non è vincolata alla vendita del prodotto. Per di più, non si tratta di un regime specifico, in quanto non è limitato agli esportatori e l'ammissibilità si basa su criteri oggettivi.

(18) Visto che l'ammissibilità a beneficiare dei sussidi nell'ambito di questo regime è legata di fatto agli introiti da esportazione programmati, si ritiene che la sovvenzione sia condizionata di fatto all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, a prescindere dal calcolo effettivo del suo importo. Dette sovvenzioni all'esportazione vengono considerate specifiche di diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base.

(19) Il governo australiano afferma che il regime EMDG non favorisce i beni nazionali rispetto a quelli importati in quanto la legislazione autorizza la promozione sia dei beni prodotti in Australia sia di quelli prodotti all'estero.

(20) Per rispondere a questa argomentazione, si fa riferimento alla parte 4, sezione 24 della legge EMDG del 1997, secondo la quale i beni prodotti in Australia sono ammissibili se hanno un contenuto australiano del 50 % e i beni prodotti al di fuori dell'Australia sono ammissibili se hanno un contenuto australiano del 75 %. Le sottosezioni 3 e 4 di detta sezione autorizzano però una deroga alla regola del contenuto australiano, in quanto spetta alla Commissione australiana per il commercio (Austrade) decidere se il contenuto australiano di questi beni sia sufficiente a garantire che l'Australia trarrà un vantaggio netto significativo dalla loro esportazione. Ciò dimostra chiaramente che, siano essi prodotti in Australia o al di fuori del suo territorio, questi beni devono soddisfare la regola del contenuto australiano. La sovvenzione è pertanto condizionata all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto ai prodotti importati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base. Inoltre, il fatto che spetti ad Austrade stabilire se il contenuto australiano sia sufficiente a garantire che l'esportazione conferirà un vantaggio netto significativo condiziona di fatto il regime agli introiti da esportazione programmati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

(21) Il governo australiano e il produttore esportatore hanno dichiarato che non sono stati ricevuti ulteriori pagamenti in quanto la società non può più beneficiare di sussidi. Il produttore esportatore ha aggiunto che il sussidio ricevuto durante il periodo dell'inchiesta non dovrebbe essere compensato, perché riguarda le spese sostenute prima dell'inizio di questo periodo.

(22) Si ritiene tuttavia che, sebbene dopo il sussidio in questione la società non abbia ricevuto sovvenzioni ricorrenti poiché non risultava più conforme ai criteri di ammissibilità, avendo superato la soglia di reddito, la sua non ammissibilità al sussidio non è stata costante. Per determinare se il reddito della società sia inferiore al livello fissato nell'ambito del regime EMDG ci si basa su considerazioni meramente commerciali, il che non giustifica una deroga al principio generale secondo il quale l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, al vantaggio conferito al beneficiario nel periodo dell'inchiesta.

(23) Di norma, la concomitanza di una sovvenzione con il periodo dell'inchiesta viene stabilita in funzione del momento in cui il vantaggio è stato ricevuto dalla società. Nel caso in esame, il vantaggio è stato conferito alla società durante il periodo dell'inchiesta, che è quello durante il quale è stato versato il sussidio.

(24) Si respingono pertanto le richieste del governo australiano e del produttore esportatore relativamente al regime EMDG e si confermano le conclusioni provvisorie.

(25) Il produttore esportatore che ha collaborato ha usufruito di questo regime durante il periodo dell'inchiesta ottenendo sovvenzioni dello 0,03 %.

2.2.2. Regime di credito all'importazione (ICS)

(26) Il governo australiano e il produttore esportatore sostengono che le FPF possono usufruire di questo regime, descritto ai considerando da 33 a 35 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, e che la società non ha ricevuto né pagamenti né vantaggi in relazione alle FPF. I vantaggi conferiti nell'ambito dell'ICS riguardavano altri prodotti e sono stati utilizzati per questi ultimi. Per di più, non esistevano prove dell'esistenza di sovvenzioni incrociate tra i diversi prodotti. La Commissione ha concluso erroneamente che tutti i prodotti da esportazione avevano beneficiato del ricavato della vendita dei crediti all'importazione, in quanto l'uso dei contanti non era legato ad un particolare prodotto. Si è concluso altrettanto erroneamente che le esportazioni di FPF avevano beneficiato della vendita dei crediti all'importazione, poiché questi prodotti sono venduti per la maggior parte sui mercati di esportazione. I fatti, tuttavia, non corroborano questa conclusione, specie se si considerano le notevoli vendite della società sul mercato interno.

(27) Si ritiene che il problema delle sovvenzioni incrociate non sussista nel caso in oggetto. I vantaggi conferiti nell'ambito dell'ICS, infatti, non si limitano a un particolare prodotto. La società, inoltre, riceve crediti che può convertire liberamente in contanti. Infine, non vi è alcun obbligo di utilizzare i contanti per l'esportazione, la vendita o la produzione del prodotto per il quale è stato calcolato l'importo del credito. Pertanto, visto che i vantaggi della sovvenzione non sono legati ad un prodotto specifico non soggetto all'inchiesta, si ritiene che essi vadano a beneficio di tutte le vendite per l'esportazione, comprese quelle di FPF. Per di più, non esistono prove a sostegno dell'affermazione secondo la quale i crediti all'importazione "sono stati utilizzati per questi [altri] prodotti". In realtà, si è accertato che tutti i crediti all'importazione ottenuti durante il periodo dell'inchiesta sono stati convertiti in contanti dalla società. Va osservato inoltre che la Commissione europea non ha mai concluso che le esportazioni di FPF beneficiavano della sovvenzione per il fatto che la maggior parte delle FPF viene esportata. Il fatto che la maggior parte delle FPF sia o non sia venduta sui mercati di esportazione non ha niente a che vedere con la possibilità che tutte le esportazioni, comprese quelle di FPF, abbiano beneficiato dei pagamenti nell'ambito dell'ICS.

(28) Il governo australiano ha fatto presente che, visto che l'ICS scade il 30 giugno 2000, non ha più senso includere la sovvenzione nel calcolo del dazio compensativo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(29) A norma dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Dato che i vantaggi previsti dall'ICS sono stati ottenuti nel periodo dell'inchiesta, se ne è tenuto conto nel calcolare l'importo delle sovvenzioni compensabili. Solitamente, nelle inchieste sulle sovvenzioni non si tiene conto, a norma dell'articolo 11 del regolamento di base, delle informazioni sugli eventuali cambiamenti riguardanti i programmi verificatisi durante il periodo dell'inchiesta. In tale contesto, va osservato che l'articolo 19 del regolamento di base autorizza a chiedere un riesame intermedio nel cui ambito la Commissione può valutare, fra l'altro, se le circostanze relative alle sovvenzioni siano mutate in misura significativa. L'argomentazione del governo australiano è pertanto respinta.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(30) Il governo australiano ha dichiarato che il calcolo dell'importo della sovvenzione è sbagliato, perché non è vero che le sovvenzioni incrociate si applicano solo alle esportazioni. Il denominatore corretto, pertanto, è costituito dalle vendite totali e non dalle vendite per l'esportazione.

(31) In risposta a questa argomentazione, si ricordano i motivi per i quali è stata respinta un'argomentazione analoga relativa al denominatore per i sussidi non ricorrenti per le spese in conto capitale/le attività fisse indicate più avanti per gli incentivi nel quadro del programma per la competitività internazionale (IICP) e per il programma di incentivi agli investimenti (IAP). Trattandosi, come si è già detto, di una sovvenzione all'esportazione, si ritiene che essa vada a vantaggio delle vendite per l'esportazione. La sovvenzione, pertanto, deve essere calcolata ripartendo l'importo sulle vendite per l'esportazione.

(32) Durante il periodo dell'inchiesta, il produttore esportatore che ha collaborato ha usufruito di questo regime ottenendo sovvenzioni del 3,48 %.

2.2.3. Programma di incentivi agli investimenti (IAP) e incentivi nel quadro del programma per la competitività internazionale (IICP)

(33) Il governo australiano ha contestato la mancata collaborazione durante l'inchiesta, adducendo che pur non avendo ricevuto i contratti relativi ai sussidi nell'ambito dell'IICP e dell'IAP, menzionati rispettivamente ai considerando da 24 a 27 e da 38 a 41 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, i servizi della Commissione hanno ricevuto le informazioni ivi contenute nonché una spiegazione dell'obiettivo, dei parametri e del funzionamento dei programmi. Inoltre, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento di base le informazioni non devono essere disattese, a condizione che, tra l'altro, la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza, cosa che ha fatto. Infine, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni non sono stati resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate, come richiesto dall'articolo 28 del regolamento di base.

(34) Durante la visita di verifica, il governo australiano e l'esportatore che ha collaborato sono stati informati a più riprese della disposizione contenuta nell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento di base secondo la quale, qualora si rifiuti l'accesso al contratto di sovvenzione e ai documenti connessi, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili riguardanti le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'IICP e dell'IAP. Il governo australiano e il produttore esportatore che ha collaborato non hanno mai comunicato, neanche oralmente, ai servizi della Commissione le condizioni effettive particolareggiate dei sussidi in questione. A tale riguardo, va osservato che le informazioni fornite dal governo australiano e dal produttore esportatore circa l'obiettivo, i parametri e il funzionamento dei due programmi, nonché sulle condizioni e sull'importo dei sussidi in questione, non sono state disattese, poiché risultavano verificabili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento di base. I motivi per i quali è stata respinta l'affermazione non verificabile del governo australiano, secondo la quale i sussidi concessi nell'ambito dell'IICP e dell'IAP non sono condizionati all'andamento delle esportazioni, vengono illustrati dettagliatamente sia nella comunicazione provvisoria che ai considerando 28, 29, 40 e 42 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

(35) Il governo australiano ha dichiarato altresì che le informazioni fornite dal governo di Victoria in merito al pagamento dei sussidi nell'ambito dell'IAP erano state disattese e che quanto affermato dalla Commissione europea, ossia che il pagamento dei sussidi da parte del governo di Victoria è condizionato alle esportazioni e che le esportazioni figurano tra gli obiettivi della legge sullo sviluppo economico del 1981, non è corretto né suffragato da elementi concreti.

(36) Come si è già detto, le conclusioni sulle condizioni effettive del sussidio nell'ambito dell'IAP sono state elaborate in base ai dati disponibili, tra cui la sezione 3, paragrafo 1, lettera c) della legge sullo sviluppo economico del 1981, che incarica il ministero dello sviluppo economico di agevolare, incoraggiare, promuovere e consentire, tra l'altro, lo "sviluppo della capacità di esportazione dell'industria in tutto lo Stato", e la relazione degli uffici di revisione dei conti di Victoria citata dal denunziante, che contiene un riferimento alla prevista espansione delle esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato.

(37) La disposizione corrispondente al sussidio in questione, vale a dire la sezione 13, paragrafo 3 della legge sullo sviluppo economico del 1981 che stabilisce gli obiettivi dell'IAP, non menziona esplicitamente lo sviluppo della capacità di esportazione, ma contiene condizioni più generali quali lo "sviluppo economico equilibrato dello Stato". L'IAP figura comunque, nelle grandi linee, nella dichiarazione del ministero per l'industria e l'occupazione sull'industria di Victoria del 1o settembre 1993, intitolata "Doing Business in Victoria", in cui si afferma, tra l'altro, che "i progetti cui si fornirà un sostegno devono comportare per Victoria notevoli vantaggi economici netti, segnatamente in termini di esportazioni" e che "gli investimenti devono essere effettuati in settori chiave dell'industria di rilevanza commerciale, privilegiando le società competitive di esportazione o di importazione".

(38) Si ritiene pertanto che le argomentazioni del governo australiano in merito all'IAP e all'IICP debbano essere respinte e si conferma che le sovvenzioni in questione sono condizionate all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(39) Il governo australiano ha dichiarato che, per quanto riguarda i sussidi concessi nell'ambito dell'IICP e dell'IAP, il denominatore per la determinazione dell'importo della sovvenzione dovrebbe essere costituito dalle vendite totali e non dalle sole vendite per l'esportazione, poiché i sussidi erano legati all'acquisto di attività fisse e hanno comportato vantaggi per tutta l'impresa.

(40) Di norma, le sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni vengono ripartite in funzione delle vendite per l'esportazione, siano esse destinate o meno all'acquisto di attività fisse. È legittimo presupporre che i vantaggi conferiti dai programmi di sovvenzioni a beneficio delle esportazioni siano legati a dette esportazioni, e che pertanto debbano essere calcolati in base alle vendite per l'esportazione. Quest'impostazione è peraltro conforme agli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi.

(41) Durante il periodo dell'inchiesta, il produttore esportatore che ha collaborato ha usufruito dell'IICP e dell'IAP ottenendo sovvenzioni dell'1,92 % e dello 0,64 %.

3. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(42) L'importo delle sovvenzioni all'esportazione compensabili in conformità del regolamento di base, espresso ad valorem, per l'esportatore oggetto dell'inchiesta è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(43) Dato che il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta rappresentava praticamente tutte le importazioni del prodotto in questione nella Comunità originarie dell'Australia, la media ponderata del margine di sovvenzione nazionale supera il margine minimo applicabile per le sovvenzioni (1 %).

II. INDONESIA

1. INTRODUZIONE

(44) Dopo la comunicazione dettagliata delle risultanze e la pubblicazione del regolamento del dazio provvisorio, non sono pervenute comunicazioni o osservazioni entro i termini applicabili.

(45) Secondo la politica e la prassi in vigore per quanto concerne i paesi di cui all'allegato VII dell'accordo OMC sulle sovvenzioni, si ritiene che le sovvenzioni al di sotto dello 0,3 % non conferiscano alcun vantaggio. Questa regola si applica solo ai produttori esportatori che hanno collaborato e che beneficiano di un trattamento individuale.

2. CAMPIONAMENTO

(46) Per consentire ai servizi della Commissione di selezionare un campione, a norma dell'articolo 27 del regolamento di base, si è chiesto ai produttori esportatori di manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del procedimento e di fornire le informazioni necessarie sulle loro esportazioni e vendite sul mercato interno, nonché sulle loro attività specifiche riguardo alla produzione del prodotto in questione, e di comunicare i nomi e le attività di tutte le società ad essi collegate nel settore delle FPF. La Commissione ha informato anche le autorità indonesiane e l'associazione dei produttori esportatori indonesiani.

a) Preselezione delle società che hanno collaborato

(47) Sette società in Indonesia si sono manifestate e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine fissato. Inizialmente, queste società sono state prese in considerazione nella selezione del campione poiché si è ritenuto che avessero collaborato.

Le società che si sono manifestate entro il termine fissato rappresentavano praticamente tutte le importazioni del prodotto originario dell'Indonesia nella Comunità.

(48) Le società che hanno collaborato e che sono state escluse dal campione sono state informate che gli eventuali dazi antisovvenzioni sulle loro esportazioni sarebbero stati calcolati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di base.

(49) Si è ritenuto che le società che non si sono manifestate entro il termine fissato non abbiano collaborato.

b) Selezione del campione

(50) Inizialmente, si sono scelte tre società indonesiane per costituire il campione in consultazione con l'associazione dei produttori esportatori indonesiani. Quest'ultima ha poi proposto di sostituire due delle società scelte inizialmente con altre due, che però non sono state giudicate più rappresentative delle prime. Tutte le parti interessate sono state informate.

(51) Sono stati inviati questionari alle tre società selezionate inizialmente per la costituzione del campione. Una di queste ha fornito una risposta incompleta, che oltretutto risultava in contraddizione con le informazioni di base fornite in precedenza ai fini del campionamento. Una seconda società non ha risposto in modo esauriente e accurato né ha informato correttamente i servizi della Commissione sui suoi rapporti con un'altra società indonesiana. Va osservato che ad entrambe le società era stata precisata più volte la natura delle informazioni richieste e che si erano prorogati a loro favore i termini per la comunicazione di dette informazioni. Le società in questione, pertanto, sono state informate dettagliatamente dei motivi per i quali non si riteneva più che collaborassero all'inchiesta e della possibilità che l'esito dell'inchiesta risultasse meno favorevole a causa della loro mancata collaborazione.

(52) Vista la scarsa collaborazione delle società inizialmente incluse nel campione, i servizi della Commissione hanno deciso di selezionare un nuovo campione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento di base. A tal fine, sono state inserite nel campione altre due società indonesiane che hanno collaborato rispondendo al questionario in modo esauriente e accurato allo scopo di ottenere un esame individuale. L'associazione dei produttori esportatori indonesiani, la società interessata e le autorità indonesiane sono state informate e non hanno sollevato obiezioni.

(53) Alle tre società che hanno costituito il campione definitivo e che hanno collaborato pienamente all'inchiesta sono stati attribuiti margini di sovvenzione specifici e aliquote individuali del dazio.

3. PROGRAMMI DI SOVVENZIONI UTILIZZATI DAGLI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO

Regimi BKPM

(54) Il comitato per il coordinamento degli investimenti (Badan Koordinasi Penanaman Modal - BKPM) è un ente pubblico alle dirette dipendenze del presidente della Repubblica di Indonesia. Esso aiuta il presidente a elaborare le politiche governative in materia di investimenti e provvede alla programmazione e alla promozione degli investimenti, nonché al trattamento delle autorizzazioni e delle licenze corrispondenti e alla sorveglianza dell'esecuzione degli investimenti. Il BKPM svolge un ruolo determinante nel coordinare le attività d'investimento con gli altri enti pubblici. Il BKPM partecipa inoltre allo sviluppo regionale, nonché alla compilazione e alla gestione dell'elenco negativo degli investimenti (Daftar Negative Investasi - DNI), in cui figurano i settori dove gli investimenti sono vietati e quelli regolamentati.

(55) Il BKPM approva gli investimenti esteri (Penanaman Modal Asing - PMA) e nazionali (PMDN). Le società approvate dal BKPM come PMA e le società PMDN beneficiano di un'esenzione o di uno sgravio per quanto riguarda i dazi e i prelievi all'importazione di beni strumentali, segnatamente i macchinari, le attrezzature, i pezzi di ricambio e le attrezzature accessorie, nonché all'importazione di materie prime destinate ad una piena produzione per due anni.

(56) Gli investimenti esteri (PMA) sono disciplinati prevalentemente dalla legge n. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero, modificata dalla legge n. 11 del 1970.

(57) Gli investimenti nazionali (PMDN) sono disciplinati dalla legge n. 6/1968 sugli investimenti di capitale nazionale, modificata dalla legge n. 12/1971.

(58) Le società PMA sono inoltre soggette, come altre società, alle politiche settoriali delle autorità governative competenti, come quelle stipulate nella legge n. 5/1984 sull'industria, nella legge n. 5/1967 sulla silvicoltura e nella legge n. 12/1992 sull'agricoltura.

(59) La base giuridica per l'esenzione dal dazio all'importazione o per gli strumenti di sgravio è contenuta in vari decreti del ministro delle finanze (n. 297/KMK.01/1997, n. 545/KMK.01/1997, n. 546/KMK.01/1997 e n. 252/KMK.04/1998).

a) Ammissibilità

(60) Beneficiano di queste agevolazioni i progetti di investimenti approvati dal BKPM, i progetti PMA e i progetti PMDN, comprese le società PMA e PMDN che ampliano i loro progetti onde produrre prodotti simili utilizzando più del 30 % della capacità totale o diversificando la produzione.

(61) I criteri di ammissibilità, fissati dal BKPM con frequenti aggiornamenti, comprendono determinate restrizioni agli investimenti stranieri, segnatamente l'obbligo di creare una joint venture con una società indonesiana al momento di investire in certi settori.

(62) I settori ripresi nell'elenco negativo degli investimenti, che non sono ammissibili in quanto tali, comprendono determinate industrie chimiche quali l'industria del ciclammato e della saccarina. Sono invece ammissibili, sempreché soddisfino determinati criteri supplementari, gli investimenti in altri dodici settori elencati nel "Manuale tecnico sull'attuazione degli investimenti di capitale nel 1998" pubblicato dal BKPM, tra cui le industrie del sale iodato, dell'alcole etilico e dei fertilizzanti.

(63) Per quanto riguarda il modo in cui viene gestito il programma, si è affermato che le società sono soggette alle politiche settoriali/industriali attuate dai ministeri competenti.

b) Attuazione pratica

(64) Il BKPM valuta anzitutto la compatibilità delle richieste ricevute con le politiche settoriali, la tecnologia, il mercato, le finanze, ecc. In caso di approvazione, il BKPM aiuta le società a ottenere le altre autorizzazioni necessarie (licenze edilizie, titoli di proprietà fondiaria, permessi di lavoro, ecc.).

(65) Le agevolazioni relative ai dazi all'importazione vengono concesse in una fase successiva. A tal fine, si deve presentare un elenco dei beni strumentali e delle materie prime da importare tramite il PT. SUCOFINDO, un organo di ispezione tecnica che esamina l'elenco e lo trasmette al BKPM dopo averlo approvato. Il BKPM redige quindi una lettera di approvazione e rilascia una licenza d'importazione.

c) Conclusione sulla compensabilità

(66) I regimi BKPM costituiscono una sovvenzione, poiché il contributo finanziario erogato dal governo indonesiano sotto forma di dazi non corrisposti conferisce un vantaggio diretto al beneficiario.

(67) I regimi suddetti non costituiscono restituzioni del dazio (drawback) ai sensi degli allegati da I a III del regolamento di base, poiché i beni strumentali non vengono consumati nei processi di produzione e non vi è l'obbligo di esportare il prodotto finito contenente le materie prime.

(68) I regimi BKPM non sono condizionati di diritto né all'andamento delle esportazioni né all'uso preferenziale delle merci nazionali rispetto ai prodotti importati.

(69) Pur essendo apparentemente accessibili ad una vasta gamma di investimenti, questi regimi limitano esplicitamente il beneficio delle sovvenzioni a determinate imprese che non operano in certi settori. Per di più, il numero e la natura delle restrizioni applicabili a determinati settori, specie quelle che limitano l'ammissibilità a certi tipi di imprese o a certe zone geografiche, oppure che escludono completamente determinati settori, sono incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, che impone all'autorità concedente di stabilire criteri oggettivi, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale. Questi programmi, pertanto, sono considerati specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base poiché limitano esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione.

(70) Anche in assenza di una specificità di diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base, il regime sarebbe specifico di fatto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base, poiché non è stata dimostrata la natura automatica dell'ammissibilità e si è riscontrato che detta ammissibilità si basa sulle decisioni prese, caso per caso, da diverse autorità governative in conformità delle politiche settoriali/industriali dei ministeri competenti. Non essendo pervenute informazioni sull'uso effettivo del programma di sovvenzioni e sull'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità concedenti, si conclude che i regimi BKPM sono comunque specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base e vanno pertanto considerati compensabili.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(71) Per determinare il vantaggio ottenuto ci si è basati sull'importo dei dazi non corrisposti durante il periodo dell'inchiesta, per quanto riguarda le materie prime e i pezzi di ricambio, e nel periodo che va dall'1 gennaio 1988 al termine del periodo dell'inchiesta per i beni strumentali, cui è stato applicato il normale periodo di ammortamento nell'industria (17 anni). Dato che i regimi non sono condizionati all'andamento delle esportazioni, i vantaggi totali sono stati ripartiti sul fatturato totale. L'importo ottenuto è stato poi adeguato in base al tasso d'interesse commerciale medio per i prestiti bancari durante il periodo dell'inchiesta, pari al 24,61 %.

(72) I due produttori esportatori che si sono avvalsi di questi regimi non hanno ottenuto alcun vantaggio in conformità della politica di cui sopra.

Regimi BAPEKSTA

(73) Il centro per l'amministrazione, l'esenzione e la restituzione dei dazi all'importazione (BAPEKSTA) può autorizzare, su richiesta, l'esenzione dai o la restituzione dei dazi all'importazione o la non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (PPN) e dell'imposta sulle vendite di beni voluttuari (PPnBM) all'importazione di merci destinate a subire ulteriori trasformazioni a fini di esportazione.

(74) Il regime di esenzione riguarda i dazi sulle importazioni future, mentre il regime di restituzione si applica ai mezzi di produzione importati già utilizzati in un prodotto esportato.

(75) La base giuridica è il decreto n. 615/KMK.01/1997 del ministro delle finanze del 1o dicembre 1997.

a) Ammissibilità

(76) I produttori esportatori indonesiani possono usufruire, su richiesta, del regime BAPEKSTA.

(77) Per poter beneficiare dell'esenzione, una società deve riesportare il 100 % delle materie prime importate, sotto forma di prodotti finiti, entro dodici mesi dalla data di importazione, con una possibilità di deroga quando il periodo di produzione sia superiore a dodici mesi. La società deve inoltre fornire una garanzia bancaria per l'importo dell'esenzione dal dazio, nonché dalla PPN e dalla PPnBM normalmente dovute.

(78) Per ottenere una restituzione, una società deve avere già esportato i prodotti finiti. L'importazione deve essere avvenuta nei dodici mesi che precedono la spedizione delle merci esportate.

(79) Per entrambe le agevolazioni, le esportazioni possono avvenire anche nelle zone franche all'interno dell'Indonesia.

b) Attuazione pratica

(80) Per poter beneficiare dell'esenzione, una società deve presentare un formulario in cui si indichino l'andamento delle esportazioni previsto per il futuro, il fabbisogno preventivato di merci importate e una stima del dazio e delle imposte normalmente dovuti. Successivamente, la società dovrà presentare al BAPEKSTA relazioni semestrali sulle importazioni.

(81) Il BAPEKSTA potrà poi verificare le relazioni della società in questione.

(82) Per ottenere una restituzione, una società deve presentare un formulario, corredato dei documenti di importazione e di esportazione, che dimostri il collegamento esistente tra le merci importate, sulle quali sono stati pagati dazio e imposte, e le merci esportate.

(83) Il BAPEKSTA ha il diritto di verificare questi documenti mediante ispezioni presso le società in questione.

c) Conclusione sulla compensabilità

(84) Il governo indonesiano ha dichiarato che i regimi BAPEKSTA sono normali regimi di restituzione dei dazi in linea con gli obblighi internazionali. Sono previste sanzioni per le società che fanno un uso scorretto di questi regimi, ottenendo esenzioni o restituzioni eccessive. Si è inoltre affermato che esistevano sistemi informatici in grado di confrontare le operazioni di importazione e di esportazione e di confermare quali mezzi di produzione vengono consumati, e in che misura, nella produzione dei beni esportati.

(85) Il governo indonesiano, tuttavia, non ha fornito prove sufficienti dell'esistenza di un efficace sistema di verifica.

(86) A norma dell'allegato II, parte II, punto 5) e dell'allegato III, parte II, punto 3) del regolamento di base, qualora si accerti che la pubblica amministrazione del paese esportatore non ha istituito tale meccanismo, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese esportatore sulla base, rispettivamente, degli effettivi mezzi di produzione utilizzati o delle operazioni effettive, onde determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Il governo indiano non ha effettuato l'esame in questione. La Commissione non ha quindi verificato se si sia proceduto o meno a un'eccessiva restituzione degli oneri all'importazione sui mezzi di produzione utilizzati nel processo produttivo della merce esportata.

(87) I regimi BAPEKSTA costituiscono una sovvenzione, poiché il contributo finanziario fornito dal governo indonesiano sotto forma di esenzione o di restituzione del dazio conferisce un vantaggio diretto al beneficiario. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni [cioè di una sovvenzione all'esportazione ai sensi delle disposizioni dell'allegato I, lettera i) del regolamento di base], considerata pertanto specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

d) Calcolo dell'importo della sovvenzione

(88) Il vantaggio per gli esportatori è stato calcolato in base all'importo dell'esenzione dal dazio doganale concessa durante il periodo dell'inchiesta, ripartita sul fatturato totale delle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta. Questo importo è stato poi adeguato aggiungendo metà del tasso d'interesse medio per i prestiti delle banche commerciali durante il periodo dell'inchiesta (24,61 %).

(89) La PT Indorama Synthetics TbK si è avvalsa di questi regimi ottenendo un vantaggio dell'1,4 %.

4. PROGRAMMI DI SOVVENZIONI NON UTILIZZATI DAI PRODUTTORI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO

(90) Si è riscontrato che i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno beneficiato di sovvenzioni compensabili nell'ambito dei seguenti programmi:

- agevolazione relativa all'imposta sul reddito, basata sul regolamento governativo n. 45 dell'8 luglio 1996 e sul decreto presidenziale n. 7 del 14 gennaio 1999,

- zone franche a norma del regolamento governativo n. 33/1996 del 4 giugno 1996 e delle decisioni del ministro delle finanze della Repubblica di Indonesia (n. 291/KMK.05/1997, n. 547/KMK.01/1997 e n. 292/KMK.01/1998).

5. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(91) Per circoscrivere l'esame, la Commissione ha proceduto ad un campionamento a norma dell'articolo 27 del regolamento di base. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento di base, si è rilevato un certo grado di mancata collaborazione da parte di due società incluse nel campione, che poteva pregiudicare l'esito dell'inchiesta, e si è dovuto pertanto selezionare un nuovo campione. L'importo delle sovvenzioni compensabili per i produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati inclusi nel campione è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(92) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di base, il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati a norma dell'articolo 27, ma che non sono stati inclusi nell'esame, non deve superare la media ponderata dell'importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le parti incluse nel campione. L'importo delle sovvenzioni compensabili per i produttori esportatori che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(93) L'importo delle sovvenzioni compensabili a norma del regolamento di base, espresso ad valorem, per i produttori esportatori che hanno collaborato varia tra lo 0 e l'1,0 % ed è pertanto inferiore alla soglia minima di sovvenzione per l'Indonesia (3 %).

(94) Le due società escluse dal campione, la PT. Global Fiberindo e la PT. Polysindo Eka Perkasa, rappresentavano una proporzione sostanziale (oltre il 30 %) delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità. A norma dell'articolo 28 del regolamento di base, pertanto, le conclusioni definitive riguardanti queste due società e tutte le altre società che non hanno collaborato al presente procedimento vengono elaborate in base ai dati disponibili.

(95) L'inchiesta ha dimostrato l'esistenza di sovvenzioni compensabili di cui possono disporre i produttori esportatori che non hanno collaborato. Si ritiene che la mancata collaborazione sia dovuta al fatto che i produttori in questione hanno utilizzato, traendone vantaggio, le sovvenzioni compensabili ad un livello superiore al livello minimo per l'Indonesia. A norma dell'articolo 28 del regolamento di base, considerate le informazioni contenute nella denuncia e le risultanze dell'inchiesta e per evitare di premiare la mancata collaborazione, si è stabilito come segue l'importo delle sovvenzioni compensabili per queste due società:

>SPAZIO PER TABELLA>

(96) La media ponderata del margine di sovvenzione nazionale per tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta (comprese le due società che non hanno collaborato), che rappresentano praticamente tutte le esportazioni nella Comunità del prodotto in questione originario dell'Indonesia, supera il margine minimo per questo paese (3 %).

III. TAIWAN

1. INTRODUZIONE

(97) Dopo la pubblicazione del regolamento del dazio provvisorio, il governo di Taiwan ha comunicato, con lettere del 17 e del 19 gennaio 2000, le sue osservazioni sulla comunicazione contenente gli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Sono inoltre pervenute numerose comunicazioni scritte dei produttori esportatori, che sono stati sentiti tutti il 15 febbraio 2000.

2. CONSIDERAZIONI A CARATTERE GENERALE

2.1. Specificità dei regimi in questione

(98) I produttori esportatori hanno formulato osservazioni generali sull'interpretazione del concetto di specificità. Per determinare la specificità delle sovvenzioni oggetto dell'inchiesta ci si è basati sulle disposizioni del regolamento di base, in particolare l'articolo 3. Si è tenuto conto delle osservazioni dei produttori esportatori per stabilire se ciascuno dei regimi oggetto dell'inchiesta comportasse sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base e, quindi, compensabili. Il modo in cui si è determinata la specificità dei singoli regimi viene illustrato nelle sezioni corrispondenti, per completare le conclusioni contenute nel regolamento del dazio provvisorio.

2.2. Calcolo del tasso d'interesse commerciale prevalente

(99) Si è deciso provvisoriamente di applicare un tasso d'interesse generale del 9,03 % ai fini della presente inchiesta. Il tasso è stato fissato in base alle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta giudicate appropriate a tal fine. Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno però contestato l'attendibilità del dazio.

(100) In seguito a questa argomentazione, i servizi della Commissione hanno ricalcolato il tasso d'interesse generalmente applicabile. Il tasso d'interesse di riferimento, fissato all'8,52 %, è stato determinato in funzione dei tassi d'interesse commerciali mensili applicati durante il periodo dell'inchiesta da trentasette banche nazionali di Taiwan. Questi tassi d'interesse, accessibili a tutti, fanno parte delle statistiche finanziarie mensili pubblicate dal dipartimento ricerca economica della Banca centrale della Repubblica cinese.

(101) Si è inoltre affermato che per le conclusioni provvisorie ci si sarebbe dovuti basare sul tasso d'interesse utilizzato per i prestiti analoghi, che il tasso d'interesse applicato dalla Commissione non è comunque commisurato a quello che le società possono ottenere sul mercato e che in realtà sono stati concessi prestiti commerciali alle società nel periodo dell'inchiesta. Per prestito analogo s'intende un prestito di importo simile, con un obiettivo analogo e con un periodo di rimborso analogo. Non essendosi individuato alcun prestito analogo per i produttori esportatori in questione, si conferma il metodo di calcolo del tasso d'interesse di riferimento illustrato più sopra.

2.3. Applicazione del tasso d'interesse al calcolo dell'importo della sovvenzione

(102) I produttori esportatori hanno criticato la Commissione per aver aggiunto ai programmi sovvenzionati un interesse calcolato secondo il tasso d'interesse commerciale medio applicato a Taiwan nel periodo dell'inchiesta.

(103) Le basi giuridiche per l'aggiunta dell'interesse al valore nominale della sovvenzione sono gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di base, che contengono disposizioni relative al calcolo dell'importo della sovvenzione, sviluppati negli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi.

(104) A norma dell'articolo 5 del regolamento di base, il calcolo del vantaggio deve riflettere l'importo della sovvenzione accertata nel periodo dell'inchiesta e non il semplice valore nominale di tale importo al momento del suo trasferimento al beneficiario o della sua mancata riscossione da parte della pubblica amministrazione. Questa impostazione viene illustrata esplicitamente negli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi, in cui si precisa che l'importo della sovvenzione deve essere convertito nel valore prevalente durante il periodo dell'inchiesta mediante l'applicazione del normale tasso d'interesse commerciale.

(105) Si è affermato inoltre che questo metodo non può essere applicato agli importi delle presunte sovvenzioni sui crediti d'imposta, poiché i crediti d'imposta dichiarati dalle società sono stati utilizzati solo nella dichiarazione dei redditi annuale che viene fatta il 31 marzo dell'anno successivo. I produttori esportatori sostengono pertanto che fino a quella data non viene conferito loro nessun vantaggio.

(106) A tale proposito, si ritiene che il vantaggio abbia una ricorrenza annuale, poiché consiste in una riduzione dell'imposta diretta dovuta ogni anno. Nel vantaggio, quindi, è compresa anche l'agevolazione che consiste nel non dover prendere in prestito sul mercato aperto un importo equivalente al risparmio fiscale.

2.4. Valutazione delle sovvenzioni in relazione al prodotto in questione

(107) Il governo e la società esportatrice di Taiwan hanno fatto presente che nel calcolare il tasso di sovvenzione la Commissione avrebbe dovuto collegare i regimi di sovvenzioni al prodotto in questione, attribuendo vantaggi che possono essere specificamente collegati alle linee di produzione in quanto direttamente legati al prodotto in questione.

(108) Dagli orientamenti della Commissione risulta chiaramente che, se il beneficio della sovvenzione è limitato a un prodotto particolare, il denominatore per la ripartizione dell'importo della sovvenzione dovrebbe riflettere solo le vendite (oppure le vendite per l'esportazione) del prodotto. In caso negativo, il denominatore dovrebbe essere costituito dalle vendite totali (o dalle vendite per l'esportazione) del beneficiario.

(109) Come dicono giustamente i produttori esportatori, la Commissione ha calcolato l'esenzione dai dazi all'importazione per le materie prime secondo questa impostazione. In questo caso specifico, si sono individuati vantaggi solo per la divisione delle fibre, e pertanto si è utilizzato il denominatore delle vendite corrispondenti. Avendo riscontrato che, per tutti i regimi descritti, i vantaggi non si limitavano a un prodotto particolare, si sono usate come denominatore le vendite totali.

3. REGIMI INDIVIDUALI

3.1. Credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature di automazione e di controllo dell'inquinamento

(110) Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno dichiarato che questo regime, descritto ai considerando da 49 a 58 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, non è stato valutato correttamente dalla Commissione in termini di specificità della sovvenzione. In particolare, la presunta sovvenzione sul credito d'imposta per apparecchiature di automazione e di controllo dell'inquinamento non è condizionata all'uso preferenziale di beni nazionali rispetto ai beni importati e può pertanto essere considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base.

(111) Sebbene il programma preveda un credito d'imposta sia per le apparecchiature importate che per quelle fabbricate nel paese, la sovvenzione viene raddoppiata all'acquisto di apparecchiature nazionali. Queste due aliquote del credito d'imposta vengono considerate due programmi diversi, che riguardano rispettivamente le apparecchiature fabbricate nel paese e quelle importate. In mancanza del credito d'imposta del 20 % per le apparecchiature fabbricate nel paese, le società non avrebbero ricevuto alcun credito d'imposta. Il tasso di credito del 10 % non può essere considerato un'aliquota d'imposta standard, poiché si applica unicamente alle apparecchiature importate. Il tasso di credito del 20 % è condizionato all'uso preferenziale dei beni nazionali rispetto ai beni importati, poiché possono beneficiarne le apparecchiature fabbricate nel paese ma non quelle importate. Detto credito d'imposta costituisce pertanto una sovvenzione specifica alle importazioni di sostituzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base.

(112) Analogamente, il tasso di credito del 10 %, di cui possono beneficiare solo i macchinari importati, è limitato alle imprese che li acquistano. Questa restrizione non è considerata neutra ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, poiché favorisce determinate imprese rispetto ad altre. Per di più, i criteri non sono di natura economica e di applicazione orizzontale. Si tratta quindi di una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(113) Per quanto riguarda il calcolo dell'importo delle sovvenzioni compensabili, i produttori esportatori hanno dichiarato che il 15 % del credito d'imposta del 20 % per l'acquisto di beni di fabbricazione nazionale non può essere compensabile, poiché sarebbe ottenuto a prescindere dall'origine delle merci. Si ritiene però che detta argomentazione non sia giustificata. L'importo delle sovvenzioni compensabili, infatti, equivale all'importo totale dei crediti d'imposta, visto che il credito d'imposta del 20 % per le apparecchiature acquistate nel paese non può essere considerato una deviazione rispetto ad un tasso standard del credito d'imposta del 10 %. Come si è già detto, queste due aliquote del credito d'imposta vengono considerate due programmi diversi, che riguardano rispettivamente le apparecchiature fabbricate nel paese e quelle importate. In mancanza del credito d'imposta del 20 % per le apparecchiature fabbricate nel paese, le società non avrebbero ricevuto alcun credito d'imposta. Il tasso di credito del 10 % si applica solo ai macchinari importati, e non è un tasso di credito generale. La Commissione ha pertanto concluso che l'importo della sovvenzione corrisponde all'introito totale a cui ha rinunciato il governo di Taiwan.

(114) Il vantaggio per i produttori esportatori è stato calcolato secondo il metodo di cui al considerando 57 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, previa correzione del tasso d'interesse commerciale medio aggiunto all'importo delle imposte non corrisposte durante il periodo dell'inchiesta.

(115) Il governo di Taiwan ha dichiarato altresì che, essendo legata all'acquisto di attività fisse, la sovvenzione dovrebbe essere ripartita sul normale periodo di ammortamento di dette attività nell'industria interessata.

(116) Si ritiene che di norma i vantaggi sotto forma di risparmio delle imposte dirette siano legati, più che all'acquisto di attività fisse, alla riduzione della soggettività alle imposte dirette, che in genere esiste a prescindere dall'acquisto di attività fisse. Questa impostazione, inoltre, è in linea con gli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi di cui alla tabella 2 allegata ai suddetti orientamenti. I vantaggi conferiti nell'ambito di questo regime sono stati pertanto calcolati in base al risparmio dell'imposta sul reddito realizzato nel periodo dell'inchiesta a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento di base.

(117) Due società si sono avvalse di questo regime durante il periodo dell'inchiesta ottenendo sovvenzioni dello 0,42 % e dello 0,40 %.

3.2. Credito d'imposta per investimenti in iniziative importanti

(118) Il governo di Taiwan ha dichiarato che questo regime non costituisce una sovvenzione poiché non prevede un contributo finanziario a favore delle società beneficiarie degli investimenti. Le deduzioni fiscali, infatti, vengono concesse solo agli azionisti investitori, e non alle società che emettono le azioni.

(119) Si ritiene tuttavia che il governo di Taiwan conceda un contributo finanziario alle società che richiedono il credito d'imposta, cioè quelle che investono in iniziative importanti. Questo contributo finanziario, che consiste nella rinuncia a determinati introiti, conferisce un vantaggio agli azionisti investitori riducendone la soggettività tributaria.

(120) Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno dichiarato che questo regime, descritto ai considerando da 59 a 66 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, riguarda un credito d'imposta generalmente disponibile e pertanto non specifico, poiché il programma è aperto a tutte le persone fisiche e giuridiche che investono in determinate iniziative. Si afferma in particolare che l'ammissibilità del regime non è limitata a determinate imprese, che essa è obiettiva, automatica e neutra e che il vantaggio del credito d'imposta non viene conferito ad una società a seguito della sua produzione del prodotto in questione.

(121) A tale riguardo, la Commissione ha riscontrato che l'accesso al programma è esplicitamente limitato alle società che investono in determinate iniziative, poiché possono beneficiare dei crediti d'imposta solo gli investimenti azionari in un numero limitato di iniziative, quali le grandi iniziative basate su tecnologie o le grandi iniziative d'investimento.

(122) Inoltre, sebbene la Commissione riconosca che la definizione delle iniziative ammissibili è chiara e obiettiva, l'ammissibilità non può essere considerata neutra ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, poiché limita il numero degli investimenti che possono dar luogo a un credito d'imposta in base alle attività dell'azienda interessata. La libertà di scelta delle società investitrici che desiderano ottenere un credito d'imposta è limitata su base settoriale. L'articolo 2 dei criteri per la determinazione dell'entità delle grandi iniziative tecnologiche rispetto all'industria manifatturiera e all'industria dei servizi tecnici limita il credito d'imposta a undici tipi specifici di investimenti. L'accesso al programma è quindi condizionato agli investimenti in determinate iniziative anziché essere aperto a tutti. Le argomentazioni dei produttori esportatori al riguardo devono pertanto essere respinte.

(123) Si è affermato altresì che il vantaggio del credito d'imposta non viene conferito ad una società a causa della sua produzione del prodotto in questione. I vantaggi conferiti nell'ambito di questo regime non sono limitati alla produzione di un prodotto specifico, e non vi è l'obbligo di utilizzare il credito per l'esportazione, la vendita o la produzione di un altro prodotto. La società riceve un credito d'imposta a vantaggio della produzione e delle esportazioni di FPF. Pertanto, dato che i vantaggi della sovvenzione non sono legati a un prodotto specifico non soggetto all'inchiesta, si considera che riguardino tutte le vendite, comprese quelle di FPF. L'argomentazione dei produttori esportatori deve quindi essere respinta.

(124) Concludendo, si conferma che questo regime è considerato specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base e comporta sovvenzioni compensabili.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(125) Il vantaggio per l'unico produttore esportatore è stato calcolato come indicato al considerando 57 del regolamento del dazio provvisorio, portando dal 9,03 % all'8,52 % il tasso d'interesse commerciale medio aggiunto all'importo delle imposte non corrisposte durante il periodo dell'inchiesta.

(126) Questa società ha ottenuto un vantaggio dello 0,71 %.

3.3. Crediti d'imposta per la R& S e la formazione del personale

(127) Come risulta dal regolamento del dazio provvisorio (considerando da 67 a 72 del preambolo), questi crediti d'imposta non sono stati giudicati specifici. Non essendo pervenute osservazioni scritte delle parti interessate in merito a questa conclusione, si conclude che il regime non è specifico ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base e, pertanto, non è compensabile.

3.4. Credito d'imposta per gli investimenti in zone povere di risorse naturali

(128) Il governo di Taiwan ha chiesto l'ammissibilità di questo regime ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di base adducendone la conformità ai criteri di non compensabilità delle sovvenzioni alle regioni svantaggiate. L'argomentazione, tuttavia, non è stata suffragata da elementi di prova verificabili e deve pertanto essere respinta, non essendosi potuto stabilire che sussistono effettivamente i requisiti suddetti.

(129) Il governo di Taiwan ha obiettato altresì che le società esportatrici non hanno ricevuto alcun vantaggio legato alle FPF. L'argomentazione è stata respinta in base a quanto già eccepito nella sezione sulla "Valutazione delle sovvenzioni in relazione al prodotto in questione".

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(130) Una società si è avvalsa di questo regime ottenendo un vantaggio dello 0,01 %.

3.5. Crediti d'imposta per la salvaguardia di marche internazionali

(131) Come si è detto al considerando 81 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, un solo produttore esportatore si è avvalso di questo regime senza però ottenere alcun vantaggio. Le parti interessate non hanno fatto commenti in proposito.

3.6. Prestiti a tassi d'interesse agevolati: incentivi all'automazione, incentivi alla lotta contro l'inquinamento e incentivi alla conservazione dell'energia

(132) Questi regimi, descritti ai considerando da 82 a 91 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, si basano sull'articolo 21, paragrafo 1 dello statuto per il potenziamento delle industrie (in seguito denominato "SUI").

(133) Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno dichiarato che questi prestiti sono accessibili a quasi tutte le società del paese, e che quindi non sono né specifici né compensabili. Concretamente, si afferma che l'ammissibilità al programma non è limitata a determinate iniziative, che detta ammissibilità è obiettiva e che, anche se non fosse obiettiva, ciò non comporterebbe ipso facto la specificità del programma.

(134) Effettivamente, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del SUI limitano esplicitamente i vantaggi a determinate iniziative che soddisfano un certo numero di criteri o requisiti. Si ritiene che detti criteri e requisiti, quali gli investimenti in attrezzature specifiche a condizioni ben precise stabilite dall'Executive Yuan del Fondo di sviluppo, non siano obiettivi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base. Le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del SUI non possono essere considerate obiettive. I criteri in esse contenuti, infatti, non sono né neutri né di natura economica o di applicazione orizzontale, visto che determinate iniziative hanno notoriamente più probabilità di beneficiare dei crediti solo perché appartengono ad un determinato settore commerciale. I vantaggi di questo sistema, quindi, saranno inevitabilmente più accessibili ad alcuni settori che ad altri.

(135) Uno dei principi di base della specificità è che una sovvenzione che distorce la destinazione delle risorse in un'economia, favorendo determinate imprese rispetto ad altre, dovrebbe essere assoggettata a misure compensative quando sia causa di pregiudizio. Se in un'economia l'ammissibilità a beneficiare delle sovvenzioni è limitata in base a criteri non neutri, si reputa che si verifichi tale distorsione nella destinazione delle risorse. Questo è il principio alla base dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base, a norma del quale una sovvenzione è specifica se l'autorità concedente, o la legislazione secondo cui essa opera, limitano esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione. Le argomentazioni di cui sopra sono pertanto respinte.

(136) Si è affermato che, anche se l'ammissibilità non è obiettiva, ciò non comporta ipso facto la specificità del programma. Anche questa argomentazione viene però respinta, non essendosi constatata la natura automatica della specificità. Come si è già detto, il regime è considerato specifico perché limitato a determinate imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base. La Commissione conferma pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 87 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

(137) Si è dichiarato altresì che, per quanto riguarda i prestiti a tassi d'interesse agevolati, la sovvenzione compensabile rappresenterebbe solo la differenza tra i tassi d'interesse pubblici e quelli commerciali.

(138) Gli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi specificano tuttavia che, in caso di prestiti pubblici, la sovvenzione è pari alla differenza tra l'interesse pagato sul prestito pubblico e l'interesse normalmente dovuto su un prestito commerciale analogo durante il periodo dell'inchiesta.

(139) Il governo di Taiwan ha sostenuto inoltre che solo due società avevano usufruito di questo programma per lo sviluppo delle FPF. L'argomentazione è stata respinta in conformità di quanto già risposto nella sezione sulla "Valutazione delle sovvenzioni in relazione al prodotto in questione".

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(140) I produttori esportatori hanno dichiarato che per le conclusioni provvisorie ci si sarebbe dovuti basare sul tasso d'interesse utilizzato per i prestiti analoghi, che il tasso d'interesse applicato dalla Commissione non è comunque commisurato a quello che le società possono ottenere sul mercato e che in realtà sono stati concessi prestiti commerciali alle società nel periodo dell'inchiesta.

(141) Per prestito analogo s'intende un prestito di importo simile, con un obiettivo analogo e con un periodo di rimborso analogo. Come si è detto al considerando 89 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, non essendosi individuato alcun prestito analogo per i produttori esportatori in questione, la Commissione conferma l'applicazione del tasso d'interesse di riferimento calcolato per Taiwan e indicato più sopra.

(142) Un produttore esportatore ha affermato inizialmente che la Commissione aveva incluso nel calcolo i presunti vantaggi conferiti alla società anche quando quest'ultima non aveva pagato interessi per tutto il periodo dell'inchiesta, causa la rateizzazione del prestito su detto periodo. Nelle lettere successive, tuttavia, il produttore esportatore ha dichiarato di aver pagato interessi durante il periodo dell'inchiesta.

(143) La società cita specificamente tre prestiti per i quali le informazioni fornite nella risposta al questionario e verificate durante le visite in loco, vale a dire che nel periodo dell'inchiesta non erano stati pagati interessi per questi prestiti, sono state contestate solo dopo le prime osservazioni della società in seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

(144) La società ha dichiarato che durante il periodo dell'inchiesta non erano stati versati interessi per questi prestiti, e che le somme capitali corrispondenti erano state erogate come sussidi unici. La Commissione ha calcolato gli importi delle sovvenzioni nel modo indicato nel regolamento del dazio provvisorio.

(145) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, la società ha dichiarato che nel periodo dell'inchiesta erano stati versati più volte gli interessi su questi prestiti e che le somme capitali corrispondenti erano state scaglionate in più sussidi.

(146) Queste informazioni contraddicono quanto affermato esplicitamente dalla società nella sua risposta al questionario e durante la visita di verifica. Le nuove affermazioni, inoltre, non corrispondono a quelle verificate in precedenza e non sono suffragate da elementi di prova obiettivi e/o verificabili. La Commissione conferma pertanto il metodo di calcolo seguito inizialmente per questi prestiti.

(147) Si è affermato anche che, nel calcolare l'importo della sovvenzione, la Commissione dovrebbe tenere presente che nel periodo dell'inchiesta non sono stati effettuati rimborsi del capitale a causa di un periodo di grazia di due anni. Quest'argomentazione lascia impregiudicato il calcolo del vantaggio eseguito dalla Commissione, che si basa sulla differenza tra l'importo dell'interesse pagato e quello normalmente dovuto. La Commissione conferma pertanto il suo metodo di calcolo iniziale per quanto concerne questi prestiti.

(148) I vantaggi per i produttori esportatori sono stati calcolati secondo il metodo di cui ai considerando da 88 a 90 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

(149) I vantaggi ottenuti da queste quattro società vanno dallo 0,04 % allo 0,31 %.

3.7. Esenzione dal dazio all'importazione: acquisto di apparecchiature nuove e di apparecchiature antinquinamento

(150) Le basi giuridiche di questo regime di sovvenzioni assertivamente compensabili sono: le note complementari 3 e 9 del capitolo 84, le note complementari 4 e 5 del capitolo 85 e le note complementari 1 e 2 del capitolo 90 della tariffa doganale e classificazione delle merci all'importazione e all'esportazione della Repubblica cinese (in seguito denominato "codice doganale").

(151) Il governo di Taiwan ha dichiarato che questo programma non risponde a nessuna delle definizioni di sovvenzione di cui all'articolo 2 del regolamento di base, segnatamente perché non comporta né un trasferimento diretto di fondi, né la fornitura di beni o di servizi né un sostegno ai prezzi o al reddito. L'argomentazione è stata respinta perché il regime comporta un contributo finanziario del governo di Taiwan sotto forma di una remissione dei dazi all'importazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, punto ii) del regolamento di base, e conferisce pertanto un vantaggio.

(152) Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno affermato che questo regime, descritto ai considerando da 92 a 99 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, non è stato valutato correttamente dalla Commissione in termini di specificità della sovvenzione e, pertanto, di compensabilità della sovvenzione oggetto della denuncia.

(153) È stato sostenuto in particolare che possono beneficiare dell'esenzione dal dazio all'importazione tutte le società taiwanesi che intendano acquistare apparecchiature non prodotte in loco; il regime, pertanto, non può essere considerato specifico perché non è limitato a determinati tipi di società e perché viene gestito in base a criteri oggettivi e neutri.

(154) Si ritiene che questo criterio non sia oggettivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base. A norma di detto articolo, per criteri o condizioni oggettivi si intendono criteri o condizioni neutri, di natura economica e di applicazione orizzontale. Si ritiene che le suddette disposizioni delle note complementari del codice doganale non siano né neutre né di natura economica o di applicazione orizzontale, poiché l'uso del regime è limitato a determinate imprese, ossia le industrie manifatturiere o le industrie di assistenza tecnica registrate e qualificate che si avvalgono di questo regime per importare macchinari, apparecchiature e strumenti destinati alla lotta contro l'inquinamento atmosferico, la contaminazione dell'acqua, i rumori e le vibrazioni, al monitoraggio e alle prove ambientali, allo smaltimento dei rifiuti, alla ricerca e alla sperimentazione o all'esame e all'analisi riprese nei capitoli specifici del codice doganale. Inoltre, perché le apparecchiature specifiche conformi a questi requisiti possano beneficiare dell'esenzione dal dazio all'importazione le autorità taiwanesi devono accertarsi che non sono state fabbricate a Taiwan. Di conseguenza, possono usufruire di questo regime solo le società che operano in un settore industriale i cui macchinari non vengono fabbricati a Taiwan.

(155) Si respingono le argomentazioni di cui sopra e si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 97 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(156) I vantaggi per i produttori esportatori sono stati calcolati secondo il metodo di cui al considerando 98 del regolamento del dazio provvisorio.

(157) I vantaggi ottenuti dalle quattro società esportatrici in questione vanno dallo 0,12 % allo 0,20 %.

3.8. Esenzione dal dazio all'importazione: importazioni di materie prime

(158) La base giuridica per questo regime di sovvenzioni assertivamente compensabili, descritto ai considerando da 100 a 106 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, è la nota complementare 6 del capitolo 29 della tariffa doganale e classificazione delle merci all'importazione e all'esportazione della Repubblica cinese (in seguito denominato "codice doganale").

(159) I produttori esportatori hanno dichiarato che questo regime non avrebbe dovuto essere incluso nell'inchiesta, in quanto non figurava nella denuncia e la Commissione ha chiesto informazioni sul programma solo al momento delle visite di verifica.

(160) Sia la denuncia che l'avviso di apertura annoveravano le "esenzioni dai dazi doganali" fra i programmi di sovvenzioni di cui beneficerebbe il prodotto in questione. Si ritiene pertanto che la denuncia contenesse elementi di prova prima facie sufficienti per avviare un'inchiesta, e che sia l'avviso di apertura sia i questionari e i documenti connessi inviati dalla Commissione chiedessero con sufficiente chiarezza informazioni sull'esenzione dal dazio all'importazione, anche per quanto riguarda le materie prime. D'altro canto, non si può pretendere che, al momento di presentare la denuncia, i denunzianti abbiano una conoscenza approfondita dei programmi di sovvenzioni di un paese terzo. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento di base, infatti, la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre. Il denunziante ha presentato altre argomentazioni riguardanti le esenzioni dal dazio all'importazione per l'acquisto di nuove apparecchiature e di apparecchiature antinquinamento. Considerata la natura delle sovvenzioni, e in particolare il fatto che le esenzioni dal dazio all'importazione per queste apparecchiature e per le materie prime sono state concesse nel quadro delle medesime "Note complementari" del codice doganale, si conclude che la Commissione ha il diritto di indagare e di raccomandare, se del caso, opportune misure compensative.

(161) Il governo di Taiwan ha affermato che questo programma non risponde a nessuna delle definizioni di sovvenzione di cui all'articolo 2 del regolamento di base, segnatamente perché non comporta né un trasferimento diretto di fondi, né la fornitura di beni o di servizi né un sostegno ai prezzi o al reddito. L'argomentazione è stata respinta perché il regime comporta un contributo finanziario del governo di Taiwan sotto forma di una remissione dei dazi all'importazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, punto ii) del regolamento di base, e conferisce pertanto un vantaggio.

(162) Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno affermato che questo regime non è stato valutato correttamente dalla Commissione in termini di specificità della sovvenzione e, pertanto, di compensabilità della sovvenzione oggetto della denuncia.

(163) Si è affermato che in realtà le esenzioni dal dazio all'importazione non sono limitate a determinate imprese, perché concesse in base a criteri oggettivi e neutri.

(164) Questo regime è limitato espressamente a determinati fabbricanti, soggetti alle norme di amministrazione aziendale, per l'importazione di materie prime ben precise, nella fattispecie prodotti chimici, utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di materie plastiche, fibre artificiali, gomma e prodotti intermedi petrolchimici mediante reazione chimica, sempreché detti prodotti chimici non siano ancora prodotti o sufficientemente presenti a Taiwan. La Commissione ritiene pertanto che questo regime sia esplicitamente limitato a determinate società che soddisfano le condizioni di cui alla nota complementare specifica del codice doganale. Dette condizioni non sono considerate né neutre, né di natura economica né di applicazione orizzontale.

(165) I produttori esportatori hanno dichiarato altresì che questo regime non può essere considerato una sovvenzione poiché non conferisce altri vantaggi, a parte il mancato prelievo degli oneri all'importazione, per le importazioni pienamente incorporate nel prodotto in questione. Visto che, a norma dell'allegato I del regolamento di base, un'esenzione di tal genere non viene considerata una sovvenzione compensabile se è condizionata all'andamento delle esportazioni, si afferma che detta esenzione, non essendo condizionata all'andamento delle esportazioni, deve essere considerata a maggior ragione una sovvenzione non compensabile.

(166) L'allegato I del regolamento di base contiene un elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, la cui lettera i) menziona i sistemi di restituzione del dazio cui si riferisce probabilmente l'argomentazione. Il regime in questione, tuttavia, non prevede remissioni o restituzioni degli oneri all'importazione, non essendo stata addotta la necessità di utilizzare le merci importate per la produzione del prodotto finale esportato. Si ritiene pertanto che l'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione di cui all'allegato I non permetta di determinare se questo programma costituisce una sovvenzione, specie perché il regime non è considerato una sovvenzione all'esportazione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base, solo le esenzioni concesse in conformità degli allegati da I a III non vengono considerate sovvenzioni. Si applica pertanto la normale definizione di sovvenzione di cui all'articolo 2 del regolamento di base. Questo regime costituisce una sovvenzione poiché il governo di Taiwan fornisce un contributo finanziario rinunciando a riscuotere il dazio all'importazione, con un vantaggio per il beneficiario che non deve pagare il normale dazio all'importazione.

(167) La Commissione conferma pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 104 del regolamento del dazio provvisorio.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(168) I vantaggi conferiti ai produttori esportatori sono stati calcolati nel modo illustrato nel considerando 105 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

(169) I vantaggi ottenuti dalle quattro società esportatrici vanno dallo 0,16 % allo 0,51 %.

3.9. Matching funds e fondi di assistenza

(170) Il governo di Taiwan ha chiesto l'ammissibilità di questo regime ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base adducendone la conformità ai criteri di non compensabilità delle sovvenzioni alle regioni svantaggiate. L'argomentazione, tuttavia, non è stata suffragata da elementi di prova verificabili e deve pertanto essere respinta, non essendosi potuto stabilire che sussistono effettivamente i requisiti suddetti.

(171) Il governo di Taiwan ha obiettato altresì che il programma non è collegato alla produzione di FPF. L'argomentazione è stata respinta in conformità di quanto già risposto nella sezione sulla "Valutazione delle sovvenzioni in relazione al prodotto in questione".

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(172) Due società si sono avvalse di questo regime. Una delle due non ha ottenuto vantaggi, mentre la seconda ha ottenuto un vantaggio dello 0,01 %.

4. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(173) Si sono stabilite le seguenti aliquote di sovvenzioni nazionali per le società che hanno collaborato:

>SPAZIO PER TABELLA>

(174) La media ponderata del margine di sovvenzione nazionale per tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, che rappresentano praticamente tutte le esportazioni nella Comunità del prodotto in questione originario di Taiwan, supera il margine minimo applicabile (1 %).

D. PREGIUDIZIO

1. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

(175) Non essendo pervenute osservazioni sulla definizione di industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui al considerando 133 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

2. CONSUMO NELLA COMUNITÀ

(176) Non essendo pervenute osservazioni sul consumo nella Comunità, si conferma la sua valutazione di cui al considerando 134 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

3. IMPORTAZIONI DI FPF NELLA COMUNITÀ DAI PAESI INTERESSATI

a) Valutazione cumulativa delle importazioni

(177) Si è deciso provvisoriamente che esistevano motivi sufficienti per cumulare le importazioni dall'Australia e da Taiwan e per escludere dall'analisi le importazioni dalla Repubblica di Corea, dalla Tailandia e dall'Indonesia.

(178) Visto che, allo stadio attuale dell'inchiesta, si è accertata l'esistenza di sovvenzioni compensabili al di sopra della soglia minima relativamente all'Indonesia, si è dovuto esaminare se, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento di base, le importazioni di FPF originarie dell'Indonesia dovessero essere valutate cumulativamente con le importazioni dall'Australia e da Taiwan.

(179) Da un esame successivo è risultato che:

a) i margini di sovvenzione nazionali per l'Australia, Taiwan e l'Indonesia superavano il livello minimo;

b) il volume delle importazioni da questi paesi non era irrilevante rispetto al consumo comunitario;

c) analizzando le condizioni di concorrenza sul mercato comunitario tra le FPF importate e quelle di produzione comunitaria, nonché le condizioni di concorrenza tra le FPF importate, si è osservato che:

- le FPF importate da tutti i paesi esportatori e quelle di produzione comunitaria sono prodotti simili,

- le FPF importate da tutti i paesi esportatori sono state vendute attraverso canali di vendita simili agli stessi acquirenti,

- le FPF importate da tutti i paesi sono state vendute a prezzi simili.

Si è riscontrato inoltre che i prezzi di vendita delle importazioni dai paesi interessati erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

(180) In considerazione di quanto precede, si è concluso che esistevano motivi sufficienti per cumulare le importazioni dall'Australia, da Taiwan e dall'Indonesia.

b) Volume delle importazioni e quota di mercato

(181) Cumulando con l'Indonesia, si ottiene il seguente andamento delle importazioni di FPF dai paesi interessati tra il 1996 e il PI:

>SPAZIO PER TABELLA>

(182) La tabella precedente indica un notevole incremento del volume delle importazioni dai paesi interessati, praticamente raddoppiato tra il 1997 e il 1998. La lieve contrazione verificatasi tra il 1998 e il PI è dovuta al basso livello delle importazioni del primo trimestre del 1999 rispetto al primo trimestre del 1998.

>SPAZIO PER TABELLA>

(183) I dati sopra riportati comprendono anche le importazioni dall'Indonesia. La tendenza riscontrata conferma l'incremento delle importazioni dai paesi interessati sul mercato comunitario, sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

c) Andamento dei prezzi medi all'importazione

(184)

>SPAZIO PER TABELLA>

La tabella precedente indica un forte ribasso del prezzo medio all'importazione, soprattutto tra il 1997 e il 1998 (- 12 %), seguito da un'ulteriore diminuzione del 6 % tra il 1998 e il PI. Questa evoluzione negativa coincide con l'aumento delle importazioni dai paesi interessati tra il 1997 e il PI.

d) Sottoquotazioni

(185) Si ricorda che le sottoquotazioni sono state stabilite provvisoriamente in base al confronto tra il prezzo all'esportazione (cif frontiera comunitaria, dazi corrisposti) e i prezzi applicati dall'industria comunitaria (franco fabbrica). I prezzi di vendita presi in considerazione per i tipi simili di FPF sono quelli applicati agli acquirenti indipendenti previa detrazione degli sconti e delle riduzioni. All'occorrenza, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati per riflettere lo stesso stadio commerciale di quelli dell'industria comunitaria.

(186) Dal confronto (effettuato tra le rispettive medie ponderate) sono risultati margini di sottoquotazione dei prezzi, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, pari al 21 % in media per l'Australia e al 6,1 % per Taiwan. Non essendo pervenute osservazioni circa il calcolo delle sottoquotazioni, si confermano i margini suddetti.

(187) Per l'Indonesia si è seguita la stessa metodologia. Dal confronto, effettuato in base alle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato e ai dati più attendibili di cui si disponeva riguardo ai produttori esportatori indonesiani che non hanno collaborato, è risultata una media ponderata del margine di sottoquotazione per questo paese pari al 33,9 %.

4. SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

a) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(188) Il governo australiano ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione onde valutare la capacità di produzione dell'industria comunitaria per il prodotto in questione. A suo parere, il calo del 7 % della capacità di produzione per le FPF è stato erroneamente determinato relativamente agli impianti utilizzati per produrre anche altri prodotti. Il governo australiano ritiene che la capacità di produzione per le FPF avrebbe dovuto essere valutata basandosi esclusivamente sulla produzione effettiva di FPF oggetto dell'inchiesta.

(189) Comunque sia, il governo australiano ha ritenuto che la riduzione della capacità di produzione dell'industria comunitaria non fosse compatibile con le risultanze relative al notevole pregiudizio, in primo luogo perché detta riduzione non ha consentito all'industria comunitaria di partecipare alla forte espansione del mercato (+ 27 %) nel periodo considerato e in secondo luogo perché detta riduzione è dovuta alla maggiore redditività di altri prodotti rispetto alle FPF.

(190) Per quanto riguarda la valutazione della capacità di produzione, va sottolineato che per fabbricare il prodotto in questione si utilizzano le stesse linee di produzione impiegate per gli altri prodotti della stessa famiglia. È pertanto impossibile identificare la capacità totale effettiva per un solo prodotto rispetto a tutti i prodotti fabbricati mediante la stessa linea di produzione. La capacità di produzione per le FPF è stata pertanto valutata in base al rapporto tra la produzione effettiva di FPF e la produzione globale effettiva di tutti i prodotti fabbricati utilizzando le stesse linee di produzione. Contrariamente a quanto afferma il governo australiano, quindi, nel valutare la capacità di produzione per le FPF si è tenuto conto della produzione effettiva di FPF.

(191) Inoltre, la diminuzione della capacità di produzione dell'industria comunitaria non è stata causata dall'inclusione di altri prodotti come dimostrano anche le risultanze successive dell'inchiesta, le quali hanno confermato che l'industria comunitaria ha convertito numerose linee di produzione precedentemente utilizzate per le FPF ad altri tipi di fibre che non rientrano nella presente inchiesta. Si è riscontrato altresì che nel periodo considerato sono stati chiusi diversi impianti di produzione delle FPF.

(192) D'altro canto, l'abbandono della produzione di FPF a vantaggio di altri prodotti è stato motivato principalmente dalle perdite a lungo termine subite dall'industria comunitaria nelle fasi di produzione e di vendita delle FPF a causa del persistere della concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da paesi terzi. La riduzione della capacità, che non ha consentito all'industria comunitaria di partecipare all'espansione del mercato, riveste particolare importanza non solo per la determinazione del pregiudizio, ma soprattutto per l'analisi del nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria (vedi più avanti).

(193) Ritenendo che le argomentazioni del governo australiano non siano fondate, si confermano pertanto i dati forniti, il metodo di valutazione della capacità di produzione per le FPF e le conclusioni di cui ai considerando 141 e 142 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

b) Redditività dell'industria comunitaria

(194) Il governo australiano ha fatto presente che la redditività dell'industria comunitaria è notevolmente migliorata nel periodo considerato, passando da - 4 % circa a oltre il 6 % e che il regolamento del dazio provvisorio, da cui risulta un livello di redditività tuttora inadeguato, non indica quale fosse la redditività dell'industria prima delle importazioni sovvenzionate. Secondo il governo australiano, ciò ha impedito di valutare correttamente l'entità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(195) Quanto precede dimostra effettivamente che il miglioramento della redditività durante il periodo considerato non esclude ipso facto che l'industria comunitaria abbia subito un grave pregiudizio. Per valutare l'entità di questo pregiudizio, inoltre, non ci si può basare unicamente sull'analisi della redditività registrata tra il 1996 e il PI.

Il regolamento di base, infatti, elenca diversi fattori tra cui il volume delle importazioni in dumping e il loro impatto sui prezzi del mercato comunitario per i prodotti simili, specificando che non sono necessariamente determinanti per l'elaborazione di conclusioni negative sul pregiudizio.

(196) Come indicato più avanti nelle conclusioni sulla situazione economica dell'industria comunitaria, la conclusione relativa al notevole pregiudizio è giustificata non solo dall'insufficiente redditività dell'industria comunitaria, ma anche dall'andamento negativo della maggior parte degli indicatori economici pertinenti: quota di mercato, capacità di produzione, volume delle vendite, prezzi di vendita, scorte, investimenti, occupazione e notevoli sottoquotazioni delle importazioni sovvenzionate dai paesi interessati.

(197) La presente inchiesta ha dimostrato che il miglioramento della redditività è dovuto principalmente al processo di ristrutturazione avviato dall'industria comunitaria, nonché alla conseguente riduzione delle spese di vendita, generali e amministrative e al calo dei prezzi d'acquisto delle materie prime. Il ritmo di riduzione dei costi di produzione è stato più rapido del calo dei prezzi di vendita, consentendo all'industria comunitaria di realizzare nuovamente profitti dal 1998 in poi. Si è però sottolineato che questo aumento della redditività non potrà durare a lungo, e che la situazione attuale potrebbe essere notevolmente compromessa da fattori quali un andamento poco favorevole dei prezzi delle materie prime.

(198) Va osservato tuttavia che, al considerando 179 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, la Commissione ha indicato che per ottenere un prezzo non pregiudizievole per l'industria comunitaria si doveva aggiungere un margine del 10 % al costo di produzione totale. Si ritiene pertanto che questo margine rappresenti il profitto minimo che l'industria comunitaria potrebbe aspettarsi in assenza di importazioni sovvenzionate dai paesi interessati.

(199) In considerazione di quanto precede, non essendo pervenute altre osservazioni circa la redditività dell'industria comunitaria, si conferma la conclusione sulla redditività inadeguata durante il PI.

c) Quota di mercato

(200) Il governo di Taiwan ha dichiarato che la ristrutturazione dell'industria comunitaria aveva eliminato, fra l'altro, un certo numero di produttori comunitari inefficienti di FPF dal mercato comunitario. Oltre a diventare più competitivi grazie alla concorrenza internazionale, i produttori rimanenti non avrebbero neanche subito gravi perdite in termini di quota di mercato.

(201) A tale riguardo, va sottolineato che l'andamento della quota di mercato durante il periodo considerato è stato sempre valutato in riferimento alle stesse società che costituiscono l'industria comunitaria nel caso in oggetto. Contrariamente a quanto afferma il governo di Taiwan, pertanto, la perdita della quota di mercato (- 17 %) subita dall'industria comunitaria tra il 1996 e il PI si basa esclusivamente sui dati relativi alle società che costituiscono l'industria comunitaria. Non è vero, quindi, che la quota di mercato dell'industria comunitaria sia stata calcolata anche in base alle informazioni relative a società scomparse o ritiratesi dal mercato.

d) Conclusione

(202) In considerazione di quanto precede e del fatto che il cumulo delle importazioni dall'Indonesia non giustifica una modifica delle conclusioni provvisorie, tra cui il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI, si conferma il contenuto dei considerando 151 e 152 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio per quanto riguarda la situazione dell'industria comunitaria.

E. NESSO CAUSALE

1. EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI SOVVENZIONATE

(203) Il governo australiano e il governo di Taiwan hanno dichiarato che non esistevano prove del fatto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto ai modesti volumi importati da Taiwan e dall'Australia.

(204) Il governo australiano ha affermato che la quota di mercato delle importazioni australiane era troppo modesta (2 % del consumo) per poter influire sui prezzi del mercato comunitario, e che anzi queste importazioni si sono dovute adeguare ai prezzi imposti dai grossi operatori sul mercato comunitario. Il governo australiano ha pertanto ipotizzato che l'eventuale pregiudizio sia stato causato dalle massicce importazioni provenienti da altri paesi terzi.

(205) Nello stesso ordine di idee, il governo di Taiwan ha fatto presente che, oggettivamente, la quota di mercato delle esportazioni taiwanesi, pari al 6 % circa, e il basso livello di sottoquotazione accertato per dette esportazioni non avrebbero potuto influire sulla situazione dell'industria comunitaria, la cui quota del mercato comunitario è superiore al 50 %.

(206) Per quanto riguarda le argomentazioni del governo australiano e del governo di Taiwan circa le rispettive quote di mercato, si ricorda che il livello delle importazioni dall'Australia e da Taiwan durante il PI è risultato indiscutibilmente superiore al livello minimo. Si è riscontrato inoltre che sussistevano tutte le condizioni per un'analisi cumulata. Le osservazioni riguardanti le quote di mercato dei singoli paesi, pertanto, non sono pertinenti.

(207) I prezzi di vendita sul mercato comunitario delle FPF importate da questi paesi, inoltre, erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Di conseguenza, le importazioni sovvenzionate di FPF dall'Australia e da Taiwan, combinate con le importazioni sovvenzionate di FPF a basso prezzo dall'Indonesia, hanno avuto un forte impatto negativo sulla situazione economica, tuttora fragile, dell'industria comunitaria. Questa conclusione è corroborata dal fatto che, vista la natura trasparente del mercato delle FPF, le differenze di prezzo o le offerte a basso prezzo possono provocare un ribasso dei prezzi.

(208) Si ritiene quindi che il governo australiano e il governo di Taiwan non abbiano fornito prove tali da contraddire la conclusione provvisoria secondo la quale l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni sovvenzionate a basso prezzo. Si conferma pertanto che le importazioni sovvenzionate, considerate separatamente, hanno arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

2. FLUTTUAZIONI VALUTARIE

(209) Il governo australiano ha obiettato che la Commissione non aveva tenuto conto dell'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio sui prezzi delle importazioni dall'Australia, precisando che durante il periodo dell'inchiesta le FPF importate dall'Australia avevano beneficiato di un apprezzamento dei tassi di cambio.

(210) A tale riguardo, va osservato che le importazioni da questo paese sono state fatturate sul mercato comunitario in USD, in DEM e in GBP, anziché in AUD. La parità della moneta australiana, pertanto, non costituiva un elemento pertinente ai fini delle determinazioni corrispondenti.

(211) Comunque sia, va fatto presente che la moneta australiana si è svalutata nei primi sette mesi del PI per poi rivalutarsi nei cinque mesi successivi rispetto alla sua parità nei confronti dell'ECU/EUR del primo mese del PI. Durante il periodo dell'inchiesta, quindi, la tendenza al ribasso della moneta australiana non è stata costante.

3. CONCLUSIONE

(212) Non essendo state presentate nuove argomentazioni circa la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si conferma la conclusione secondo la quale le importazioni sovvenzionate, considerate separatamente, hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria (cfr. considerando 168 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio).

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(213) Non essendo pervenute osservazioni in merito alle questioni suddette, si confermano le conclusioni sull'interesse dell'industria comunitaria di cui al considerando 170 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

2. IMPATTO SUGLI UTILIZZATORI

(214) Dopo la pubblicazione del regolamento del dazio provvisorio, diversi utilizzatori e importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Si è manifestata anche un'associazione di utilizzatori, che ha chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione.

(215) Va sottolineato che la maggior parte degli utilizzatori e degli importatori suddetti non si è manifestata entro il termine fissato nell'avviso di apertura del procedimento o non ha risposto al questionario della Commissione. Detti utilizzatori e importatori, pertanto, non possono essere considerati parti interessate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento di base e di regola non si dovrebbe tener conto delle loro osservazioni in questa fase del procedimento.

(216) Inoltre, come si è detto al considerando 171 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, data la scarsa collaborazione all'inchiesta sull'interesse della Comunità, l'impatto delle misure sulle attività degli utilizzatori e degli importatori è stato valutato in base ai dati disponibili.

(217) Avendo esaminato le osservazioni delle parti interessate, si è concluso che le loro argomentazioni consistevano principalmente nel fatto che l'istituzione di dazi compensativi avrebbe inciso negativamente sulla loro competitività per i prodotti derivati minacciando, a termine, la loro sopravvivenza sul mercato comunitario delle FPF. Inizialmente, infatti, l'istituzione dei dazi farebbe aumentare i prezzi delle FPF provenienti dai paesi interessati, obbligando gli utilizzatori comunitari di FPF ad aumentare i prezzi dei prodotti derivati. A loro avviso, ciò incrementerebbe le importazioni di prodotti derivati a basso prezzo sia da altri paesi terzi che dai paesi oggetto della presente inchiesta.

(218) Alla luce dei considerando 171 e 172 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che alcuni utilizzatori hanno smesso di acquistare FPF dall'industria comunitaria per rifornirsi esclusivamente nei paesi interessati. Si ritiene pertanto che, se non si prenderanno misure onde correggere le distorsioni provocate dalla presenza delle importazioni sovvenzionate di FPF a basso prezzo, la situazione si aggraverà ulteriormente con ripercussioni, a più lungo termine, per l'intero mercato. In primo luogo, infatti, la scomparsa di diversi produttori comunitari ridurrà la concorrenza sul mercato comunitario; in secondo luogo, si favorirà ulteriormente l'afflusso di FPF sovvenzionate a basso prezzo sul mercato comunitario, per cui gli utilizzatori di queste importazioni si troveranno in una situazione concorrenziale migliore rispetto a quelli che si riforniscono da altre fonti. Si ritiene pertanto che l'interesse di tutti gli operatori del mercato comunitario richieda l'esistenza di un'effettiva concorrenza commerciale e quindi l'istituzione di misure compensative nei confronti delle importazioni sovvenzionate di FPF.

(219) Comunque sia, le informazioni di cui si dispone sulla struttura dei costi dell'industria utilizzatrice, sul livello delle misure proposte e sul rapporto tra le importazioni sovvenzionate e le altre fonti di approvvigionamento indicano che:

- le FPF rappresentano tra il 25 % e il 45 % del costo totale di produzione per gli utilizzatori dei prodotti derivati,

- il dazio compensativo medio è del 3 % circa per i paesi interessati,

- la quota delle importazioni sovvenzionate corrisponde al 12 % del consumo totale di FPF.

Le misure proposte potrebbero eventualmente far salire il costo di produzione per gli utilizzatori dello 0,1 % o al massimo dello 0,16 %, un aumento irrilevante rispetto al contributo che le misure proposte darebbero al ripristino di una concorrenza effettiva sul mercato comunitario.

(220) Si conferma pertanto la conclusione di cui al considerando 172 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, relativa all'incidenza limitata che le misure proposte avranno sulla redditività degli utilizzatori e sulla loro sopravvivenza sul mercato.

3. CONCLUSIONE

(221) Si ritiene che le nuove argomentazioni dedotte in merito alla determinazione dell'interesse della Comunità lascino impregiudicata la conclusione secondo la quale non esistono motivi sufficienti per impedire l'istituzione di misure compensative. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie.

G. DAZI DEFINITIVI

(222) Viste le conclusioni raggiunte per quanto riguarda le sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso causale e l'interesse della Comunità, si ritiene opportuno prendere misure compensative definitive onde evitare che l'industria comunitaria subisca un ulteriore pregiudizio a causa delle importazioni sovvenzionate dall'Australia, dall'Indonesia e da Taiwan.

1. LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(223) Come si è detto al considerando 179 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, si è determinato un livello di prezzi non pregiudizievole tale da coprire il costo di produzione dell'industria comunitaria più il congruo margine di utile che sarebbe ottenuto in assenza di importazioni sovvenzionate dai paesi interessati.

2. FORMA E LIVELLO DEL DAZIO

(224) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, le aliquote dei dazi compensativi corrispondono ai margini di sovvenzione, poiché i margini di pregiudizio sono risultati superiori per tutti gli esportatori nei paesi interessati.

a) Australia

(225) Le aliquote del dazio compensativo per il produttore esportatore australiano che ha collaborato sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(226) Visto l'alto livello di cooperazione, che ha riguardato praticamente tutte le importazioni del prodotto in questione originarie dell'Australia, si è ritenuto opportuno far corrispondere l'aliquota del dazio residuo alla massima aliquota stabilita per le società che hanno collaborato, vale a dire il 6,0 %.

b) Indonesia

(227) Dato l'alto livello di non cooperazione in Indonesia, risultato superiore al 30 %, si è ritenuto opportuno applicare un metodo che evitasse di ricompensare la mancata collaborazione. L'aliquota del dazio per le società che non hanno collaborato (10 %) è stata quindi stabilita in base ai dati disponibili in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Taiwan

(228) Si ricorda che sono già in vigore dazi antidumping nei confronti delle importazioni di FPF originarie di Taiwan. Si ritiene tuttavia che, non riguardando l'esportazione, le sovvenzioni riscontrate nel corso della presente inchiesta non siano sovvenzioni all'esportazione e pertanto non abbiano inciso né sul prezzo all'esportazione né sul margine di dumping corrispondente. Possono quindi essere istituiti dazi compensativi che si aggiungeranno ai dazi antidumping esistenti. Si ottengono così le seguenti aliquote dei dazi compensativi per i produttori esportatori che hanno collaborato a Taiwan:

>SPAZIO PER TABELLA>

(229) Visto l'alto livello di cooperazione, che ha riguardato praticamente tutte le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario di Taiwan, si è ritenuto opportuno far corrispondere l'aliquota del dazio residuo alla massima aliquota stabilita per le società che hanno collaborato, vale a dire l'1,5 %.

(230) Le aliquote dei dazi compensativi per le singole società precisati nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze dell'inchiesta attuale. Esse riflettono pertanto la situazione riscontrata durante l'inchiesta relativamente a queste società. Di conseguenza, dette aliquote (contrapposte al dazio nazionale applicabile a "tutte le altre società") si applicano esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dagli enti giuridici specifici menzionati. I prodotti importati fabbricati da altre società non specificamente citate con nome e indirizzo nella parte operativa del presente regolamento, compresi gli enti collegati a quelli specificamente menzionati, non possono beneficiare di queste aliquote e vengono assoggettati all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(231) Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali dei dazi compensativi per queste società (ad esempio, in seguito al cambiamento di nome dell'ente o all'apertura di nuovi enti di produzione o di vendita) devono essere inviate immediatamente alla Commissione(4) unitamente a tutte le informazioni pertinenti, in particolare le eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle esportazioni associate, ad esempio, con il cambiamento di nome o con la modifica degli enti di produzione e di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

H. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(232) In considerazione dell'entità delle sovvenzioni compensabili accertate nei confronti dei produttori esportatori indiani e alla luce della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si considera necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 123/2000 siano definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 55032000, originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan.

2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate sono le seguenti, a seconda dell'origine dei prodotti:

1) Australia

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Indonesia

>SPAZIO PER TABELLA>

3) Taiwan

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni originarie dell'Australia e di Taiwan a norma del regolamento (CE) n. 123/2000 vengono riscossi secondo l'aliquota del dazio definitivamente istituito dal presente regolamento. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota del dazio compensativo definitivo è liberata.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 si applicano anche alla riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Pina Moura

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2) GU L 16 del 21.1.2000, pag. 3.

(3) GU L 16 del 21.1.2000, pag. 30.

(4) Commissione europea , Direzione generale Commercio, Direzione C, DM 24 - 8/38 , Rue de la Loi/Wetstraat 200 , B - 1049 Bruxelles.

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