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Document 32000D0212
2000/212/EC: Commission Decision of 3 March 2000 amending Decision 97/467/EC on drawing up provisional lists of third country establishments from which the Member States authorise imports of rabbit meat and farmed game meat (notified under document number C(2000) 526) (Text with EEA relevance)
2000/212/CE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento [notificata con il numero C(2000) 526] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2000/212/CE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento [notificata con il numero C(2000) 526] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 65 del 14.3.2000, p. 33–34
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No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; abrog. impl. da 32014D0160
2000/212/CE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento [notificata con il numero C(2000) 526] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 14/03/2000 pag. 0033 - 0034
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2000 recante modifica della decisione 97/467/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento [notificata con il numero C(2000) 526] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/212/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE del Consiglio(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La decisione 97/467/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 1999/757/CE(4), stabilisce gli elenchi provvisori degli stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento. (2) La Russia ha inviato un elenco di stabilimenti che procudono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento, la cui conformità alle norme comunitarie è certificata dalle autorità competenti. (3) È quindi possibile stabilire un elenco provvisorio degli stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento per la Russia. (4) Una missione veterinaria della Comunità ha evidenziato che la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento degli stabilimenti sono adeguate e che tale autorità competente dispone dei poteri necessari per garantire l'applicazione delle norme comunitarie; i controlli hanno riguardato anche l'ispezione dello stabilimento che figura nell'elenco, dalla quale è emerso che le norme in materia di igiene di tale stabilimento sono adeguate. (5) La decisione 97/467/CE della Commissione dev'essere pertanto modificata di conseguenza. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato I della decisione 97/467/CE è modificato nel seguente modo: a) Dopo il punto 6 della legenda è inserito il seguente testo: "7 = Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo. Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF. Länder und Betriebe, die alle Anforderungen der Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen. Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου. Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC. Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil. Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio. Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad. Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho. Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset. Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG." b) È aggiunto il testo dell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 20 febbraio 2000. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2000. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36. (3) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57. (4) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 25. ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA "País: Rusia/Land: Rusland/Land: Rußland/Χώρα: Ρωσία/Country: Russia/Pays: Russie/Paese: Russia/Land: Rusland/País: Rússia/Maa: Venäjä/Land: Ryssland >SPAZIO PER TABELLA>"