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Document 32000D0180

2000/180/CE: Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2000, che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie della nuova sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis [notificata con il numero C(2000) 407] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 57 del 2.3.2000, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/02/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/180/oj

32000D0180

2000/180/CE: Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2000, che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie della nuova sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis [notificata con il numero C(2000) 407] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 02/03/2000 pag. 0034 - 0034


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2000

che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie della nuova sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis

[notificata con il numero C(2000) 407]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/180/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata "la direttiva") ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 15 dicembre 1994 Bio Agri ha presentato alle autorità svedesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva Pseudomonas chlororaphis allo scopo di ottenere la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva in parola.

(3) Gli effetti della sostanza Pseudomonas chlororaphis sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Svezia, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo rapporto di valutazione il 7 aprile 1998.

(4) Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai gruppi di lavoro relativi.

(5) Per consentire un esame completo del fascicolo scientifico e tecnico relativo alla sostanza Pseudomonas chlororaphis occorre un periodo supplementare.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie già concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza Pseudomonas chlororaphis per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

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