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Document 32000D0179

2000/179/CE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2000, relativa alla liquidazione dei conti della Danimarca, della Germania, della Spagna e della Francia per le spese dell'esercizio finanziario 1998 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», e che modifica la decisione 1999/327/CE [notificata con il numero C(2000) 344] (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca e francese sono i soli facenti fede)

GU L 57 del 2.3.2000, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/179/oj

32000D0179

2000/179/CE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2000, relativa alla liquidazione dei conti della Danimarca, della Germania, della Spagna e della Francia per le spese dell'esercizio finanziario 1998 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», e che modifica la decisione 1999/327/CE [notificata con il numero C(2000) 344] (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca e francese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 02/03/2000 pag. 0031 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2000

relativa alla liquidazione dei conti della Danimarca, della Germania, della Spagna e della Francia per le spese dell'esercizio finanziario 1998 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", e che modifica la decisione 1999/327/CE

[notificata con il numero C(2000) 344]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(2000/179/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

sentito il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(2) In base all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2236/98(4), le spese prese in considerazione per l'esercizio 1998 sono quelle effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 1997 al 15 ottobre 1998.

(3) I conti degli organismi pagatori EU-direktoratet in Danimarca, Niedersachsen in Germania, Cantabria in Spagna e OFIVAL in Francia relativi alle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG per l'esercizio finanziario 1998, che non avevano potuto essere liquidati con la decisione 1999/327/CE della Commissione(5), erano stati stralciati da tale decisione. Per i suddetti organismi pagatori i conti annui e i documenti di accompagnamento consentono ora alla Commissione di prendere una decisione sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascun organismo pagatore.

(4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ne ha comunitato i risultati agli Stati membri con le necessarie modifiche.

(5) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999(7), prevede che gli importi che devono essere percepiti da o pagati a ciascuno Stato membro conformemente all'allegato II della presente decisione siano dedotti dagli o aggiunti agli anticipi pagabili nel corso del secondo mese successivo al mese in cui la decisione di liquidazione dei conti acquista efficacia.

(6) In base all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione, presa sulla base di informazioni contabili, non pregiudica l'adozione di decisioni successive della Commissione che escludano dal finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con le norme comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti degli organismi pagatori EU-direktoratet in Danimarca, Niedersachsen in Germania, Cantabria in Spagna e OFIVAL in Francia, relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione "garanzia", per l'esercizio finanziario 1998, sono liquidati secondo le indicazioni di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli importi che devono essere percepiti da o pagati alla Danimarca, alla Germania, alla Spagna e alla Francia, relativamente alle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG per l'esercizio finanziario 1998, sono indicati nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Sono soppresse le voci di cui all'allegato III della decisione 99/327/CE per quanto riguarda la Danimarca, la Germania, la Spagna e la Francia.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, di Regno di Spagna e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(2) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

(3) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

(4) GU L 281 del 17.10.1998, pag. 9.

(5) GU L 124 del 18.5.1999, pag. 28.

(6) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

(7) GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5.

ALLEGATO I

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI - ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI - ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

Importo da recuperare o da pagare allo Stato membro, in moneta nazionale

>SPAZIO PER TABELLA>

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