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Document 32000R0408

    Regolamento (CE) n. 408/2000 della Commissione, del 23 febbraio 2000, che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1999, la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra e il versamento dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità

    GU L 51 del 24.2.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/408/oj

    32000R0408

    Regolamento (CE) n. 408/2000 della Commissione, del 23 febbraio 2000, che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1999, la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra e il versamento dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 051 del 24/02/2000 pag. 0013 - 0014


    REGOLAMENTO (CE) N. 408/2000 DELLA COMMISSIONE

    del 23 febbraio 2000

    che stabilisce, per gli Stati membri e per la campagna 1999, la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra e il versamento dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

    visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(3), in particolare l'articolo 13,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 2467/98, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine. Tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine(4).

    (2) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2467/98, gli Stati membri sono stati autorizzati, con il regolamento (CE) n. 1163/1999 della Commissione(5), a versare un primo acconto e, con il regolamento (CE) n. 2163/1999 della Commissione(6), a versare un secondo acconto ai produttori di carni ovine e caprine. Occorre pertanto fissare l'importo definitivo del premio da corrispondere per la campagna 1999.

    (3) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio erogabile ai produttori di agnelli pesanti per la campagna di commercializzazione 1999 è ottenuto applicando alla perdita di reddito un coefficiente che esprime la produzione media annua di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg peso morto. Ai sensi dello stesso regolamento, l'importo del premio erogabile per pecora ai produttori di agnelli leggeri e per capra va fissato all'80 % del premio previsto per i produttori di agnelli pesanti.

    (4) In applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. Il coefficiente è stato fissato al 7 % dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento citato.

    (5) È opportuno disporre che l'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98(8), o il saldo di tale aiuto risultante dall'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1163/1999 siano concessi prima di una certa data e a quali condizioni.

    (6) Il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche a favore della produzione agricola nelle isole Canarie. Tra queste figure in particolare la concessione di un premio integrativo ai produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98. Secondo tali condizioni, la Spagna è autorizzata a versare il suddetto premio integrativo.

    (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, e il prezzo del mercato comunitario della campagna 1999 si constata una differenza di 138,169 EUR/100 kg.

    Articolo 2

    Il coefficiente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98 è fissato a 15,69 kg.

    Articolo 3

    1. Per la campagna 1999, l'importo del premio erogabile per pecora è il seguente:

    - produttori di agnelli pesanti: 21,679 EUR,

    - produttori di agnelli leggeri: 17,343 EUR.

    2. Per la campagna 1999, l'importo del premio erogabile per capra e per regione nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999 è il seguente: 17,343 EUR.

    Articolo 4

    L'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine stabiliti nelle zone svantaggiate, che in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1323/90 gli Stati membri sono autorizzati a versare, entro i limiti e ai tassi previsti dall'articolo 5, paragrafo 7, e dall'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2467/98, ovvero eventualmente il saldo di tale aiuto, qualora si applichi l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1163/1999, è versato entro il 15 ottobre 2000.

    Articolo 5

    In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'importo del premio integrativo per la campagna 1999 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle Canarie, entro i limiti e ai tassi previsti all'articolo 5, paragrafo 7, e dall'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2467/98, è fissato come segue:

    - 5 EUR per pecora ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento,

    - 5 EUR per capra ai produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2000.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

    (2) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

    (3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (4) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 59.

    (5) GU L 140 del 3.6.1999, pag. 20.

    (6) GU L 265 del 13.10.1999, pag. 18.

    (7) GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17.

    (8) GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18.

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