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Document 22000D0210(13)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 15/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 35 del 10.2.2000, p. 45–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/15(2)/oj

    22000D0210(13)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 15/1999, del 29 gennaio 1999, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 035 del 10/02/2000 pag. 0045 - 0051


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 15/1999

    del 29 gennaio 1999

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

    considerando che l'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 121/98, del 18 dicembre 1998(1);

    considerando che il protocollo n. 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea(2) ha sostituito, dalla data dell'adesione dell'Austria all'Unione europea, il 1o gennaio 1995, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia(3);

    considerando che gli articoli 11 e 12 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia prevedono un regime speciale in materia di transito di automezzi pesanti attraverso il territorio austriaco come pure in materia di trasporto internazionale su strada di merci a destinazione dell'Austria o in partenza da tale paese, basato su un sistema di diritti di transito (ecopunti);

    considerando che il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione(4), stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, stabilito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

    considerando che il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione(5), modifica il regolamento (CE) n. 3298/94;

    considerando che occorre integrare nell'accordo il protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il regolamento (CE) n. 3298/94 e il regolamento (CE) n. 1524/96;

    considerando che occorre integrare nell'accordo le modifiche del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri(6), apportate dall'allegato I, punto 6 del capitolo VI A dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia, e della Svezia,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il testo seguente è aggiunto nell'allegato XIII dell'accordo al punto 26a [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio]: ", modificato e integrato da:

    - 1 94 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);

    - 394 R 3298: Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, stabilito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20);

    - 396 R 1524: Regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria (GU L 190 del 31.7.1996, pag. 13)."

    Articolo 2

    Il testo degli adattamenti da a) a g) di cui al punto 26a [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è sostituito dal testo seguente: "a) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: '2. Nel caso di un trasporto da una parte contraente verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento non si applica per il tragitto effettuato nel territorio di una parte contraente di carico o di scarico, salvo diverso accordo tra le parti contraenti'.

    b) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: '3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al paragrafo 2 relative ai trasporti da uno Stato EFTA a un paese terzo e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di libertà che trasportatori stabiliti in una parte contraente effettuino operazioni di carico e scarico in un'altra parte contraente, fatto salvo il principio di non discriminazione tra trasportatori comunitari e trasportatori di uno Stato EFTA.'.

    c) Gli Stati EFTA riconoscono le licenze comunitarie rilasciate dagli Stati membri CE a norma del menzionato regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni generali della licenza comunitaria che figura nell'allegato I del presente regolamento, i riferimenti a 'la Comunità' devono essere letti come riferimenti a 'la Comunità, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia' ed i riferimenti agli 'Stati membri' devono essere letti come 'lo Stato membro o gli Stati membri della CE e/o l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia';

    d) la Comunità e gli Stati membri della CE riconoscono le licenze rilasciate da uno Stato EFTA a norma del presente regolamento, come adattato nella parte b) dell'allegato I contenuto nell'appendice 1 del presente allegato;

    e) le licenze rilasciate dagli Stati EFTA sono conformi al modello che figura nell'appendice 1 del presente allegato."

    Articolo 3

    L'appendice dell'allegato della presente decisione sostituisce l'appendice 1 dell'allegato XIII dell'accordo.

    Articolo 4

    Dopo il punto 26a [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il punto seguente: "26aa. 1 94 N: Protocollo n. 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1), modificato e integrato da:

    - 394 R 3298: Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, stabilito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20);

    - 396 R 1524: Regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria (GU L 190 del 31.7.1996, pag. 13).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento summenzionato devono essere lette nel seguente modo:

    a) Aggiungendo gli ecopunti calcolati, sulla base dell'anno di riferimento 1991, per un totale di 25700 transiti all'anno (Islanda 100, Liechtenstein 21000, Norvegia 4600), la tabella che figura all'articolo 9 del regolamento è modificata nel modo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) La tabella dell'allegato D del regolamento è modificata nel modo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 5

    I testi delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 881/92 dal punto 6 del capitolo VI A dall'allegato I dell'atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, come pure i testi del protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, del regolamento (CE) n. 3298/94 e del regolamento (CE) n. 1524/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 7

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    F. BARBASO

    (1) GU L 297 del 18.11.1999, pag. 50.

    (2) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificata dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

    (3) GU L 373 del 21.12.1992, pag. 6.

    (4) GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20.

    (5) GU L 190 del 31.7.1996, pag. 13.

    (6) GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1 rettificata dalla GU L 213 del 29.7.1992, pag. 36.

    ALLEGATO

    della decisione del Comitato misto SEE n. 15/1999

    Appendice 1

    DOCUMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 881/92 DEL CONSIGLIO, MODIFICATI AI FINI DELL'ACCORDO SEE

    cfr. la modifica e) al punto 26a dell'allegato XIII dell'accordo

    ALLEGATO I

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