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Document 31999E0864
1999/864/CFSP: Council Joint Action of 21 December 1999 extending Council Joint Action 1999/522/CFSP concerning the installation of the structures of the United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)
1999/864/PESC: Azione comune del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che proroga l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio relativa all'insediamento delle strutture della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)
1999/864/PESC: Azione comune del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che proroga l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio relativa all'insediamento delle strutture della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)
GU L 328 del 22.12.1999, p. 67–67
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2000
1999/864/PESC: Azione comune del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che proroga l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio relativa all'insediamento delle strutture della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/12/1999 pag. 0067 - 0067
AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1999 che proroga l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio relativa all'insediamento delle strutture della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) (1999/864/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue: (1) l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativa all'insediamento delle strutture della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)(1) scade il 31 dicembre 1999; (2) al fine di dare un ulteriore sostegno al quarto pilastro dell'UNMIK, tale azione comune va prorogata solo per un periodo limitato di tempo in quanto il Consiglio è stato informato dell'istruzione della Commissione di proporre una soluzione per il finanziamento a medio e lungo termine attraverso opportune misure comunitarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 La validità dell'azione comune 1999/522/PESC è prorogata fino al 29 febbraio 2000. Articolo 2 1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse la proroga dell'azione comune 1999/522/PESC, di cui all'articolo 1, è di 290000 euro. 2. La gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e norme comunitarie applicabili in materia di bilancio. Articolo 3 La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2000. Articolo 4 La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente T. HALONEN (1) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 1.