EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31999R2739
Commission Regulation (EC) No 2739/1999 of 21 December 1999 amending Regulation (EEC) No 3388/81 laying down special detailed rules in respect of import and export licences in the wine sector and Regulation (EC) No 1685/95 on arrangements for issuing export licences for wine sector products
Regolamento (CE) n. 2739/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo, nonché il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo
Regolamento (CE) n. 2739/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo, nonché il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo
GU L 328 del 22.12.1999, p. 60–61
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2001
Regolamento (CE) n. 2739/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo, nonché il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/12/1999 pag. 0060 - 0061
REGOLAMENTO (CE) N. 2739/1999 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo, nonché il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(2), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3 e l'articolo 55, paragrafo 8, considerando quanto segue: (1) alla luce dell'esperienza acquisita nei primi mesi di applicazione del nuovo regime relativo alle domande e al rilascio dei titoli di importazione è necessario chiarire maggiormente alcune disposizioni relative alla presentazione delle domande di titoli di esportazione, nonché specificare i paesi appartenenti alle varie zone di destinazione per le quali possono essere presentate le domande. Occorre altresì precisare le diciture obbligatorie relative alla destinazione da indicare nel titolo di esportazione. A tal fine è quindi necessario modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2182/1999(4), e del regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2182/1999; (2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1685/95 è modificato come segue: 1) All'articolo 1 bis, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. In ciascuno dei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), le domande di titoli di esportazione presentate da un operatore non possono superare il quantitativo massimo di 30000 hl per ciascuna zona di destinazione indicata all'articolo 3, paragrafo 4 bis. Le domande relative ad una stessa zona sono presentate all'organismo competente raggruppate in una sola comunicazione. Qualora il quantitativo complessivo chiesto da un operatore superi i 30000 hl per una zona, le corrispondenti domande sono respinte dall'organismo presso il quale sono state presentate." 2) All'articolo 3, paragrafo 4 bis, è aggiunta la seguente frase: "L'elenco dei paesi che compongono ciascuna zona di destinazione figurano nell'allegato III." 3) L'allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegato III. Articolo 2 All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3388/81, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente: "I paesi di destinazione o la zona di destinazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1685/95, sono indicati nella casella 7 della domanda di titoli di esportazione e nel titolo. Qualora sia indicata la zona di destinazione occorre mettere una crocetta nella casella 'obbligatorio: sì'. Qualora sia indicato il paese di destinazione occorre mettere una crocetta nella casella: 'obbligatorio: no'. Inoltre, la domanda di titolo di esportazione e il titolo recano, nella casella 20 la dicitura: 'zona X obbligatoria'. A richiesta dell'interessato il paese di destinazione può essere sostituito con un altro paese, purché appartenga alla stessa zona di destinazione." Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. (2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8. (3) GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2. (4) GU L 267 del 15.10.1999, pag. 21. (5) GU L 341 del 28.11.1981, pag. 19. ALLEGATO "ALLEGATO III ZONE DI DESTINAZIONE: ELENCO DEI PAESI Zona 1: Africa Angola, Benin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Comore, Congo (Repubblica democratica), Congo (Repubblica), Costa d'Avorio, Gibuti, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea equatoriale, Guinea Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Mauritania, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Repubblica centrafricana, Ruanda, Sant'Elena e dipendenze, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seicelle e dipendenze, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Ciad, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Togo, Zambia, Zimbabwe. Zona 2: Asia e Oceania Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Stati federati di Micronesia, Figi, Hong Kong, isole Marianne settentrionali, isole Marshall, isole Salomone, isole Wallis e Futuna, India, Indonesia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Kiribati, Kuwait, Laos, Libano, Macao, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nuova Caledonia e dipendenze, Nuova Zelanda, Oceania americana, Oceania australiana, Oceania neozelandese, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pitcairn, Polinesia francese, Qatar, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Siria, Taiwan, Thailandia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Yemen. Zona 3: Europa dell'Est e paesi della CSI Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Moldova, Uzbekistan, Polonia, Repubblica ceca, Russia, Slovacchia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina. Zona 4: Europa occidentale Andorra, Ceuta e Melilla, Città del Vaticano, Gibilterra, isole Faerøer, Islanda, Liechtenstein, Malta, Norvegia, San Marino"