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Document 31999R2736
Commission Regulation (EC) No 2736/1999 of 21 December 1999 laying down detailed rules for the implementation of the specific arrangements for the supply of sheepmeat and goatmeat to the Azores and Madeira for 2000
Regolamento (CE) n. 2736/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2000
Regolamento (CE) n. 2736/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2000
GU L 328 del 22.12.1999, p. 52–53
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000
Regolamento (CE) n. 2736/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2000
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/12/1999 pag. 0052 - 0053
REGOLAMENTO (CE) N. 2736/1999 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1999 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2000 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 occorre stabilire, per ogni anno di applicazione, il numero di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale di produzione delle Azzorre e di Madera; (2) è opportuno stabilire l'importo degli aiuti succitati per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari del resto della Comunità; tali aiuti devono essere fissati tenendo conto, in particolare, dei costi di approvvigionamento sul mercato comunitario e delle condizioni connesse alla posizione geografica delle Azzorre e di Madera; (3) le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2757/98(4); occorre adottare le modalità complementari, rispondenti alla prassi commerciale specifica del settore delle carni ovine e caprine, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei certificati di aiuto e l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori; (4) ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento debbono essere stabiliti i termini per la presentazione delle domande di certificati, nonché un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi; (5) per una gestione degli aiuti più rispondente al fabbisogno delle Azzorre e di Madera, è necessario fissare gli importi degli aiuti e i quantitativi ammessi a beneficiarne con frequenza annuale, per l'anno civile; (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato sono fissati l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1600/92 per la fornitura alle Azzorre e a Madera di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità, nonché il numero di capi per i quali è concesso l'aiuto. Articolo 2 Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5. Articolo 3 Il Portogallo designa l'autorità competente per: a) il rilascio del "certificato di aiuto" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1696/92; b) il pagamento dell'aiuto agli operatori. Articolo 4 1. Le domande di certificato sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se: a) riguardano un numero di capi non superiore al quantitativo massimo disponibile pubblicato dal Portogallo prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande; b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 40 EUR per capo. 2. I certificati di aiuto sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese. Articolo 5 La validità dei certificati di aiuto è di tre mesi. Articolo 6 L'aiuto di cui all'articolo 1 è versato per i quantitativi effettivamente forniti. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6. (4) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 36. ALLEGATO Parte 1: Importo dell'aiuto per animale L'importo dell'aiuto ammonta a 380 EUR/capo per i maschi e a 110 EUR/capo per le femmine. Parte 2: Numero di animali >SPAZIO PER TABELLA>