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Document 31999R2736

Regolamento (CE) n. 2736/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2000

GU L 328 del 22.12.1999, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2736/oj

31999R2736

Regolamento (CE) n. 2736/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2000

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/12/1999 pag. 0052 - 0053


REGOLAMENTO (CE) N. 2736/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 occorre stabilire, per ogni anno di applicazione, il numero di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale di produzione delle Azzorre e di Madera;

(2) è opportuno stabilire l'importo degli aiuti succitati per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari del resto della Comunità; tali aiuti devono essere fissati tenendo conto, in particolare, dei costi di approvvigionamento sul mercato comunitario e delle condizioni connesse alla posizione geografica delle Azzorre e di Madera;

(3) le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2757/98(4); occorre adottare le modalità complementari, rispondenti alla prassi commerciale specifica del settore delle carni ovine e caprine, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei certificati di aiuto e l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

(4) ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento debbono essere stabiliti i termini per la presentazione delle domande di certificati, nonché un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi;

(5) per una gestione degli aiuti più rispondente al fabbisogno delle Azzorre e di Madera, è necessario fissare gli importi degli aiuti e i quantitativi ammessi a beneficiarne con frequenza annuale, per l'anno civile;

(6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato sono fissati l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1600/92 per la fornitura alle Azzorre e a Madera di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità, nonché il numero di capi per i quali è concesso l'aiuto.

Articolo 2

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5.

Articolo 3

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del "certificato di aiuto" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1696/92;

b) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificato sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese.

Esse sono ammissibili soltanto se:

a) riguardano un numero di capi non superiore al quantitativo massimo disponibile pubblicato dal Portogallo prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 40 EUR per capo.

2. I certificati di aiuto sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 5

La validità dei certificati di aiuto è di tre mesi.

Articolo 6

L'aiuto di cui all'articolo 1 è versato per i quantitativi effettivamente forniti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

(4) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 36.

ALLEGATO

Parte 1: Importo dell'aiuto per animale

L'importo dell'aiuto ammonta a 380 EUR/capo per i maschi e a 110 EUR/capo per le femmine.

Parte 2: Numero di animali

>SPAZIO PER TABELLA>

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