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Document 31999R2735

Regolamento (CE) n. 2735/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante deroga al regolamento (CE) n. 1294/96 in ordine al termine per la presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve, in alcuni dipartimenti francesi, per la campagna 1999/2000

GU L 328 del 22.12.1999, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2735/oj

31999R2735

Regolamento (CE) n. 2735/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante deroga al regolamento (CE) n. 1294/96 in ordine al termine per la presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve, in alcuni dipartimenti francesi, per la campagna 1999/2000

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/12/1999 pag. 0050 - 0051


REGOLAMENTO (CE) N. 2735/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

recante deroga al regolamento (CE) n. 1294/96 in ordine al termine per la presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve, in alcuni dipartimenti francesi, per la campagna 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione, del 4 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio relativo alle dichiarazioni di raccolto, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 225/97(4), ha fissato, all'articolo 11, paragrafo 1, il termine del 10 dicembre per la presentazione alle autorità competenti delle dichiarazioni di raccolta e di produzione per le uve destinate alla vinificazione; poiché le condizioni atmosferiche eccezionali che si sono verificate in una regione di produzione della Francia hanno impedito l'espletamento delle operazioni necessarie alla stesura di dette dichiarazioni, occorre stabilire una deroga alla data summenzionata;

(2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1999/2000 e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1294/96, i produttori di vino ottenuto da uve fresche nei cantoni indicati in allegato possono presentare le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 3 del regolamento suddetto entro il 20 gennaio 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

(2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

(3) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 14.

(4) GU L 37 del 7.2.1997, pag. 1.

ALLEGATO

Dipartimento dell'Aude (11):

Tutti i cantoni

Dipartimento dello Hérault (34):

I seguenti cantoni:

Olonzac,

Rougan,

La Salvetat,

Capestant,

St Pons-de-Thomières,

St Chinian,

Béziers.

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