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Document 31999R2733

Regolamento (CE) n. 2733/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche e refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

GU L 328 del 22.12.1999, p. 43–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/02/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2733/oj

31999R2733

Regolamento (CE) n. 2733/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche e refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/12/1999 pag. 0043 - 0045


REGOLAMENTO (CE) N. 2733/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche e refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/98(3), stabilisce le norme relative alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità;

(2) è opportuno adeguare i coefficienti utilizzati per il calcolo del prezzo delle carcasse ovine sui mercati rappresentativi della Comunità, tenendo conto dei dati disponibili sulla produzione ovina;

(3) è opportuno adeguare i coefficienti di ponderazione utilizzati per la determinazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi degli Stati membri, al fine di tener conto dell'importanza relativa dei mercati;

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1481/86 è modificato come segue:

1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2) All'allegato II, il testo del punto G.1 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(2) GU L 130 del 16.5.1986, pag. 12.

(3) GU L 347 del 23.12.1998, pag. 29.

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PREZZO CONSTATATO SUI MERCATI RAPPRESENTATIVI DELLA COMUNITÀ

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"G. IRLANDA

>SPAZIO PER TABELLA>"

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