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Document 31999R2732

Regolamento (CE) n. 2732/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2000

GU L 328 del 22.12.1999, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2732/oj

31999R2732

Regolamento (CE) n. 2732/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2000

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/12/1999 pag. 0041 - 0042


REGOLAMENTO (CE) N. 2732/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire il numero di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità che, per un periodo annuo di applicazione, beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dei dipartimenti francesi d'oltremare;

(2) occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari del resto della Comunità; tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti, in particolare, i costi di approvvigionamento sul mercato comunitario e delle condizioni determinate dalla posizione geografica dei dipartimenti francesi d'oltremare;

(3) è possibile che nel corso delle varie campagne di commercializzazione insorgano particolari necessità di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina; è quindi necessario lasciare alle autorità francesi una certa flessibilità di gestione, che permetta loro di rilasciare certificati di aiuto ad alcuni dipartimenti d'oltremare per un numero di capi superiore ai quantitativi massimi per essi disponibili, a condizione che non venga superato il quantitativo massimo disponibile, in animali maschi e femmine, per i quattro dipartimenti d'oltremare; per tener conto di queste necessità particolari nel corso delle campagne successive, è necessario che le autorità francesi comunichino alla Commissione i casi in cui si sono avvalse di tale facoltà e i certificati in tal modo rilasciati;

(4) le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2755/98(4); occorre adottare le modalità complementari, rispondenti alla prassi commerciale specifica del settore delle carni ovine e caprine, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei certificati di aiuto nonché l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

(5) ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento debbono essere stabiliti i termini per la presentazione delle domande di certificati, nonché un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi;

(6) per una gestione degli aiuti più rispondente al fabbisogno dei dipartimenti francesi d'oltremare, è necessario fissare gli importi degli aiuti e i quantitativi ammessi a beneficiarne con frequenza annuale, per l'anno civile;

(7) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato sono fissati l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3763/91 per la fornitura ai dipartimenti francesi d'oltremare di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità, nonché il numero di capi per i quali è concesso l'aiuto.

Articolo 2

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 131/92, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 3

La Francia designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del "certificato di aiuto" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 131/92;

b) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificato sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese.

Esse sono ammissibili soltanto se:

a) riguardano un quantitativo di animali non superiore al quantitativo massimo disponibile pubblicato dalla Francia prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 40 EUR per capo.

2. Tuttavia, per la gestione dell'aiuto, l'autorità competente ha la facoltà di rilasciare certificati di aiuto per un numero di animali superiore al numero massimo disponibile per ciascun dipartimento d'oltremare, per far fronte a necessità particolari che dovessero insorgere, senza tuttavia superare il numero globale di capi ammessi a beneficiare dell'aiuto nei quattro dipartimenti d'oltremare; tale facoltà si applica separatamente per gli animali maschi e per gli animali femmine.

La Francia comunica alla Commissione i casi per i quali procede al rilascio di certificati in virtù del primo comma.

3. I certificati di aiuto sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 5

Il periodo di validità dei certificati è di tre mesi.

Articolo 6

L'aiuto di cui all'articolo 1 viene erogato per i quantitativi effettivamente forniti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 15 del 22.1.1992, pag. 13.

(4) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 27.

ALLEGATO

Parte 1: importo dell'aiuto per animale

L'importo dell'aiuto ammonta a 530 EUR capo per i maschi e a 205 EUR/capo per le femmine.

Parte 2: numero di animali

>SPAZIO PER TABELLA>

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