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Document 31999D0544

1999/544/CE: Decisione del Consiglio del 29 luglio 1999 che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2000 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

GU L 209 del 7.8.1999, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/544/oj

31999D0544

1999/544/CE: Decisione del Consiglio del 29 luglio 1999 che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2000 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 07/08/1999 pag. 0029 - 0029


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1999

che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2000 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

(1999/544/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 14 agosto 1979, è entrato in vigore l'8 marzo 1982 per un periodo iniziale di dieci anni; in seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi;

(2) a norma dell'articolo 167, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 1985, i diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti;

(3) a norma dell'articolo 167, paragrafo 3 dell'atto di adesione, prima della scadenza di tali accordi di pesca il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno; l'accordo di cui sopra è stato prorogato fino al 7 marzo 1999(1);

(4) è opportuno autorizzare il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2000 l'accordo di pesca in oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare fino al 7 marzo 2000 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore l'8 marzo 1982.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI

(1) GU L 267 del 2.10.1998, pag. 39.

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