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Document 31999R0861

Regolamento (CE) n. 861/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (piattaforme di perforazione)

GU L 108 del 27.4.1999, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrog. impl. da 31999R2204

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/861/oj

31999R0861

Regolamento (CE) n. 861/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (piattaforme di perforazione)

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 27/04/1999 pag. 0011 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 861/1999 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (piattaforme di perforazione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), sospende la riscossione dei dazi doganali per quanto riguarda in particolare "i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento fisse, della sottovoce ex843049, installate nel mare territoriale degli Stati membri";

considerando che è nell'interesse della Comunità estendere la sospensione dei dazi doganali ai prodotti destinati alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento fisse, della sottovoce ex843049, installate fuori dal mare territoriale degli Stati membri, per tenere conto dell'evoluzione tecnologica, semplificare le procedure doganali e migliorare la competitività delle imprese europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte prima - disposizioni preliminari, titoli II - disposizioni speciali, al punto A.2.a) 1), le parole "fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel mare territoriale degli Stati membri," sono sostituite dalle parole "fisse, della sottovoce ex843049, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri,".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MÜLLER

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione (GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1).

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