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Document 31999R0858

Regolamento (CE) n. 858/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

GU L 108 del 27.4.1999, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. impl. da 32007R1182

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/858/oj

31999R0858

Regolamento (CE) n. 858/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 27/04/1999 pag. 0008 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 858/1999 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 43,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96(4) stabilisce dei limiti di trasformazione; che il superamento di detti limiti è valutato in base alla media dei quantitativi trasformati nell'ambito dei regimi di aiuto nel corso delle ultime tre campagne, compresa la campagna in corso; che qualora si sia constatato un superamento, l'aiuto fissato per la campagna in corso viene ridotto; che tale sistema di calcolo implica che l'importo dell'aiuto per una determinata campagna possa essere conosciuto soltanto successivamente a detta campagna; che tale situazione presenta notevoli inconvenienti per la gestione delle organizzazioni di produttori; che è pertanto opportuno riportare alla campagna successiva le conseguenze di un superamento del limite di trasformazione;

considerando che è necessario tener conto del fatto che la trasformazione di taluni prodotti avviene nel corso di tutta la loro campagna di commercializzazione; che in tale caso la valutazione dell'osservanza del limite di trasformazione deve essere effettuata su un periodo equivalente a tre campagne;

considerando che occorre applicare la presente modificazione del regolamento (CE) n. 2202/96 a partire dalla campagna 1999/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2202/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal paragrafo seguente: "2. L'aiuto fissato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, per una determinata campagna di commercializzazione e per i prodotti in questione è diminuito dell'1 % per fascia di superamento del limite di trasformazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, quando la media dei quantitativi trasformati in regime di aiuto nel corso delle ultime tre campagne precedenti la campagna considerata, o nel corso di un periodo equivalente, supera il limite suddetto.

Le fasce di superamento sono pari all'1 % del livello di ciascuno dei limiti indicati al paragrafo 1."

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti il versamento dell'aiuto, le misure di controllo e le sanzioni, le campagne di commercializzazione, le caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione, il periodo equivalente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le conseguenze finanziarie derivanti dal superamento di limiti sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dalla campagna 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MÜLLER

(1) GU C 381 dell'8.12.1998, pag. 9.

(2) Parere espresso il 24 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 24 febbraio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

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