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Document 31999D0266

1999/266/CE: Decisione della Commissione, dell'8 aprile 1999, recante approvazione delle condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità specifici della regione delle Azzorre [notificata con il numero C(1999) 855]

GU L 104 del 21.4.1999, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/266/oj

31999D0266

1999/266/CE: Decisione della Commissione, dell'8 aprile 1999, recante approvazione delle condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità specifici della regione delle Azzorre [notificata con il numero C(1999) 855]

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 21/04/1999 pag. 0029 - 0030


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1999

recante approvazione delle condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità specifici della regione delle Azzorre

[notificata con il numero C(1999) 855]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(1999/266/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione, del 22 luglio 1996, che istituisce le modalità relative all'impiego di un simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità, tipici delle regioni ultraperiferiche(3);

considerando che in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1600/92 è stato realizzato un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo, allo stato fresco o trasformato, dei prodotti agricoli di qualità tipici delle Azzorre e di Madera; che la Commissione ha pubblicato tale simbolo grafico, nonché le relative regole di riproduzione, nel regolamento (CE) n. 2054/96(4);

considerando che, secondo l'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1600/92, le condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni delle Azzorre e di Madera sono proposte dalle organizzazioni professionali, trasmesse dalle autorità nazionali e approvate dalla Commissione; che le autorità portoghesi hanno trasmesso, con il proprio parere favorevole, tali condizioni di impiego nonché le modalità amministrative di applicazione sulla base delle quali le autorità competenti della Azzorre intendono concedere il diritto di impiegare il simbolo grafico;

considerando che tali condizioni di impiego si prestano a realizzare gli obiettivi perseguiti dall'istituzione del simbolo grafico; che pertanto è opportuno approvare queste stesse condizioni di impiego,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le condizioni di impiego del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici della regione delle Azzorre, presentate dalle autorità portoghesi e riprodotte in allegato.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l' 8 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

(2) GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

(3) GU L 182 del 23.7.1996, pag. 9.

(4) GU L 280 del 31.10.1996, pag. 1.

ALLEGATO

Estratto del progetto di decreto della regione autonoma delle Azzorre contenente le condizioni di impiego e le modalità amministrative d'applicazione del simbolo grafico per i prodotti agricoli tipici della regione delle Azzorre.

Regione Autonoma delle Azzorre

Segretariato regionale dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Ambiente

PROGETTO DI DECRETO

(Estratto)

Articolo 1

1. Il simbolo grafico creato in applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio può essere utilizzato esclusivamente per i prodotti agricoli o della pesca, anche trasformati, tipici della regione autonoma delle Azzorre in quanto regione ultraperiferica.

2. I prodotti agricoli o della pesca non trasformati devono essere stati ottenuti nella regione autonoma delle Azzorre.

Per i prodotti trasformati tipici della regione autonoma delle Azzorre la cui principale caratteristica è la materia prima utilizzata, quest'ultima deve essere ottenuta localmente in misura pari almeno al 90 % del suo volume.

Per i prodotti trasformati la cui principale caratteristica è il metodo di produzione o di fabbricazione, viene presa in considerazione la specificità di tale metodo.

3. I prodotti in causa devono presentare caratteristiche proprie in quanto prodotti della regione autonoma delle Azzorre; tali caratteristiche possono includere le condizioni, i metodi e le tecniche di produzione o di fabbricazione, nonché il rispetto delle norme di presentazione e condizionamento.

4. Il simbolo grafico può essere utilizzato esclusivamente per i prodotti di qualità superiore.

La qualità è definita con riferimento a disposizioni della normativa comunitaria o, in mancanza di queste, con riferimento alle norme internazionali.

In mancanza di norme comunitarie o internazionali, le norme pertinenti sono definite dal Segretario regionale dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Ambiente sulla base di proposte delle organizzazioni professionali.

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