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Document 31999D0264
1999/264/EC: Commission Decision of 26 March 1999 authorising the Member States to permit temporarily the marketing of seed of certain species not satisfying the requirements of Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC or 69/208/EEC (notified under document number C(1999) 793)
1999/264/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 793]
1999/264/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 793]
GU L 104 del 21.4.1999, p. 22–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999
1999/264/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 793]
Gazzetta ufficiale n. L 104 del 21/04/1999 pag. 0022 - 0025
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1999 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 793] (1999/264/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE(2), in particolare l'articolo 17, vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/8/CE(4), in particolare l'articolo 17, vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra(5), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 16, viste le domande presentate dal Belgio, dalla Francia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dalla Finlandia e dalla Svezia, (1) considerando che negli Stati membri suddetti la quantità disponibile di sementi di tutte le categorie di varietà primaverili di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose che soddisfano i requisiti delle summenzionate direttive per quanto riguarda la facoltà germinativa, o nel caso del Belgio, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi e della Svezia per le sementi di cereali della categoria "sementi certificate" anche le condizioni relative alle ispezioni sul campo, nonché nel caso della Finlandia per le sementi di cereali della categoria "sementi certificate" anche il numero massimo di generazioni derivate dalle "sementi di base", è insufficiente e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi; (2) considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalle suddette direttive; (3) considerando che il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Finlandia e la Svezia devono quindi essere autorizzati ad ammettere, fino al 30 giugno 1999, la commercializzazione di sementi di varietà primaverili di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose soggette a requisiti meno rigorosi; (4) considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire al Belgio, alla Francia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi, alla Finlandia e alla Svezia sementi non conformi ai requisiti delle suddette direttive devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa; (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Francia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di "sementi certificate" (prima generazione) di varietà primaverili di piante foraggere che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti: a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella prevista nell'allegato, b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi. Articolo 2 Il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svezia sono autorizzati ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel loro territorio di sementi di varietà primaverili di cereali che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda le condizioni relative alle ispezioni sul campo, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti: a) la coltura da seme abbia identità e purezza varietale sufficiente, b) l'etichetta ufficiale indichi che la coltura da seme non è stata sottoposta a ispezione ai sensi della direttiva 66/402/CEE. Articolo 3 La Finlandia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato; la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose che non soddisfano le condizioni di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima né, per i cereali, le condizioni relative al numero massimo di generazioni derivate dalle "sementi di base", purché siano soddisfatti, se del caso, i seguenti requisiti: a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella prevista nell'allegato; b) il numero massimo di generazioni derivate dalle "sementi di base" corrisponda a quello fissato in allegato; c) l'etichetta ufficiale indichi: - ove si applichi il disposto della lettera a), la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi; - ove si applichi il disposto della lettera b), il numero effettivo di generazioni derivate dalle "sementi di base". Articolo 4 La Svezia è autorizzata ad ammettere fino al 30 giugno 1999, per le specie e alle condizioni stabilite nell'allegato, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di varietà primaverili di piante foraggere e di piante oleaginose che non soddisfano le condizioni di cui alle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti, se del caso, i seguenti requisiti: a) la facoltà germinativa non sia inferiore a quella fissata nell'allegato; b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione stabilita nella relazione dell'esame ufficiale delle sementi. Articolo 5 1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste agli articoli 1, 2, 3 e 4 e ai fini perseguiti dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri si prestano mutua assistenza sul piano amministrativo. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano lo Stato membro richiedente circa la loro intenzione di ammettere la commercializzazione delle sementi in causa. Quest'ultimo può formulare obiezioni soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito. Articolo 6 Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. (2) GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27. (3) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. (4) GU L 50 del 26.2.1999, pag. 26. (5) GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>