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Document 31999R0755
Commission Regulation (EC) No 755/1999 of 12 April 1999 fixing the maximum compensatory aid resulting from the rates for the conversion of the euro into national currency units and the exchange rates applicable on 1 and 3 January 1999
Regolamento (CE) n. 755/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° e il 3 gennaio 1999
Regolamento (CE) n. 755/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° e il 3 gennaio 1999
GU L 98 del 13.4.1999, p. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CE) n. 755/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° e il 3 gennaio 1999
Gazzetta ufficiale n. L 098 del 13/04/1999 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 755/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1999 che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1o e il 3 gennaio 1999 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunita europea, visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1), in particolare l'articolo 5, visto il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro(2), in particolare l'articolo 3, considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2800/98 un aiuto compensativo è concesso se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore è inferiore al tasso applicabile precedentemente; che, tuttavia, tale disposizione non si applica con riguardo agli importi per i quali è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo; considerando che il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente nel caso del Belgio, del Lussemburgo, della Francia, della Finlandia, dell'Irlanda e dell'Italia; che il tasso di cambio della corona danese e della lira sterlina applicabile ai fatti generatori intervenuti il 1o e il 3 gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente; considerando che gli aiuti compensativi sono concessi alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2799/98, dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo(3), e dal regolamento (CE) n. 2813/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune(4); considerando che gli importi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2799/98, all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2808/98 e agli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 2813/98; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I massimali della prima rata dell'aiuto compensativo da concedere in quanto, per i fatti generatori intervenuti il 1o e il 3 gennaio 1999, il tasso di conversione dell'euro vigente dal 1o gennaio 1999 in Belgio, Lussemburgo, Francia, Finlandia, Irlanda e Italia e il tasso di cambio della corona danese e della lira sterlina erano inferiori al tasso di conversione agricolo applicabile precedentemente, sono indicati nell'allegato del presente regolamento. Tuttavia, la concessione della compensazione agromonetaria per misure a carattere strutturale o ambientale è limitata alle misure il cui importo applicato nello Stato membro interessato, ed espresso in moneta nazionale, è pari almeno al massimale. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. ll presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 15 febbraio 1999. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. (2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8. (3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. (4) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48. ALLEGATO IMPORTI MASSIMI DELLA PRIMA RATA DELL'AIUTO COMPENSATIVO, ESPRESSI IN MILIONI DI EURO >SPAZIO PER TABELLA>