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Document 31999R0168

    Regolamento (CE) n. 168/1999 della Commissione del 25 gennaio 1999 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    GU L 19 del 26.1.1999, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/168/oj

    31999R0168

    Regolamento (CE) n. 168/1999 della Commissione del 25 gennaio 1999 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 019 del 26/01/1999 pag. 0004 - 0005


    REGOLAMENTO (CE) N. 168/1999 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 1999 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 23, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

    considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (4), le domande di titoli pervenute all'organismo emittente il sabato, la domenica o un giorno festivo sono considerate presentate il primo giorno lavorativo successivo;

    considerando che, in taluni casi, è previsto un periodo specifico per la presentazione delle domande di titolo; che l'ultimo giorno di tale periodo può cadere di sabato, di domenica o in un giorno festivo; che occorre prevedere, per una questione di chiarezza, che in un simile caso il periodo per la presentazione delle domande di titolo è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo; che, onde evitare speculazioni, è opportuno precisare che tale proroga non viene presa in considerazione per il calcolo degli importi fissati dal titolo o per la determinazione della durata di validità del titolo stesso;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 15

    1. Per giorno di presentazione della domanda di titolo si intende il giorno in cui l'organismo competente riceve la domanda (sempreché gli pervenga entro le ore 13.00), indipendentemente dal fatto che la domanda stessa sia consegnata direttamente all'organismo competente o che gli sia inviata per lettera o telecomunicazione scritta o posta elettronica.

    2. Le domande di titolo pervenute all'organismo competente di sabato, di domenica o in un giorno festivo, ovvero in un giorno lavorativo ma dopo le ore 13.00, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione effettiva.

    3. Qualora sia previsto un periodo specifico per la presentazione delle domande di titolo, espresso in numero di giorni, e l'ultimo giorno di tale periodo cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo, detto periodo scade alle ore 13.00 del primo giorno lavorativo successivo.

    Tuttavia, tale proroga non viene presa in considerazione per il calcolo degli importi fissati dal titolo o per la determinazione della durata di validità del medesimo.

    4. Le ore limite fissate dal presente regolamento sono le ore locali del Belgio.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

    (3) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (4) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

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