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Document 31998D0716
98/716/EC: Commission Decision of 3 December 1998 amending Decision 97/432/EC on a Community financial contribution for a surveillance programme relating to the eradication of foot-and-mouth disease in Albania, Federal Republic of Yugoslavia and Former Yugoslav Republic of Macedonia (notified under document number C(1998) 3747) (Text with EEA relevance)
98/716/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1998 che modifica la decisione 97/432/CE concernente la partecipazione finanziaria della Comunità ad un programma di controllo per l'eradicazione dell'afta epizootica in Albania, nella Repubblica federale di Iugoslavia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [notificata con il numero C(1998) 3747] (Testo rilevante ai fini del SEE)
98/716/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1998 che modifica la decisione 97/432/CE concernente la partecipazione finanziaria della Comunità ad un programma di controllo per l'eradicazione dell'afta epizootica in Albania, nella Repubblica federale di Iugoslavia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [notificata con il numero C(1998) 3747] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 340 del 16.12.1998, p. 50–50
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
98/716/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1998 che modifica la decisione 97/432/CE concernente la partecipazione finanziaria della Comunità ad un programma di controllo per l'eradicazione dell'afta epizootica in Albania, nella Repubblica federale di Iugoslavia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [notificata con il numero C(1998) 3747] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 340 del 16/12/1998 pag. 0050 - 0050
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1998 che modifica la decisione 97/432/CE concernente la partecipazione finanziaria della Comunità ad un programma di controllo per l'eradicazione dell'afta epizootica in Albania, nella Repubblica federale di Iugoslavia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [notificata con il numero C(1998) 3747] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/716/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare gli articoli 12 e 13, considerando che nella tarda primavera e nell'estate del 1996 l'Albania, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di Iugoslavia hanno segnalato focolai di afta epizootica; considerando che l'insorgenza dell'afta epizootica nei paesi dell'Europa orientale costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità; considerando che, per talune regioni dell'Albania, della Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è stato elaborato un programma di controllo sierologico per la ricerca di anticorpi del virus dell'afta epizootica; che il suddetto programma, attuato secondo un piano di sorveglianza preparato dalla Commissione e dagli Stati membri, ha fornito informazioni significative sulla situazione della malattia nelle zone soggette a controllo; considerando che, ai sensi della decisione 97/432/CE della Commissione (3), i laboratori designati devono presentare la relazione finanziaria entro sei mesi dalla notifica alla Commissione dell'avvio degli esami di laboratorio; che, tuttavia, la relazione finanziaria di uno dei laboratori nazionali designati dell'afta epizootica è stata ritardata per motivi tecnici; considerando che è opportuno prorogare il termine per la presentazione della relazione finanziaria in modo da consentire il rimborso delle spese sostenute dal laboratorio di Pirbright per l'indagine sierologica nella Repubblica federale di Iugoslavia entro i limiti previsti nella decisione citata; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 2, secondo trattino, della decisione 97/432/CE, il termine «sei» è sostituito dal termine «dodici». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (3) GU L 185 del 15. 7. 1997, pag. 15.