Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2704

    Regolamento (CE) n. 2704/98 della Commissione del 14 dicembre 1998 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    GU L 340 del 16.12.1998, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2704/oj

    31998R2704

    Regolamento (CE) n. 2704/98 della Commissione del 14 dicembre 1998 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    Gazzetta ufficiale n. L 340 del 16/12/1998 pag. 0002 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 2704/98 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1998 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2386/98 (4) prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1998;

    considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

    considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa; IIIb, c, d (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 1° novembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa; IIIb, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1998;

    La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa; IIIb, c, d (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile dal 1° novembre 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

    (2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

    (3) GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.

    (4) GU L 297 del 6. 11. 1998, pag. 2.

    Top