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Document 31998D0653

98/653/CE: Decisione della Commissione del 18 novembre 1998 recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo [notificata con il numero C(1998) 3544] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 311 del 20.11.1998, p. 23–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/05/2001; abrogato da 32001D0376 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/653/oj

31998D0653

98/653/CE: Decisione della Commissione del 18 novembre 1998 recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo [notificata con il numero C(1998) 3544] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 20/11/1998 pag. 0023 - 0031


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1998 recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo [notificata con il numero C(1998) 3544] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/653/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

(1) considerando che da molti anni sono state identificate varie encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) che si manifestano separatamente negli esseri umani e negli animali; che l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) è stata individuata dapprima nei bovini nel 1986 e che, negli anni successivi, la sua presenza è stata accertata in altre specie animali; che una nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob è stata descritta nel 1996; che prove sempre più numerose dimostrano che l'agente della ESB è identico a quello della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob;

(2) considerando che 66 casi di ESB sono stati denunciati in Portogallo tra il 1° gennaio e il 14 ottobre 1998; che, in relazione agli ultimi dodici mesi, ciò corrisponde a un tasso di incidenza di 105,6 casi per milione di animali di età superiore a due anni; che due dei casi identificati riguardano animali nati successivamente all'applicazione del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate da mammiferi; che l'evoluzione della malattia indica un potenziale riciclo e accumulo dell'agente della ESB nella popolazione bovina portoghese;

(3) considerando che varie missioni riguardanti questioni attinenti alla ESB sono state effettuate in Portogallo dall'Ufficio d'ispezione e controllo veterinario e fitosanitario della Commissione (dal 7 al 12 luglio 1996) e dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (dal 15 al 21 giugno 1997 e dall'11 al 15 maggio 1998); che tali missioni hanno contribuito a valutare l'applicazione e l'efficacia delle misure di protezione contro la ESB; che esse hanno condotto alla conclusione che, malgrado notevoli miglioramenti, non tutti i fattori di rischio erano stati trattati in maniera adeguata; che una nuova missione è stata effettuata dall'Ufficio alimentare e veterinario dal 28 settembre al 2 ottobre 1998; che tale missione ha confermato molti dei risultati delle missioni precedenti e ha rilevato, nonostante un miglioramento generale, il persistere di carenze nell'applicazione delle misure di controllo dei fattori di rischio; che il netto incremento nell'incidenza della ESB, in particolare a partire dal giugno 1998, suscita vive preoccupazioni quanto all'evolversi della malattia nell'immediato futuro; che la missione ha permesso di concludere che, date le carenze ancora di recente riscontrate nell'applicazione della normativa comunitaria in materia di identificazione e registrazione degli animali, nonché delle misure connesse alla sorveglianza delle EST e all'eradicazione della ESB, è impossibile fornire adeguate garanzie circa gli antecedenti di ESB delle mandrie di origine e di transito dei bovini e circa quelli delle fattrici;

(4) considerando che il 27 marzo 1998 il comitato direttivo scientifico (CDS) ha adottato un parere sul rischio di ESB; che, nell'ambito di detto parere, il CDS ha identificato tre grandi questioni in materia di analisi del rischio di ESB: in primo luogo, il rischio di esposizione umana conseguente al consumo diretto di materiali potenzialmente infetti, in secondo luogo, il rischio per l'uomo derivante dall'ingestione di materiali trasformati potenzialmente infetti o dall'esposizione ai medesimi e, in terzo luogo, il rischio di propagare l'infezione tramite il riciclo dei materiali infetti con gli alimenti per animali; che la commissione del Codice zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) propone inoltre che la valutazione del rischio per la salute umana e animale nei singoli paesi, o in regioni di paesi, si fondi su una combinazione dei dati relativi alla propagazione della ESB e di quelli relativi all'applicazione di misure di controllo del rischio;

(5) considerando che, date le circostanze e quale misura d'emergenza, occorre provvisoriamente vietare la spedizione dal Portogallo verso altri Stati membri di tutti i bovini e di tutti i prodotti ottenuti da bovini o contenenti materiali derivati da bovini e tali da poter entrare nella catena alimentare umana o animale, oppure destinati ad essere utilizzati in cosmetici o in medicinali a dispositivi medici; che, per evitare distorsioni commerciali, il medesimo divieto va applicato anche alle esportazioni verso i paesi terzi; che occorre altresì vietare temporaneamente la spedizione dal Portogallo delle farine di carne e di ossa di mammiferi, nonché dei mangimi e fertilizzanti contenenti dette farine, che per loro natura potrebbero entrare nella catena alimentare animale;

(6) considerando che il rischio di propagare o introdurre la malattia nelle popolazioni indenni a partire da bovini vivi è ritenuto considerevole; che le misure addizionali proposte dal Portogallo contro il rischio di esporre esseri umani e animali a materiali infetti sono ritenute adeguate; che occorre tener conto dei tempi necessari a consentire un'efficace attuazione delle misure e un'adeguata valutazione del loro effettivo rispetto; che il divieto di spedire prodotti di origine bovina può essere pertanto limitato nel tempo, purché la valutazione dei rischi condotta sulla base dei risultati di una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario, che tenga conto dell'evoluzione della malattia, dimostri che adeguate misure sono state adottate con riguardo agli eventuali rischi e che le pertinenti misure comunitarie e nazionali vengono applicate e fatte efficacemente rispettare; che il periodo previsto per il divieto di esportazione di carni e taluni altri prodotti potrebbe essere ridotto a seguito dell'esito favorevole di tale valutazione dei rischi;

(7) considerando che il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (4), introduce un sistema che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine degli animali; che tale sistema costituisce un prerequisito essenziale ai fini dell'eradicazione della ESB e che il Portogallo deve garantire un'efficace applicazione di queste disposizioni comunitarie;

(8) considerando che la decisione 98/272/CE della Commissione, del 23 aprile 1998, relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e recante modifica della decisione 94/474/CE (5), prevede un programma di formazione permanente inteso a promuovere la comunicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, la denuncia obbligatoria, la limitazione di movimento, l'eventuale uccisione, esame e distruzione degli animali sospetti, la realizzazione di un programma di campionamento e controllo, nonché la presentazione di una relazione annuale alla Commissione e agli Stati membri circa i risultati del programma stesso, in particolare per quanto riguarda le informazioni relative al numero e all'esito delle analisi cliniche ed epidemiologiche degli animali sospetti; che, data la gravità della situazione, risulta giustificato chiedere al Portogallo di riferire più frequentemente alla Commissione e agli Stati membri, presentando una relazione ogni quattro settimane;

(9) considerando che la decisione 96/381/CE della Commissione, del 20 giugno 1996, che approva le misure da attuare per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo (6), fa riferimento al principio, fissato al punto 6 delle conclusioni del Consiglio nella riunione del 1°-3 aprile 1996, secondo cui un programma di controllo della ESB e di riduzione del numero di casi futuri dovrebbe essere incentrato sull'eliminazione degli animali o, se del caso, delle mandrie, per i quali esista un'alta probabilità di essere entrati in contatto con farine di carne e di ossa infette; che il piano prevede in particolare i principi seguenti:

a) macellazione obbligatoria degli animali identificati come importati dal Regno Unito, di tutti gli animali delle mandrie in cui siano stati riscontrati casi di ESB e di tutti gli animali di altre mandrie identificate come appartenenti allo stesso gruppo o alla stessa coorte di nascita degli animali infetti;

b) un sistema perfezionato di controllo sanitario delle aziende in cui si trovano bovini e una forma di sorveglianza intensiva dell'industria degli alimenti per animali intesa ad impedire l'eventuale utilizzazione di farine di carne e di ossa;

che, data la situazione particolare del Portogallo e al fine di riconquistare la fiducia dei consumatori, la Commissione ha accettato che tale Stato membro adottasse una politica di macellazione integrale delle mandrie; che il piano approvato dalla decisione 96/381/CE prevede la macellazione di tutti gli animali appartenenti alla coorte di nascita degli animali infetti; che il Portogallo è pertanto tenuto a identificare tutti gli animali appartenenti alla medesima coorte di nascita, indipendentemente dal fatto che gli animali infetti siano nati o siano stati allevati nella stessa mandria o in mandrie diverse da quella cui appartenevano al momento della conferma della ESB;

(10) considerando che, a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (7), modificata da ultimo dalla decisione 98/12/CE della Commissione (8), ciascuno Stato membro è tenuto a notificare direttamente alla Commissione, almeno il primo giorno lavorativo di ogni settimana, i focolai secondari di ESB confermati nel proprio territorio;

(11) considerando che, al fine di proteggere la salute umana e animale nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (9), modificata dalla decisione 95/60/CE (10), che proibisce su tutto il territorio della Comunità la somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi; la decisione 96/449/CE, del 18 luglio 1996, relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme (11), che definisce il miglior metodo disponibile per la trasformazione dei rifiuti animali con riguardo agli agenti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la decisione 97/735/CE, del 21 ottobre 1997, relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi (12);

(12) considerando che il Portogallo, come notificato alla Commissione il 12 ottobre 1998, ha adottato misure volte fra l'altro a proibire l'incorporazione delle farine di carne e di ossa negli alimenti per animali e ad imporre la distruzione di tali farine; che esso si è successivamente impegnato a ritirare e distruggere tutte le scorte di farine di carne e di ossa e di alimenti per animali contenenti tali farine, presenti presso impianti di trasformazione di residui animali, mangimifici, aziende agricole o ogni altro luogo; che tali misure sono considerate efficaci al fine di ridurre il rischio di propagazione della malattia attraverso gli alimenti per animali;

(13) considerando che il Portogallo, come notificato alla Commissione il 12 ottobre 1998, ha adottato misure volte alla distruzione di alcuni materiali a rischio tra cui i tessuti bovini, ovini e caprini definiti come materiali specifici a rischio nella decisione 97/534/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (13), modificata da ultimo dalla decisione 98/248/CE del Consiglio (14); che tali misure sono considerate adeguate a ridurre il rischio di esporre l'uomo o gli animali, direttamente o indirettamente, all'agente della ESB presente nei materiali a rischio;

(14) considerando che, date le circostanze e quale misura di emergenza, è opportuno esigere dal Portogallo l'attuazione di un programma atto a dimostrare l'effettiva osservanza di tutta la normativa comunitaria pertinente, della presente decisione e della normativa nazionale in materia, e la presentazione alla Commissione ogni quattro settimane di una relazione dettagliata circa gli esiti di tale programma;

(15) considerando che condizioni rigorose devono essere applicate per quanto riguarda la deroga al divieto relativa a taluni prodotti e i prodotti derivati da bovini non macellati in Portogallo;

(16) considerando che, data la situazione epidemiologica e i movimenti di bestiame vivo verso la regione autonoma delle Azzorre, la presente decisione non si applica a detta regione;

(17) considerando che, al fine di sostenere finanziariamente gli sforzi compiuti dal Portogallo, la Commissione provvederà quanto prima a proporre adeguate misure;

(18) considerando che la Commissione deve continuare a svolgere ispezioni comunitarie in Portogallo per verificare l'applicazione delle misure previste dalla presente decisione;

(19) considerando che la presente decisione deve essere riveduta in attesa di un esame globale della situazione e alla luce di nuovi dati scientifici;

(20) considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. In deroga alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB), la presente decisione introduce misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi di ESB in Portogallo.

2. La presente decisione non si applica alla regione autonoma delle Azzorre.

Il Portogallo provvede tuttavia affinché le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 12 si applichino alle spedizioni effettuate da altre parti del suo territorio verso le Azzorre.

CAPO II

BOVINI VIVI, EMBRIONI DI BOVINI, FARINE DI CARNE E DI OSSA E PRODOTTI DERIVATI

Articolo 2

Il Portogallo provvede affinché non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi

a) bovini vivi ed embrioni di bovini;

b) farina di carne, farina di ossa, farina di carne e di ossa ottenute da mammiferi;

c) mangimi e fertilizzanti contenenti materiali di cui alla lettera b);

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, gli alimenti destinati a carnivori domestici contenenti materiali di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere spediti verso altri Stati membri o paesi terzi, purché detti materiali non siano originari del Portogallo e vengano rispettate le condizioni di cui agli articoli 8 e 9.

CAPO III

MATERIALI OTTENUTI DA BOVINI MACELLATI IN PORTOGALLO

Articolo 4

Il Portogallo provvede affinché sino al 1° agosto 1999 non siano spediti dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi, qualora siano stati ottenuti da animali macellati in Portogallo:

a) carni;

b) prodotti che possono entrare nella catena alimentare umana o animale;

c) materiali destinati ad essere impiegati in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 4, il Portogallo può autorizzare la produzione e la spedizione dal proprio territorio verso altri Stati membri o paesi terzi di quanto segue:

a) aminoacidi, peptidi e sego ottenuti presso stabilimenti posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale e che abbiano dimostrato di operare nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato;

b) prodotti a base di sego e prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, se elaborati da sego ottenuto a norma del presente articolo;

c) campioni, spediti dai laboratori nazionali veterinari di Lisbona e Porto ad istituti ufficialmente riconosciuti, ottenuti da bovini macellati in Portogallo e destinati ad essere utilizzati per esami di laboratorio o per ricerche riguardanti la ESB e le prove per la diagnosi della ESB.

2. Il Portogallo provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e che possono essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.

3. Il Portogallo provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a) spediti verso altri Stati membri conformemente al presente articolo, siano scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e attestante la loro conformità alla presente decisione, nonché la frequenza dei controlli ufficiali eseguiti.

4. Prima che uno stabilimento possa iniziare o riprendere le spedizioni di prodotti in forza del presente articolo, il Portogallo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettera a), indicando per ciascuno di essi a quale fine è stato autorizzato. Il Portogallo notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modificazione apportata a detto elenco.

Articolo 6

Il Portogallo provvede affinché la gelatina, il difosfato di calcio, il collagene, il sego, i prodotti a base di sego e i prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, ricavati, per usi tecnici, da materie prime ottenute da bovini macellati in Portogallo, siano etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento di produzione e la loro inidoneità ad essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.

CAPO IV

MATERIALI OTTENUTI DA BOVINI NON MACELLATI IN PORTOGALLO

Articolo 7

Il Portogallo provvede affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli da 8 a 12 quando i seguenti prodotti ottenuti da bovini non macellati in Portogallo sono spediti dal suo territorio verso altri Stati membri o paesi terzi:

a) «carni fresche» ai sensi della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (15);

b) «carni macinate» e «preparazioni di carni» ai sensi della direttiva 94/65/CE del Consiglio (16);

c) «prodotti a base di carne» e «altri prodotti di origine animale» ai sensi della direttiva 77/99/CEE del Consiglio (17);

d) alimenti destinati a carnivori domestici;

e) gelatina e difosfato di calcio, sego, prodotti a base di sego e prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, aminoacidi, peptidi e collagene, che possono entrare nella catena alimentare umana o animale, ovvero destinati ad essere impiegati in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.

Articolo 8

1. I prodotti di cui all'articolo 7 provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Portogallo in possesso dei seguenti requisiti:

a) che siano stati autorizzati dall'autorità competente;

b) che siano posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale oppure, ove si tratti di prodotti ottenuti dal sego mediante saponificazione, transesterificazione o idrolisi, posti sotto sorveglianza dell'autorità competente;

c) che abbiano introdotto un sistema di rintracciamento delle materie prime tale da attestare l'origine delle stesse durante l'intero ciclo produttivo;

d) che abbiano istituito un sistema di registrazione dei quantitativi di materiali in entrata e in uscita atto a consentire controlli incrociati tra le partite in entrata e in uscita;

e) che i prodotti vi siano scaricati, trasformati, immagazzinati, manipolati, caricati e trasportati in modo separato o in tempi diversi rispetto ai prodotti non conformi alle condizioni di cui al presente articolo e agli articoli 9, 10 e 11.

2. Il Portogallo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1, indicando per ciascuno di essi a quale fine è stato autorizzato. Il Portogallo notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi modificazione di detto elenco.

Articolo 9

1. I prodotti di cui all'articolo 7, lettere da a) a d) provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Portogallo in possesso dei seguenti requisiti:

a) che tutte le operazioni di scarico, trasformazione, magazzinaggio o altra manipolazione e carico dei prodotti vi siano effettuate sotto sorveglianza ufficiale;

b) che i prodotti vi siano immagazzinati in locali frigoriferi non adibiti nel contempo al magazzinaggio di prodotti bovini non conformi al presente articolo e agli articoli 8, 10, 11 e 12 e che vengono chiusi a chiave e sigillati dall'autorità competente quando questa non sia presente;

c) che i prodotti vi siano marcati o etichettati con un bollo supplementare distinto che non possa essere confuso con il bollo sanitario comunitario;

d) che i prodotti in essi presenti che potrebbero essere spediti dal Portogallo in forza del presente articolo e degli articoli 8, 10, 11 e 12, ma destinati ad essere immessi sul mercato in Portogallo, non rechino il bollo supplementare di cui alla lettera c); qualora tale bollo fosse presente, esso viene cancellato o rimosso dalla carne o cancellato dall'etichetta al momento dell'uscita di detta carne o prodotti dallo stabilimento.

Il Portogallo trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri i facsimile del bollo supplementare.

2. Ai fini della bollatura sanitaria e dell'applicazione dei bolli supplementari prescritte dalla legislazione comunitaria, l'autorità competente tiene e conserva sotto la propria responsabilità quanto segue:

a) gli strumenti destinati alla bollatura sanitaria delle carni e all'applicazione dei bolli supplementari, consegnandoli a personale ausiliario esclusivamente al momento di procedere alla bollatura e per il tempo necessario ad effettuare la stessa;

b) tutte le etichette recanti un bollo sanitario o un bollo supplementare; tali etichette sono numerate in serie e il quantitativo richiesto può essere consegnato a personale ausiliario al momento della loro utilizzazione.

3. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono trasportati in mezzi di trasporto sigillati dall'autorità competente.

Se tali prodotti vengono spediti verso altri Stati membri, sono scortati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si attesti il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e agli articoli 8, 10, 11 e 12, e si forniscano indicazioni circa tutti gli stabilimenti presso i quali sono stati ottenuti, trasformati, manipolati o immagazzinati, nonché circa tutte le etichette, con i relativi numeri di serie, utilizzata per la partita.

Le carni sono scortate dal certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 64/433/CEE che reca, nella sezione «identificazione delle carni», l'indicazione di tutte le etichette della partita con i relativi numeri di serie.

Su tutti i certificati va apposta la seguente dicitura:

«prodotto conformemente alla decisione 98/653/CE della Commissione».

4. Il Portogallo, tramite la rete Animo, prevista dalla decisione 91/398/CEE della Commissione (18) o mediante telecopia, informa l'autorità competente del luogo di destinazione di ciascuna partita.

Articolo 10

Salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), se i prodotti di cui all'articolo 7, lettera a) provengono e, se del caso, sono transitati da stabilimenti del Portogallo, i bolli sanitari non sono asportati, salvo quando ciò sia inevitabile nella fase di sezionamento.

Articolo 11

I prodotti di cui all'articolo 7, lettera e) spediti verso altri Stati membri sono etichettati in modo che sia identificato lo stabilimento di produzione e che venga indicato che sono stati elaborati a norma della presente decisione, nonché, se del caso, che possono essere utilizzati in alimenti destinati al consumo umano o animale, in cosmetici, medicinali o dispositivi medici.

Articolo 12

1. Uno Stato membro che spedisca carni di cui all'articolo 7, lettera a), da uno stabilimento o da un posto d'ispezione frontaliero comunitario autorizzato nel suo territorio, attraverso il territorio del Portogallo o verso uno stabilimento autorizzato a norma dell'articolo 8 provvede affinché dette carni siano scortate da un certificato veterinario rilasciato da un veterinario ufficiale o da un certificato rilasciato dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero.

Gli originali di tutti i certificati scortano la partita sino allo stabilimento di destinazione.

2. Le carni di cui all'articolo 7, lettera a), sono trasportate in un veicolo ufficialmente sigillato.

Il sigillo può essere rotto solo a fini di ispezione ufficiale.

3. Uno Stato membro che spedisca verso uno stabilimento autorizzato a norma dell'articolo 8 prodotti di cui all'articolo 7, lettera e), o qualsiasi materia prima destinata all'elaborazione di detti prodotti, provvede affinché essi siano etichettati o altrimenti identificati in modo da indicare lo stabilimento e lo Stato membro in cui sono stati prodotti.

CAPO V

SORVEGLIANZA, RELAZIONI ED ISPEZIONI

Articolo 13

1. Il Portogallo completa l'azione intrapresa e adotta un programma volto a dimostrare l'effettiva osservanza di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie relative all'identificazione e registrazione degli animali, alla denuncia delle malattie degli animali, alla sorveglianza epidemiologica per le encefalopatie spongiformi trasmissibili e a tutte le altre norme comunitarie in materia di protezione contro la ESB.

2. Il Portogallo adotta un programma volto a dimostrare l'effettiva osservanza di quanto segue:

a) della presente decisione,

b) delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione contro la ESB, in particolare quelle relative alla sua eradicazione.

3. I programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono una vigilanza permanente sull'applicazione delle disposizioni e, ove del caso, l'esame fisico dei prodotti in questione tramite un metodo riconosciuto.

Articolo 14

Il Portogallo trasmette ogni quattro settimane alla Commissione una relazione relativa all'applicazione delle misure adottate in materia di protezione contro le EST in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali, e ai risultati del programma di cui all'articolo 13.

Articolo 15

La Commissione procede ad ispezioni comunitarie sul posto in Portogallo volte a quanto segue:

a) verificare l'applicazione della presente decisione, con particolare riguardo all'esecuzione dei controlli ufficiali;

b) esaminare gli sviluppi relativi all'incidenza della malattia e l'effettiva osservanza delle pertinenti misure nazionali, nonché procedere ad una valutazione dei rischi al fine di stabilire se sono stati adottati i provvedimenti idonei a fronteggiare ogni tipo di rischio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

1. La presente decisione viene riesaminata entro i diciotto mesi successivi alla sua adozione, sulla base di un esame globale della situazione, in particolare tenendo conto degli sviluppi dell'incidenza della malattia, dell'effettivo rispetto delle pertinenti misure e delle nuove conoscenze in campo scientifico.

2. Su richiesta del Portogallo, la presente decisione viene modificata per tener conto di sistemi di controllo differenti, che offrano garanzie equivalenti a quelle della disciplina di cui agli articoli da 5 a 12.

3. Ove del caso, la presente decisione viene modificata, sentito il pertinente comitato scientifico, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 17

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(4) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

(5) GU L 122 del 24. 4. 1998, pag. 59.

(6) GU L 149 del 22. 6. 1996, pag. 25.

(7) GU L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58.

(8) GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 63.

(9) GU L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.

(10) GU L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43.

(11) GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 43.

(12) GU L 294 del 28. 10. 1997, pag. 7.

(13) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 95.

(14) GU L 102 del 2. 4. 1998, pag. 26.

(15) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(16) GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10.

(17) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

(18) GU L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.

ALLEGATO

CAPITOLO 1

1. I prodotti di seguito indicati possono essere esportati dal Portogallo conformemente a quanto disposto dall'articolo 5:

a) aminoacidi e peptidi ottenuti da pelli e carnicci con un metodo che preveda un'esposizione del materiale a pH compreso tra 1 e 2, seguita da un'esposizione a pH > 11 e quindi da trattamento termico a 140 °C per 30 minuti alla pressione di 3 bar;

b) sego e prodotti del sego ottenuti da materiali di animali idonei al consumo umano, che abbiano subito uno dei processi descritti nel capitolo 2;

c) prodotti ottenuti dal sego mediante uno dei procedimenti descritti al capitolo 3.

2. Una volta elaborati, i prodotti di cui al punto 1 devono essere filtrati.

3. I bovini che presentano sintomi di ESB non possono essere utilizzati quali materiali di base per l'elaborazione dei prodotti di cui al punto 1.

4. I seguenti tessuti non possono essere utilizzati per l'elaborazione dei prodotti di cui al punto 1: cranio, colonna vertebrale, cervello, midollo spinale, occhio, tonsille, timo, intestino, milza.

CAPITOLO 2

A. Criteri per la produzione di sego in Portogallo da materiale ottenuto da bovini macellati in Portogallo

1. Il sego può essere prodotto esclusivamente con i sistemi descritti ai capitoli da I a IV, VI e VII dell'allegato della decisione 92/562/CEE della Commissione (1) in possesso dei seguenti requisiti minimi:

CAPITOLO I

(Trattamento discontinuo/sotto pressione/grasso naturale) Dimensione massima dei pezzi 150 mm.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO II

(Trattamento discontinuo/sotto pressione/grasso naturale) Dimensione massima dei pezzi 50 mm.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO III

(Trattamento continuo/a pressione atmosferica/grasso naturale) Dimensione massima dei pezzi 30 mm.

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO IV E VI

(Trattamento continuo/a pressione atmosferica/grasso aggiunto e Trattamento continuo/sotto pressione/grasso aggiunto) Dimensione massima dei pezzi 30 mm

>SPAZIO PER TABELLA>

CAPITOLO VII

(Trattamento continuo/a pressione atmosferica/materiale sgrassato) Dimensione massima dei pezzi 20 mm.

>SPAZIO PER TABELLA>

I requisiti di temperatura/tempo di cui sopra possono essere applicati simultaneamente.

2. Il Portogallo può autorizzare gli impianti il cui funzionamento, in base ai metodi indicati nella sezione B, risulta conforme ai requisiti di cui al punto 1.

3. Possono essere autorizzati anche i sistemi di trattamento discontinuo che rispettano i criteri stabiliti al punto 2 per i sistemi di trattamento continuo funzionanti conformemente ai capitoli III, IV, VI o VII.

B. Procedure per l'omologazione degli impianti di trattamento dei rifiuti animali di ruminanti ai fini della produzione di sego in Portogallo, mediante i metodi descritti nell'allegato della decisione 92/562/CEE

1. Temperatura - sistemi a trattamento continuo e discontinuo

Lungo l'intera apparecchiatura dell'impianto devono essere collocati, con distribuzione regolare, dei dispositivi di controllo termico che registrino la temperatura nelle varie fasi del processo. Ad intervalli regolari devono essere registrate le temperature ed effettuate le opportune tarature.

2. Pressione (unicamente capitolo II)

Devono essere installati dei dispositivi manometrici che registrino la pressione nelle fasi del processo. Ad intervalli regolari devono essere registrati i valori della pressione ed effettuate le opportune tarature.

3. Dimensione dei pezzi - tutti i sistemi

CAPITOLO 3

Alimenti destinati al consumo umano o animale, prodotti medici o farmaceutici, loro materiali di base o prodotti intermedi

I derivati del sego possono essere utilizzati a condizione che siano stati prodotti con metodi idonei, convalidati e rigorosamente certificati quali:

1) transesterificazione o idrolisi a non meno di 200 °C per almeno 20 minuti sotto pressione (produzione di glicerolo, acidi grassi ed esteri di acidi grassi); oppure

2) saponificazione con NaOH 12M (produzione di glicerolo e sapone)

- con processo discontinuo: a non meno di 95 °C per almeno 3 ore; oppure

- con processo continuo: a non meno di 140 °C, 2 bar per almeno 8 minuti, o misure equivalenti.

Prodotti cosmetici, materiali di base o prodotti intermedi

I derivati del sego possono essere utilizzati a condizione che siano stati applicati i seguenti metodi, rigorosamente certificati dal produttore:

1) transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 °C, 40 bar per 20 minuti (esteri e acidi grassi con il glicerolo); oppure

2) saponificazione con NaOH 12M (produzione di glicerolo e sapone)

- con processo discontinuo: a 95 °C per 3 ore; oppure

- con processo continuo: a 140 °C, 2 bar per 8 minuti o misure equivalenti.

(1) GU L 359 del 9. 12. 1992, pag. 23.

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