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Document 31998D0640

    98/640/CE: Decisione della Commissione del 13 ottobre 1998 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di propagazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1998) 3105]

    GU L 304 del 14.11.1998, p. 30–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/640/oj

    31998D0640

    98/640/CE: Decisione della Commissione del 13 ottobre 1998 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di propagazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1998) 3105]

    Gazzetta ufficiale n. L 304 del 14/11/1998 pag. 0030 - 0035


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1998 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di propagazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1998) 3105] (98/640/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15,

    viste le richieste presentate da alcuni Stati membri,

    considerando che la produzione di materiali di propagazione delle specie indicate negli allegati è attualmente insufficiente in tutti gli Stati membri, e che essi si trovano pertanto nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali di propagazione conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE;

    considerando che neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di propagazione delle specie richieste che offrano le stesse garanzie dei materiali di propagazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalla suddetta direttiva;

    considerando che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di propagazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi per sopperire alla penuria di materiali di propagazione conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE;

    considerando che, per motivi di carattere genetico, tali materiali di propagazione devono essere raccolti nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie in causa, e che si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali;

    considerando inoltre che i materiali di propagazione devono essere commercializzati soltanto se accompagnati da un documento recante determinate indicazioni sul materiale di propagazione in causa;

    considerando che è inoltre opportuno autorizzare ciascuno Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di provenienza o, nel caso di materiali di propagazione di Populus nigra, in materia di categoria, secondo quanto prescritto dalla direttiva 66/404/CEE, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa negli altri Stati membri in virtù della presente decisione;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di propagazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi che rispondano, in materia di provenienza, a requisiti meno rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 66/404/CEE, conformemente a quanto disposto all'allegato I ed a condizione che venga fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte.

    2. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di piantine ottenute dalle sementi suddette prodotte nella Comunità.

    Articolo 2

    1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può considerarsi fornita nel caso di materiali di propagazione appartenenti alla categoria «identificati alla fonte» del regime di controllo istituito dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la sorveglianza dei materiali forestali di propagazione destinati al commercio internazionale, o appartenenti ad altra categoria definita in tale regime.

    2. Qualora il regime OCSE di cui al paragrafo 1 non venga applicato nei luoghi di provenienza dei materiali di propagazione, sono ammessi altri documenti giustificativi ufficiali.

    3. Qualora non sia possibile fornire documenti giustificativi ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni definite nell'allegato II, la commercializzazione nel loro territorio di materiali di moltiplicazione vegetativa di Populus nigra che non rispondono ai requisiti in materia di categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 66/404/CEE.

    Articolo 4

    1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni definite negli allegati e per le stesse finalità espresse dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi o, nel caso di Populus nigra, dei materiali di moltiplicazione vegetativa di cui alla presente decisione.

    2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati si prestano assistenza amministrativa reciproca. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano gli Stati membri richiedenti circa la propria intenzione di permettere la commercializzazione dei materiali di propagazione in causa. Questi ultimi possono avanzare obiezione soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito.

    Articolo 5

    L'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, relativamente alla prima immissione sul mercato comunitario di materiali forestali di propagazione, scade il 30 novembre 1999. Se riguarda successive immissioni sul mercato comunitario, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2001.

    Articolo 6

    Per quanto riguarda la prima commercializzazione di materiali forestali di propagazione ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° gennaio 2000, i quantitativi di detti materiali soggetti a requisiti meno rigorosi che sono stati ammessi alla commercializzazione nel loro territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles il 13 ottobre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    LEGENDA

    1. Stati membri

    B = Regno del Belgio

    DK = Regno di Danimarca

    D = Repubblica federale di Germania

    EL = Repubblica ellenica

    E = Regno di Spagna

    F = Repubblica francese

    IRL = Irlanda

    I = Repubblica italiana

    L = Granducato di Lussemburgo

    NL = Regno dei Paesi Bassi

    A = Repubblica d'Austria

    P = Repubblica portoghese

    UK = Regno Unito

    2. Paesi o regioni di provenienza

    CA = Canada

    CA (BC) = Canada (British Columbia)

    CA (QCI) = Canada (Queen Charlotte Island)

    CH = Svizzera

    CN = Cina

    CZ = Repubblica ceca

    EC = Comunità europea

    MK = Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    HR = Croazia

    JP = Giappone

    PL = Polonia

    RO = Romania

    SI = Slovenia

    US = Stati Uniti d'America

    3. Altre abbreviazioni:

    max. alt. = altitudine massima

    OEP = provenienza equivalente

    ECSA = da aree selezionate dalla CE

    SIA= origine identificata «A»

    (1) GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

    ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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