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Document 31998R2194

    Regolamento (CE) n. 2194/98 della Commissione del 12 ottobre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione per quanto riguarda i marchi auricolari previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 276 del 13.10.1998, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2194/oj

    31998R2194

    Regolamento (CE) n. 2194/98 della Commissione del 12 ottobre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione per quanto riguarda i marchi auricolari previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 276 del 13/10/1998 pag. 0004 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 2194/98 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione per quanto riguarda i marchi auricolari previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (1), in particolare l'articolo 10, lettera a),

    considerando che il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1177/98 (3), stabilisce modalità d'applicazione per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

    considerando che, onde evitare difficoltà nel settore degli scambi intracomunitari di bovini e per chiarire le attuali norme, è necessario consentire agli allevatori, qualora lo desiderino e in conformità delle disposizioni nazionali, di acquistare in anticipo un'adeguata quantità di marchi auricolari in modo da soddisfare il loro fabbisogno per un periodo massimo di un anno;

    considerando che il regolamento (CE) n. 2629/97 deve essere modificato in conformità;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2629/97 si aggiunge il seguente paragrafo:

    «5. I detentori degli animali possono, qualora lo desiderino e in conformità delle disposizioni nazionali, acquistare in anticipo un'adeguata quantità di marchi auricolari in modo da soddisfare il loro fabbisogno per un periodo massimo di un anno. Per quanto riguarda le aziende che detengono non più di cinque animali l'autorità competente può fornire in anticipo cinque paia di marchi.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

    (2) GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 19.

    (3) GU L 163 del 6. 6. 1998, pag. 19.

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