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Document 31998D0407

    98/407/CE: Decisione della Commissione del 16 giugno 1998 che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia e che abroga la decisione 97/806/CE [notificata con il numero C(1998) 1620] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 180 del 24.6.1998, p. 15-16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Statutul juridic al documentului care nu mai este în vigoare, Data încetării: 17/11/1999; abrogato da 31999D0767

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/407/oj

    31998D0407

    98/407/CE: Decisione della Commissione del 16 giugno 1998 che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia e che abroga la decisione 97/806/CE [notificata con il numero C(1998) 1620] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 180 del 24/06/1998 pag. 0015 - 0016


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1998 che istituisce misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia e che abroga la decisione 97/806/CE [notificata con il numero C(1998) 1620] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/407/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19,

    considerando che i sopralluoghi effettuati in Turchia da ispettori della Comunità hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione dei molluschi bivalvi e dei prodotti ittici e la mancanza di sufficienti garanzie quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti; che la produzione e la trasformazione di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi in questo paese possono comportare rischi per la sanità pubblica;

    considerando che pertanto non si può più consentire l'introduzione nella Comunità di molluschi bivalvi in qualsiasi forma né di alcun prodotto della pesca allo stato fresco originario o proveniente dalla Turchia;

    considerando che, a titolo temporaneo, le importazioni di prodotti della pesca trasformati o congelati possono essere autorizzate fino al 30 settembre 1998;

    considerando che è pertanto necessario che i prodotti della pesca trasformati e congelati originari o provenienti dalla Turchia siano sottoposti a campionamento al momento della presentazione ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità ai fini dell'importazione, in modo da accertare che essi non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo;

    considerando che l'importazione di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi provenienti dallo stabilimento Dardanel Onentas Gida Sanayias (codice n. 181) era già stata vietata dalla decisione 97/806/CE (3) della Commissione; che tale stabilimento è stato successivamente oggetto di sopralluogo da parte di ispettori comunitari, i quali hanno constatato che taluni reparti dello stesso, in particolare il conservificio, sono conformi alle norme sanitarie stabilite dalle direttive del Consiglio 91/492/CE (4) e 91/493/CEE (5);

    considerando che occorre abrogare la decisione 97/806/CE della Commissione, del 26 novembre 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Turchia, dal momento che tali provvedimenti rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione;

    considerando che il riesame della presente decisione dev'essere subordinato alle garanzie offerte dalle autorità competenti del governo turco e ai risultati delle analisi eseguite dagli Stati membri al momento dell'importazione dei prodotti dalla Turchia;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione si applica ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati, ai gasteropodi marini e ai prodotti della pesca originari o provenienti dalla Turchia.

    Articolo 2

    Gli Stati membri vietano:

    1) le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in qualsiasi forma e

    2) le importazioni di prodotti della pesca allo stato fresco

    originari o provenienti dalla Turchia.

    Articolo 3

    Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati originari o provenienti dalla Turchia ad un'analisi microbiologica destinata ad accertare che i prodotti in questione non presentino alcun pericolo per la salute umana. Tale analisi dev'essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di salmonelle, di Vibrio cholerae e parahaemolitycus nonché di Clostridium sp nelle conserve di pesce che indica un trattamento termico insoddisfacente.

    Articolo 4

    Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio o la spedizione verso un altro Stato membro dei prodotti di cui all'articolo 1 soltanto qualora i risultati dei controlli di cui all'articolo 3 siano favorevoli.

    Articolo 5

    Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

    Articolo 6

    La decisione 97/806/CE è abrogata.

    Articolo 7

    Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni dalla Turchia per adeguarle alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 8

    La presente decisione sarà riesaminata anteriormente al 30 settembre 1998 sulla base delle garanzie ricevute dal governo turco.

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

    (2) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

    (3) GU L 330 del 2. 12. 1997, pag. 21.

    (4) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

    (5) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

    Sus