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Document 31998R0786

Regolamento (CE) n. 786/98 della Commissione del 14 aprile 1998 relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1997 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

GU L 113 del 15.4.1998, p. 17–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/786/oj

31998R0786

Regolamento (CE) n. 786/98 della Commissione del 14 aprile 1998 relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1997 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 15/04/1998 pag. 0017 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 786/98 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1998 relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1997 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (1), modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, nonché gli articoli 14 e 24,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/97 (4) ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che la Commissione ha di conseguenza adottato il regolamento (CE) n. 738/94 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 (6), che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento;

considerando che, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 1997 attribuiti ma non utilizzati;

considerando che non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingentale 1997;

considerando che, dopo l'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno ridistribuire nel 1998 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingentale 1997 a concorrenza degli importi indicati nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che questo metodo sembra il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi;

considerando che è opportuno dividere i quantitativi ridistribuiti in base al presente regolamento applicando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 1998;

considerando che occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento rappresentato dall'anno 1995 fissato per la ripartizione dei contingenti del 1998; che tale periodo continua ad essere rappresentativo di una normale evoluzione delle tradizionali correnti commerciali d'importazione dei prodotti di cui trattasi; che, quindi, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver effettuato importazioni di prodotti originari della Cina inseriti nei contingenti anzidetti nel corso del 1995;

considerando che è opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto della ripartizione dei contingenti comunitari per il 1998; che, di fatto le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per ciascuno degli importatori tradizionali, per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1995; che è pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire le migliori condizioni di assegnazione e un'utilizzazione ottimale dei contingenti; che a tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione di tali parti proporzionale ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame parallelo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate, poiché l'accesso a tale parte è riservata agli importatori che possono dimostrare di aver ottenuto e utilizzato a concorrenza di almeno l'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingentale 1997 e agli importatori che non hanno ottenuto una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingentale 1997; che inoltre appare necessario limitare ad un quantitativo/valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere;

considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenze d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori;

considerando che è opportuno prevedere, in vista dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specifichino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più voci del codice NC, i quantitativi richiesti per ciascuna voce del codice NC;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenze di importazioni ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato; che, quando il contingente è stabilito in ecu, il controvalore della valuta nella quale sono espresse le importazioni precedenti è calcolato in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (8);

considerando che, vista l'esperienza acquisita nella gestione dei contingenti, per semplificare le formalità amministrative che gli operatori economici devono espletare all'importazione e considerato che i quantitativi non utilizzati possono essere riportati una volta sola all'anno successivo, il che limita il rischio di un cumulo eccessivo delle importazioni, si ritiene opportuno, fatti salvi i risultati di un'ulteriore analisi che dovesse essere giustificata in futuro, fissare al 31 dicembre 1998 la data di scadenza delle licenze d'importazione di ridistribuzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla ridistribuzione per il 1998 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 1997 dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94.

I quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 1997 sono ridistribuiti a concorrenza degli importi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 738/94, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94, è applicabile fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato II del presente regolamento.

3. La parte riservata agli altri importatori deve essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionalmente ai quantitativi richiesti; il quantitativo/valore che può essere richiesto da ciascun importatore non può superare il quantitativo/valore indicato nell'allegato III del presente regolamento. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione per un prodotto determinato solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % della quantità/valore per la quale è stata loro accordata una licenza d'importazione per lo stesso prodotto in base ai regolamenti (CE) n. 1657/96 (9) e/o (CE) n. 1140/97 (10) della Commissione e gli importatori che dichiarano di non aver ottenuto una licenza d'importazione in base ai regolamenti (CE) n. 1657/96 e/o (CE) n. 1140/97.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fino al 6 maggio 1998, alle ore 15, ora di Bruxelles, alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente ad essi riservato, coloro i quali possano comprovare di avere effettuato importazioni nell'anno civile 1995.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1995.

3. Invece dei giustificativi cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94:

- il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1995 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività;

- il richiedente già titolare di una licenza d'importazione rilasciata per il 1998 ai sensi del regolamento (CE) n. 2021/97 della Commissione (11), e relativa ai prodotti oggetto dei contingenti, può allegare alla domanda di licenza una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il valore globale o, se del caso, il quantitativo globale delle importazioni effettuate per il prodotto in causa nell'anno del periodo di riferimento.

4. L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 è applicabile, all'occorrenza, ai giustificativi, espressi in moneta nazionale.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti effettuate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, entro e non oltre il 20 maggio 1998, alle ore 10, ora di Bruxelles.

Articolo 6

Entro e non oltre il 9 giugno 1998, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 1998. La loro validità non può essere prorogata.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.

(3) GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

(4) GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 1.

(5) GU L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47.

(6) GU L 131 dell'1. 6. 1996, pag. 47.

(7) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(8) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

(9) GU L 210 del 20. 8. 1996, pag. 12.

(10) GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 1.

(11) GU L 284 del 16. 10. 1997, pag. 42.

ALLEGATO I

Quantitativi/valori delle quote da ridistribuire

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Quantitativo massimo che può essere richiesto da un importatore non tradizionale

>SPAZIO PER TABELLA>

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