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Document 31998R0781

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di parità di trattamento

GU L 113 del 15.4.1998, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/781/oj

31998R0781

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di parità di trattamento

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 15/04/1998 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 781/98 DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1998 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di parità di trattamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, fatta previo parere del comitato dello statuto (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte di giustizia (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

considerando che occorre che il principio della parità di trattamento sia enunciato tra le norme fondamentali dei testi statutari della funzione pubblica comunitaria e non solo a proposito delle assunzioni;

considerando che bisogna invitare le istituzioni a definire di comune accordo le azioni positive destinate a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1. I funzionari hanno diritto, nell'applicazione dello statuto, alla parità di trattamento senza alcun riferimento, diretto o indiretto, alla razza, al credo politico, filosofico o religioso, al sesso od all'orientamento sessuale, fatte salve le norme statutarie pertinenti che richiedono uno stato civile determinato.

2. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che le istituzioni delle Comunità europee mantengano o adottino misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

3. Le istituzioni definiscono, di comune accordo, previo parere del comitato dello statuto, i provvedimenti e le azioni destinate a favorire le pari opportunità tra uomini e donne nei settori coperti dal presente statuto, e adottano i provvedimenti del caso, in particolare per ovviare alle ineguaglianze di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori coperti dallo statuto.»;

2) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare».

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:

1) all'articolo 10 il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 1 bis, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, e dell'articolo 7 dello statuto, che riguardano rispettivamente la parità di trattamento, le classificazione degli impieghi in categorie, quadri e gradi, e l'assegnazione dei funzionari.»;

2) all'articolo 12, il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed independentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare»;

3) all'articolo 53 è aggiunto il comma seguente:

«Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 1 bis dello statuto che riguardano la parità di trattamento tra funzionari.»;

4) il testo dell'articolo 83 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 83

Sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 1 bis e 11, dell'articolo 12, primo comma, dell'articolo 14, dell'articolo 16, primo comma, degli articoli 17, 19 e 22, dell'articolo 23, primo e secondo comma, e dell'articolo 25, secondo comma dello statuto relative ai diritti e doveri del funzionario e quelle degli articoli 90 e 91 dello statuto relative ai mezzi di ricorso.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

D. BLUNKETT

(1) GU C 144 del 16. 5. 1996, pag. 14.

(2) GU C 85 del 17. 3. 1997, pag. 128.

(3) Parere espresso il 24 maggio 1993.

(4) Parere espresso il 23 aprile 1997.

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