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Document 31998R0780
Council Regulation (EC) No 780/98 of 7 April 1998 amending Regulation (EC) No 1488/96 as regards the procedure for adopting the appropriate measures where an essential element for the continuation of support measures for a Mediterranean Partner is lacking
Regolamento (CE) n. 780/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 per quanto riguarda la procedura per l'adozione di misure appropriate in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo
Regolamento (CE) n. 780/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 per quanto riguarda la procedura per l'adozione di misure appropriate in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo
GU L 113 del 15.4.1998, p. 3–3
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
Regolamento (CE) n. 780/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 per quanto riguarda la procedura per l'adozione di misure appropriate in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo
Gazzetta ufficiale n. L 113 del 15/04/1998 pag. 0003 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 780/98 DEL CONSIGLIO del 7 aprile 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 per quanto riguarda la procedura per l'adozione di misure appropriate in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1488/96, del 23 luglio 1996, relativo a misure di accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (3), detto regolamento si fonda sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ne costituiscono un elemento essenziale, la cui violazione giustificherà l'adozione di misure appropriate; considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1488/96, la procedura definitiva per l'adozione di misure appropriate, in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo, deve essere stabilita anteriormente al 30 giugno 1997; considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1488/96 al fine di stabilire detta procedura; considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1488/96 è sostituito dal testo seguente: «In assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento delle misure di sostegno a favore di un partner mediterraneo, il Consiglio può stabilire, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, misure opportune.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1998. Per il Consiglio Il presidente D. BLUNKETT (1) GU C 386 del 20. 12. 1997, pag. 9. (2) GU C 104 del 6. 4. 1998. (3) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1.