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Document 31998R0668

    Regolamento (CE) n. 668/98 della Commissione del 25 marzo 1998 relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1006/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione

    GU L 93 del 26.3.1998, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/668/oj

    31998R0668

    Regolamento (CE) n. 668/98 della Commissione del 25 marzo 1998 relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1006/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione

    Gazzetta ufficiale n. L 093 del 26/03/1998 pag. 0015 - 0015


    REGOLAMENTO (CE) N. 668/98 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1998 relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1006/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1006/97 della Commissione, del 4 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1997-30 giugno 1998) (1), modificato dal regolamento (CE) n. 260/98 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1006/97 ha previsto l'apertura, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, di un contingente tariffario di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione; che, a norma dell'articolo 6 di tale regolamento, i diritti di importazione non utilizzati vengono ridistribuiti tenendo conto dei diritti di importazione effettivamente utilizzati alla fine di febbraio 1998, indicando la ripartizione per i prodotti A e i prodotti B,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1006/97 ammontano a 29 322 tonnellate.

    2. La ripartizione prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/97 è la seguente:

    - 29 000 tonnellate per i prodotti A,

    - 322 tonnellate per i prodotti B.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 145 del 5. 6. 1997, pag. 10.

    (2) GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

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