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Document 31998D0230

    98/230/CE: Decisione della Commissione del 20 marzo 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 87 del 21.3.1998, p. 24–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/230/oj

    31998D0230

    98/230/CE: Decisione della Commissione del 20 marzo 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 087 del 21/03/1998 pag. 0024 - 0031


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese (98/230/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 2736/90 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 35 % sulle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese. Con la decisione 90/479/CEE (4) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due importanti esportatori cinesi in relazione al prodotto sottoposto alle misure.

    (2) A seguito del ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi in questione, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 2286/94 (5), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sul prodotto in oggetto.

    (3) Con il regolamento (CE) n. 610/95 (6) il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2736/90 e ha istituito un dazio definitivo del 35 % sulle importazioni di ossido ed acido tungstici nei confronti di detti due esportatori.

    B. INCHIESTA DI RIESAME

    (4) A seguito della pubblicazione, nel febbraio 1995, di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (7), l'Eurométaux, che rappresenta la totalità dei produttori comunitari del prodotto, ha chiesto un riesame di dette misure. La domanda conteneva elementi di prova, relativi alle pratiche di dumping sul prodotto originario della Repubblica popolare cinese e alla reiterazione del grave pregiudizio che la scadenza delle misure esistenti avrebbe probabilmente provocato. Tali elementi di prova sono stati considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame.

    (5) Il 21 settembre 1995, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (8), la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame del regolamento (CEE) n. 2736/90. Il riesame è stato avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3283/94 (9) del Consiglio, sostituito, nel corso dell'inchiesta, dal regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).

    (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'inizio del riesame i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari, offrendo alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito dall'avviso di cui al punto 5.

    (7) I produttori comunitari, i produttori/esportatori e alcuni importatori comunitari che al tempo stesso utilizzavano il prodotto in esame hanno comunicato osservazioni scritte e hanno ottenuto un'audizione.

    (8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato ispezioni presso le sedi delle seguenti società:

    a) Produttori comunitari

    - Wolfram Bergbau und Hüttengesellschaft mbH, St Peter (Austria)

    - H. C. Starck GmbH & Co. KG, Goslar (Germania)

    - Eurotungstène Poudres, Grenoble (Francia)

    b) Importatori utenti nella Comunità

    - AB Sandvik Hard Materials (Svezia)

    - Seco Tools AB (Svezia)

    - Cerametal (Lussemburgo)

    c) Importatore collegato

    - Minmetals North-Europe AB (Svezia)

    d) Produttore del paese analogo

    - Metek Metal Technology Ltd (Israele)

    (9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° ottobre 1994 e il 30 settembre 1995 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1991 e la fine del periodo dell'inchiesta.

    (10) A causa della complessità dell'inchiesta e soprattutto a causa delle difficoltà incontrate per ottenere dati attendibili relativi ad un paese analogo adeguato, il presente riesame è durato più di un anno, periodo entro il quale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, si sarebbe dovuto concludere. Inoltre, altre due inchieste (10) relative a prodotti del tungsteno, vale a dire ai minerali di tungsteno e ai loro concentrati, da un lato, e al carburo e al carburo fuso di tungsteno, dall'altro, sono state avviate contemporaneamente al presente riesame, e dati i legami esistenti tra questi prodotti nella catena di produzione del tungsteno, è stato necessario condurle in parallelo. Infine, altri dati riguardanti il mercato del tungsteno sono stati presentati quando l'inchiesta era già ad uno stadio avanzato.

    C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1. Prodotto in esame

    (11) II prodotto soggetto al presente riesame è lo stesso considerato dal regolamento (CEE) n. 2736/90 ed è classificato al codice NC 2825 90 40.

    Si tratta dell'ossido e dell'acido tungstici:

    - L'ossido tungstico (polvere blu o gialla) è un composto di tungsteno e ossigeno (WO3), generalmente prodotto mediante trattamento termico (calcinazione) del paratungstato di ammonio (PTA) o riciclando vari tipi di rottami contenenti tungsteno.

    - L'acido tungstico è un composto di tungsteno, idrogeno e ossigeno (H2WO4) prodotto mediante precipitazione da una soluzione di tungstato di sodio oppure mediante decomposizione del tungstato di calcio. L'acido tungstico viene commercializzato tale quale oppure previa decomposizione termica, sotto forma di ossido tungstico di qualità industriale.

    L'ossido e l'acido tungstici sono prodotti intermedi o materiali di base usati prevalentemente per ricavare, nella catena del tungsteno, altri prodotti contenenti tungsteno, anche se alcuni tipi possono essere utilizzati direttamente in un limitatissimo numero di applicazioni nel settore della ceramica. Essi possiedono caratteristiche chimiche molto simili, sono pressoché identici quanto a tenore di tungsteno e, dopo un semplice trattamento specifico, non presentano differenze significative dal punto di vista degli usi industriali. Di conseguenza, l'ossido e l'acido tungstici, come nella precedente inchiesta, sono considerati un unico prodotto ai fini dell'inchiesta (e in appresso denominati «ossido/acido»).

    2. Prodotto simile

    (12) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, l'ossido/acido esportato dalla Repubblica popolare cinese e l'ossido/acido prodotto e venduto dai produttori comunitari e dai produttori del paese analogo sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base poiché hanno fondamentalmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche nonché le stesse utilizzazioni finali.

    D. DUMPING

    1. Valore normale

    1.1. Selezione del paese analogo

    (13) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, per la determinazione del valore normale si è dovuto far ricorso ad informazioni ottenute in un paese analogo. A tal fine, il denunziante ha suggerito la Corea del Sud. L'avviso di apertura prevedeva quindi questo paese quale paese analogo. Malgrado l'impegno della Commissione per cercare di assicurarsi la collaborazione dei produttori sudcoreani del prodotto, costoro non hanno accettato di collaborare al riesame.

    (14) In alternativa, i denunzianti hanno suggerito gli Stati Uniti d'America come paese analogo. Solo uno di tutti i produttori statunitensi cui si è rivolta la Commissione, la società «Teledyne Advanced Materials», ha accettato di fornire alcune informazioni di carattere generale.

    Comunque, analizzando i dati forniti da questa società, è risultato che nel periodo dell'inchiesta la Teledyne Advanced Materials aveva per lo più acquistato ossido/acido di origine cinese e russa e aveva prodotto solo una minima quantità di ossido/acido mediante calcinazione del paratungstato di ammonio «PTA» (cioè del prodotto immediatamente precedente nella catena di produzione) per proprio consumo interno; la società inoltre non aveva venduto ossido/acido né sul mercato interno né all'esportazione.

    Gli altri produttori statunitensi, poi, sembravano trovarsi nella stessa situazione: l'ossido/acido di produzione USA non è venduto sul mercato interno aperto ed è venduto all'esportazione solo in quantità irrilevanti, poiché è considerato un prodotto intermedio destinato esclusivamente al consumo interno per la produzione di derivati nella catena del tungsteno.

    Di conseguenza, gli Stati Uniti d'America non rappresentavano un paese analogo adatto ai fini del presente riesame.

    (15) La Commissione quindi, con un impegno considerevole, si è rivolta ad aziende di vari altri paesi analoghi (e che in apparenza sembravano adatti ai fini dell'inchiesta) per ottenere la collaborazione di produttori in particolar modo del Canada, del Giappone e di Israele.

    (16) Solo un produttore di ossido/acido, la Metek Metal Technology Ltd (in appresso «Metek»), di Israele, ha accettato di collaborare ai fini del presente riesame. La scelta di Israele quale paese analogo è stata ritenuta adeguata alla luce dei seguenti fattori:

    - L'ossido/acido prodotto in Israele aveva le stesse caratteristiche di quello prodotto dagli esportatori/produttori cinesi che hanno collaborato.

    - Il processo di produzione dell'ossido/acido utilizzato dal produttore israeliano che ha collaborato si basava sulla calcinazione del PTA o sul riciclaggio di vari rottami contenenti tungsteno. Il processo di produzione israeliano è simile a quello utilizzato dai produttori/esportatori cinesi che hanno collaborato. È un procedimento moderno e efficace.

    - In termini di approvvigionamento, la Metek aveva facile accesso alle materie prime per la produzione del prodotto in esame, cioè al PTA e ai rottami contenenti tungsteno che, nel periodo dell'inchiesta, sono stati acquistati ai prezzi del mercato mondiale da fornitori della Repubblica popolare cinese e della Russia (PTA) o da altri fornitori ubicati in Europa e negli Stati Uniti (per i rottami).

    - La produzione di ossido/acido di questo produttore israeliano era sufficientemente consistente da fornire, nel raffronto con il prodotto cinese, un costo di produzione ragionevole.

    - Il mercato israeliano dell'ossido/acido, inoltre, è aperto e concorrenziale poiché le importazioni sono esenti da dazi doganali o da altre restrizioni all'importazione e vi è un significativo volume di importazioni.

    In base a questi fattori e conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la scelta di Israele è stata vista come una scelta adeguata di paese analogo per stabilire il valore normale del prodotto oggetto dell'inchiesta.

    (17) Sulla scelta di Israele come paese analogo non sono state sollevate obiezioni né dagli esportatori/produttori, né dalle autorità cinesi, né da alcuna altra parte interessata.

    1.2. Valore normale costruito

    (18) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato e poiché come paese analogo adeguato è stato dunque selezionato Israele, il valore normale per le esportazioni cinesi è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Il produttore israeliano che ha collaborato produceva il prodotto in esame principalmente per proprio consumo nella produzione di polvere metallica di tungsteno, oltre ad una piccola produzione destinata all'esportazione; si è perciò considerato che una base equa per il valore normale sarebbe stata un valore costruito, ottenuto addizionando al costo di produzione, cioè costi di fabbricazione più spese generali, amministrative e di vendita (in appresso «SGAV»), un ragionevole margine di profitto.

    (19) Il costo di produzione è stato ottenuto addizionando tutti i costi, fissi e variabili, dei materiali e della lavorazione nel paese di origine. In mancanza di dati specifici sull'ossido/acido per altri produttori/esportatori del paese di origine, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, le SGAV sono state calcolate riferendosi alle SGAV sulle vendite di polvere metallica di tungsteno (stessa categoria generale di prodotto) della Metek sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

    Sulla stessa base è stato calcolato il margine di profitto, il cui livello è risultato anch'esso compatibile con il margine di profitto usato nell'inchiesta iniziale.

    2. Prezzi all'esportazione

    (20) La Commissione ha ricevuto dati esaurienti sui prezzi all'esportazione da due produttori/esportatori cinesi e da quattro importatori. Come confermato da cifre Eurostat, i dati ricevuti coprivano quasi per intero il volume di esportazioni cinesi di ossido/acido nella Comunità nel periodo dell'inchiesta.

    Per le esportazioni cinesi vendute direttamente per l'esportazione ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Per le esportazioni cinesi effettuate tramite una società collegata (Minmetals North-Europe AB) e che rappresentavano la parte più consistente delle esportazioni cinesi, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti sulla base dei prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Un adeguamento è stato apportato a tutti i costi, per tener conto delle imposte e dei dazi pagati tra l'importazione e la rivendita e del profitto. Il margine di profitto è stato calcolato in base ai dati ottenuti da tre importatori non collegati appartenenti allo stesso settore commerciale.

    3. Confronto

    (21) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il normale valore medio ponderato, su base fob frontiera israeliana, è stato confrontato ad un prezzo all'esportazione medio ponderato su base fob frontiera cinese, allo stesso stadio commerciale.

    Ai fini di un confronto equo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono state praticate le dovute detrazioni, in forma di adeguamenti, per le differenze relative ai costi di trasporto e di assicurazione, al costo dei crediti, ai costi di movimentazione e ai costi accessori, per le quali si è dichiarato e dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

    4. Margine di dumping

    (22) Il suddetto confronto ha rivelato l'esistenza di dumping, con un margine pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione.

    Espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, il margine di dumping medio ponderato unico è pari al 5,6 %.

    E. INDUSTRIA COMUNITARIA

    (23) Numerose obiezioni sono state sollevate dagli esportatori cinesi e da alcuni utenti comunitari a proposito della definizione dell'industria comunitaria e della posizione dei produttori che sostenevano la domanda di riesame.

    (24) Gli esportatori cinesi affermavano che una delle società che sostenevano la domanda di riesame era un grande acquirente delle importazioni oggetto di dumping e quindi, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, doveva essere esclusa dalla definizione di industria comunitaria.

    L'inchiesta ha però confermato che, durante il periodo in esame, questo produttore non aveva effettuato importazioni di ossido/acido originario della Cina. Il reclamo è quindi stato respinto.

    (25) Gli esportatori cinesi affermavano inoltre che uno dei produttori che sostenevano il riesame era collegato ad un importatore di ossido/acido cinese e doveva quindi, ai fini di questo riesame, essere escluso dall'industria comunitaria, conformemente all'articolo 4, paragrafo l, lettera a) e paragrafo 2, del regolamento di base.

    Nel corso dell'inchiesta è stato confermato che le due società, sebbene collegate, avevano interessi contrastanti riguardo all'imposizione di misure antidumping. Una società produceva ossido/acido, mentre l'altra lo importava. È emerso che le due società definivano e perseguivano le proprie strategie commerciali in maniera autonoma. Complessivamente, è stato concluso che, per quanto riguardava il prodotto in esame, la relazione non influenzava il comportamento del produttore comunitario in oggetto né distorceva l'analisi della sua situazione economica. Questo produttore non è stato quindi escluso dalla definizione dell'industria comunitaria.

    (26) Secondo la domanda di riesame, i produttori che la sostenevano rappresentavano il 100 % della produzione di ossido/acido destinato alla vendita sul mercato aperto e costituivano perciò l'intera industria comunitaria, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    Questa affermazione è stata contestata da diversi produttori integrati di prodotti finiti di tungsteno nella Comunità (produttori di utensili e di metalli duri) che producevano piccole quantità di ossido/acido mediante calcinazione di PTA esclusivamente per consumo interno. Più in particolare essi controbattevano che la rappresentatività dei produttori che sostenevano il riesame avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla totalità della produzione comunitaria del prodotto in esame (compresa la loro produzione vincolata) e che, su queste basi, i produttori che sostenevano il riesame non erano rappresentativi dell'industria comunitaria.

    La questione è stata riesaminata, ma si è arrivati alla conclusione che l'argomentazione era priva di fondamento. In effetti, anche tenendo conto della produzione vincolata delle società che avevano presentato detto esposto, i produttori che sostenevano la domanda di riesame rappresentavano ancora il 79 % dell'intera produzione comunitaria di ossido/acido, rispondendo così ai criteri dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Inoltre, nel corso dell'inchiesta è stato confermato che i produttori che sostenevano il riesame costituivano la totalità della produzione comunitaria di ossido/acido destinata alla vendita sul mercato aperto.

    (27) In base a quanto precede, si è concluso che i produttori che sostenevano la domanda di riesame rappresentavano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. In prosieguo, il termine industria comunitaria si riferisce pertanto alle società che sostengono la domanda di riesame.

    F. PREGIUDIZIO

    1. Osservazione generale

    (28) Nell'analizzare il pregiudizio, è bene ricordare che l'ossido/acido fa parte di un'intera catena di produzione di prodotti del tungsteno e che, di conseguenza, qualunque sviluppo del mercato per il prodotto in esame deve essere visto nell'ambito degli sviluppi degli altri prodotti della catena di produzione.

    Le conclusioni relative al pregiudizio si basavano su dati riferiti alla Comunità nella sua composizione all'inizio del riesame (15 Stati membri).

    (29) Consumo nella Comunità

    Ai fini dell'inchiesta, il consumo è stato stabilito in base al totale delle importazioni più le vendite dell'industria comunitaria sul mercato aperto comunitario. In questo modo, nella determinazione del consumo comunitario non si è tenuto conto della produzione destinata ad un uso vincolato, ritenendo che questa non fosse in concorrenza diretta con le importazioni. Nel periodo considerato la produzione è cresciuta costantemente passando dalle 897 t del 1991 alle 1 238 del 1992, alle 2 211 del 1993, alle 3 815 del 1994 e alle 4 062 t del periodo dell'inchiesta (+ 452 %).

    2. Comportamento degli esportatori cinesi

    2.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese

    (30) Le importazioni di ossido/acido originario della Cina sono passate dalle 419 t del 1991 alle 676 t del 1992, alle 1 548 nel 1993, alle 2 526 nel 1994, per poi scendere a 1 259 t nel periodo dell'inchiesta. Esse rappresentavano il 46,7 % della quota di mercato nel 1991, il 54,6 % nel 1992, il 70 % nel 1993, il 66,2 % nel 1994 e il 31 % nel periodo dell'inchiesta.

    (31) Il calo delle importazioni dalla Cina nel periodo dell'inchiesta, sia in termini assoluti sia in termini relativi, è coinciso con l'introduzione di un dazio antidumping ad valorem nel settembre del 1994. Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono state in parte sostituite dalle importazioni dalla Russia, soprattutto nei nuovi Stati membri. Bisogna anche aggiungere che, stando alle informazioni disponibili, prima dell'adesione alla Comunità, nel 1995, le società utenti della Svezia, e in minor misura dell'Austria, avevano immagazzinato prodotti originari della Cina. Ciò spiega anche perché nel periodo dell'inchiesta, che copriva un lasso di tempo successivo all'adesione di nuovi Stati membri, si sia registrato un relativo calo nelle importazioni di ossido/acido dalla Repubblica popolare di Cina.

    2.2. Prezzi delle importazioni in dumping

    a) Tendenza generale

    (32) Secondo i dati Eurostat, nel periodo in esame i prezzi cinesi sono stati fluttuanti, con un notevole incremento tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta. L'incremento è coinciso con l'incremento della domanda. Questo aumento dei prezzi si è prodotto parallelamente all'aumento dei prezzi del PTA. Un tale sviluppo parallelo era prevedibile poiché il PTA è la materia prima più importante per la produzione dell'ossido/acido e più del 90 % del PTA consumato nella Comunità è importato proprio dalla Repubblica popolare cinese.

    b) Sottoquotazione

    (33) Per il periodo dell'inchiesta, sulla base dei prezzi indicati dagli esportatori cinesi che hanno collaborato e da importatori comunitari che rappresentavano l'80 % del totale delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il prezzo di vendita medio ponderato mensile dell'industria comunitaria è stato confrontato con un prezzo di importazione medio ponderato mensile dell'ossido/acido. Dal confronto sono state escluse le transazioni di due produttori comunitari di materiali di qualità più elevata poiché non esistevano importazioni dalla Repubblica popolare di Cina di tipi di prodotto comparabili.

    I prezzi dell'industria comunitaria erano franco fabbrica mentre i prezzi degli esportatori erano franco frontiera comunitaria, dazi antidumping corrisposti, allo stesso stadio commerciale. Da questo confronto è emerso un margine di sottoquotazione del 3,8 % su una base media ponderata.

    (34) I prezzi cinesi all'importazione per l'ossido/acido sono rimasti al di sotto di quelli dell'industria comunitaria per l'intero periodo preso in esame (dal 1991 al periodo dell'inchiesta). Benché, per ragioni di comparabilità, nell'esaminare la sottoquotazione dei prezzi e l'andamento dei prezzi cinesi non siano stati presi in considerazione i prezzi all'importazione nei tre nuovi Stati membri prima della loro adesione alla Comunità, occorre comunque notare che negli Stati membri nei quali le misure non erano in vigore prima del 1995 (Austria e Svezia), i prezzi delle importazioni dalla Cina sono risultati talvolta più bassi di quelli nella Comunità dei 12.

    3. La situazione dell'industria comunitaria

    (35) L'inchiesta ha mostrato che l'industria comunitaria produce sia per il mercato aperto sia per l'uso vincolato. La maggior parte della produzione dell'industria comunitaria di ossido/acido è destinata all'uso interno. Alcuni degli indicatori di pregiudizio esaminati in appresso, cioè produzione, capacità produttiva e livello di sfruttamento degli impianti, si riferiscono sia alle attività vincolate sia a quelle non vincolate, dal momento che a tale riguardo non è stato possibile operare alcuna ragionevole distinzione. Gli altri fattori, cioè le vendite, la quota di mercato, i prezzi e la redditività, si riferiscono all'attività industriale non vincolata nel settore dell'ossido/acido.

    3.1. Capacità di produzione, produzione e livello di sfruttamento degli impianti

    (36) Nel periodo esaminato, la capacità di produzione dell'industria comunitaria si è mantenuta stabile attorno alle 8 500 t. Nell'insieme la produzione è aumentata, fatta eccezione per un leggero calo tra il 1991 e il 1993, dalle 6 151 t del 1991 alle 8 123 t del periodo dell'inchiesta (+ 32 %). Questo aumento della produzione ha seguito l'andamento dei consumi per tutti i prodotti del tungsteno.

    I livelli di sfruttamento degli impianti sono passati dal 72 % nel 1991 al 95 % nel periodo dell'inchiesta.

    3.2. Volume delle vendite e quota di mercato

    (37) È d'uopo sottolineare che, nonostante il notevole aumento della produzione, i produttori comunitari hanno utilizzato una quota crescente della loro produzione di ossido/acido per la fabbricazione di prodotti derivati nella catena del tungsteno e solo una piccola percentuale per la vendita sul mercato aperto.

    (38) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato aperto comunitario hanno registrato un calo dal 1991 al 1993 e sono leggermente risalite nel 1994 e nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia, le vendite dell'industria comunitaria sul mercato aperto non sono state particolarmente rilevanti se confrontate con i volumi di produzione di tutto il periodo. La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è scesa dal 38 % nel 1991 al 27 % nel 1992, all'11 % nel 1993 fino al 7 % nel 1994 e nel periodo dell'inchiesta. Quest'ultima cifra rappresenta una percentuale piuttosto bassa della produzione totale dell'industria comunitaria di ossido/acido in un contesto di crescente - e nel periodo dell'inchiesta praticamente pieno - livello di sfruttamento degli impianti.

    3.3. Andamento dei prezzi

    (39) I prezzi dell'industria comunitaria, come i prezzi cinesi, sono diminuiti dal 1991 al 1994 e sono aumentati durante il periodo dell'inchiesta. Quest'ultima tendenza è coincisa con un ulteriore aumento della domanda e con l'introduzione di dazi antidumping ad valorem.

    3.4. Redditività

    (40) La situazione dell'industria comunitaria è stata nell'insieme remunerativa tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta. I profitti sono stati ottenuti principalmente grazie alle vendite di tipi di prodotto altamente specializzati per i quali l'industria comunitaria mantiene ancora un mercato. È opportuno notare che riguardo alle vendite dei tipi di prodotto identici a quelli importati dalla Repubblica popolare cinese, tra il 1991 e il 1994 sono state registrate perdite, mentre nel periodo dell'inchiesta c'è stato un certo profitto.

    3.5. Occupazione

    (41) Dal momento che il personale interessato lavora in una catena di produzione integrata e che esistono stretti legami tra i vari prodotti del tungsteno, non è stato possibile definire con esattezza il numero di addetti per prodotto. L'occupazione nel settore del tungsteno è diminuita del 14 % nell'arco dell'intero periodo. Nel periodo dell'inchiesta, la catena di produzione del tungsteno occupava 580 persone.

    3.6. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

    (42) Tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, la situazione dell'industria comunitaria è migliorata considerevolmente in relazione alla produzione (incremento del 32 %) e al livello di sfruttamento degli impianti (livello di sfruttamento del 95 % nel periodo dell'inchiesta). Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato aperto e la corrispondente quota di mercato hanno invece continuato a diminuire nel periodo in esame. Tale diminuzione deve essere vista alla luce dell'uso vincolato da parte dell'industria comunitaria della maggior parte della crescente produzione del prodotto in esame nella produzione di prodotti derivati.

    G. REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (43) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse condurre alla reiterazione del pregiudizio per l'industria comunitaria.

    (44) Dalla presente inchiesta è emerso che tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha continuato a perdere sensibilmente quota di mercato e che la quota di mercato nel periodo dell'inchiesta era ridotta al 7 % in un momento in cui la domanda aumentava considerevolmente. Tuttavia, questa contrazione della quota di mercato nel periodo in esame è coincisa con la tendenza da parte dell'industria comunitaria a destinare una crescente percentuale della produzione di ossido/acido ad un uso vincolato per produrre prodotti derivati e a ridurre, di conseguenza, le vendite di ossido/acido sul mercato aperto. Questo sviluppo è seguito ad una crescita del livello di utilizzazione degli impianti ed è stato particolarmente consistente, nel periodo dell'inchiesta, quando la capacità produttiva è stata utilizzata quasi al 100 % con una conseguente perdita di quota di mercato sul mercato aperto.

    (45) D'altro canto, qualora 1'industria comunitaria decidesse di cambiare gli sbocchi della sua produzione di ossido/acido o fosse costretta a farlo, non si può escludere che le importazioni cinesi possano continuare ad avere effetti negativi sulla capacità dell'industria comunitaria di vendere ossido/acido sul mercato aperto, visto soprattutto che, nel periodo considerato, i prezzi cinesi (con - e a maggior ragione senza - dazi antidumping) si sono sempre mantenuti al di sotto dei prezzi dell'industria comunitaria.

    (46) L'industria comunitaria ha sostenuto che se le misure sull'ossido/acido fossero abrogate e se le importazioni dalla Cina fossero vendute ancora a prezzi bassissimi, la vitalità della produzione di ossido/acido dell'industria comunitaria potrebbe essere in pericolo. Se fosse costretta ad interrompere la produzione di ossido/acido, l'industria comunitaria diventerebbe totalmente dipendente dalle importazioni, per esempio dalla Repubblica popolare cinese, di prodotti intermedi.

    (47) In tale contesto va ricordato che l'industria è integrata a monte e che inizia la produzione da concentrati o PTA. Una parte della produzione proviene anche dal riciclaggio di materiali di scarto contenenti tungsteno e questo riduce parzialmente la dipendenza dalle materie prime importate. Secondo due denunzianti, il riciclaggio dei rottami consente loro di ricavare anche altri prodotti oltre il tungsteno (polvere metallica di cobalto e carburo di tantalio). La scomparsa della catena di produzione a monte - si afferma - implicherebbe anche la scomparsa di questi altri prodotti con una notevole perdita degli investimenti.

    Non è chiaro però fino a che punto la catena di produzione industriale sarebbe a rischio in assenza di misure relative all'ossido/acido. Inoltre, un simile rischio appare in parte limitato dalla competitività che questa industria riesce ad avere mediante l'attività di riciclaggio, che in qualche modo potrebbe controbilanciare la dipendenza dalle forniture di materie prime.

    (48) In ogni caso, è bene sottolineare che, prima e durante il periodo dell'inchiesta, l'evoluzione dei prezzi dell'ossido cinese ha seguito da vicino quella del PTA cinese. Le importazioni cinesi detengono più del 90 % del mercato comunitario di PTA. Il PTA, per cui non vige nessuna misura antidumping, è il principale articolo per l'esportazione tra tutti i prodotti cinesi a base di tungsteno. Va anche notato che i costi di trasformazione dal PTA allo stadio successivo, cioè all'ossido/acido non sono estremamente rilevanti, sebbene, a causa dei costi ambientali, nella Comunità siano più elevati che in altri paesi esaminati. Si può dire che una parte importante dell'ossido/acido prodotto nella Comunità deriva dal PTA cinese e che anche l'industria comunitaria soddisfa parte del suo fabbisogno ricorrendo alla produzione cinese. Di conseguenza, la produzione di ossido/acido dell'industria comunitaria appare vulnerabile indipendentemente dall'esistenza di misure antidumping sulle importazioni di ossido/acido dalla Cina.

    Da quanto precede si deduce che, pur non essendo possibile escludere categoricamente l'eventualità di una reiterazione di pregiudizio, l'entità di tale pregiudizio non può attualmente essere determinata.

    H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    Queste considerazioni relative al pregiudizio e alla reiterazione del pregiudizio devono essere approfondite alla luce dei seguenti aspetti riguardanti l'interesse della Comunità.

    1. L'industria comunitaria denunziante

    (49) I tre produttori denunzianti occupano complessivamente circa 580 persone nella catena di produzione del tungsteno.

    Come precisato ai considerando 46 e 47, qualora le misure fossero abrogate, non è chiaro in quale misura ciò influirebbe in modo negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

    2. Industria utente

    (50) L'industria utente comunitaria è composta da poche grandi imprese e da numerose piccole aziende.

    Dopo l'adesione dei nuovi Stati membri, nel 1995, la domanda del mercato aperto di ossido/acido è aumentata notevolmente (più che triplicata), data la presenza di importanti utenti in detti Stati membri. Queste imprese (per la maggior parte produttori di carburo di tungsteno cementato) preferiscono attualmente avviare la produzione a partire dall'ossido piuttosto che dal PTA, anche per questioni ambientali.

    (51) Vista l'esiguità della produzione fornita dall'industria comunitaria al mercato aperto, l'industria utente dipende in larga misura da fonti di approvvigionamento esterne.

    (52) In conclusione, sembra che l'efficacia del dazio non sia garantita in mancanza di un dazio sul PTA, il prodotto intermedio a monte, soprattutto a causa dei suoi limitati costi di trasformazione in ossido/acido. Inoltre, confermando le misure si rischierebbe di ostacolare l'accesso dell'industria utente alle forniture del prodotto in esame da parte di un fornitore principale, mentre il pregiudizio che l'eventuale abrogazione delle misure causerebbe all'industria comunitaria non sembra imminente.

    I. CONCLUSIONI

    (53) Alla luce di queste risultanze e soprattutto del fatto che la probabilità di una reiterazione del dumping arrecante pregiudizio non è stata chiaramente stabilita, si è considerato che sulle importazioni di ossido/acido originario della Repubblica popolare cinese non dovessero più essere imposte misure di difesa.

    (54) Le parti interessate sono state informate e non sono giunti commenti contrari.

    (55) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.

    (56) Quindi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che non sia necessario mantenere le misure di difesa e che il procedimento debba essere chiuso,

    DECIDE:

    Articolo unico

    È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ossido e acido tungstici, di cui al codice NC 2825 90 40, originari della Repubblica popolare cinese.

    Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

    (3) GU L 264 del 27. 9. 1990, pag. 4.

    (4) GU L 264 del 27. 9. 1990, pag. 57.

    (5) GU L 248 del 23. 9. 1994, pag. 8.

    (6) GU L 64 del 22. 3. 1995, pag. 1.

    (7) GU C 48 del 25. 2. 1995, pag. 3.

    (8) GU C 244 del 21. 9. 1995, pag. 7.

    (9) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

    (10) GU C 244 del 21. 9. 1995, pag. 3 e 5.

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