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Document 31997R2577

    Regolamento (CE) n. 2577/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 riguardante le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa

    GU L 350 del 20.12.1997, p. 60–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2577/oj

    31997R2577

    Regolamento (CE) n. 2577/97 della Commissione del 16 dicembre 1997 riguardante le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa

    Gazzetta ufficiale n. L 350 del 20/12/1997 pag. 0060 - 0064


    REGOLAMENTO (CE) N. 2577/97 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1997 riguardante le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Federazione russa

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/97 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 5,

    considerando che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 19 dicembre 1995, è scaduto il 31 dicembre 1996 e che, in attesa che si concludano i negoziati per la sigla di un nuovo accordo con la Federazione russa, sono stati adottati i regolamenti (CE) n. 2446/96 (3), modificato dal regolamento (CE) n. 562/97 (4) e (CE) n. 1025/97 della Commissione (5) onde tutelare gli interessi economici della Comunità nei futuri scambi di prodotti tessili con questo paese;

    considerando che le misure introdotte dal regolamento (CE) n. 1025/97 si applicano fino al 31 dicembre 1997 e che è poco probabile che un nuovo accordo sui tessili possa essere negoziato ed entrare in vigore entro questa data;

    considerando che, data la sensibilità del settore dei tessili e dell'abbigliamento, occorre mantenere in vigore l'attuale regime all'importazione per altri tre mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1998, e fissare limiti quantitativi per le importazioni degli stessi prodotti tessili contemplati dal regolamento (CE) n. 1025/97;

    considerando che questi limiti dovrebbero essere fissati in rapporto al periodo contemplato e aumentati in misura tale da non influenzare l'esito dei negoziati del nuovo accordo tessile;

    considerando che nel frattempo proseguiranno i negoziati onde concludere un nuovo accordo bilaterale tra la Comunità e la Federazione russa prima che scada il presente regolamento;

    considerando che le misure proposte sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato I del presente regolamento, originari della Federazione russa, sono soggette ai limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

    2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i prodotti tessili elencati nell'allegato II del presente regolamento originari della Comunità e reimportati nella Comunità previo perfezionamento economico passivo nella Federazione russa sono soggetti ai limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

    Articolo 2

    Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 si applicano alle importazioni ivi contemplate.

    Articolo 3

    Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano le seguenti disposizioni:

    1. Il quantitativo che può essere richiesto da ciascun operatore per ottenere una licenza di importazione non può superare i massimali indicati nell'allegato III.

    2. Gli importatori che abbiano utilizzato una licenza d'importazione in misura uguale o superiore al 50 % del quantitativo attribuito loro a norma del paragrafo 1 possono chiedere una nuova licenza per la stessa categoria di prodotti purché siano ancora disponibili quantitativi nell'ambito del limite quantitativo corrispondente.

    3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le licenze d'importazione, previa notifica della decisione della Commissione, solo se l'operatore in questione può dimostrare l'esistenza di un contratto e certificare per iscritto, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, di non avere già ottenuto una licenza d'importazione comunitaria, a norma del presente regolamento, per la categoria corrispondente.

    4. Le domande di licenze d'importazione possono essere presentate alla Commissione a decorrere dalle 10, ora di Bruxelles, del 2 gennaio 1998. Le licenze d'importazione sono valide per tre mesi dalla data del rilascio. Su richiesta dell'importatore, tuttavia, le autorità nazionali competenti possono concedere una proroga di un mese.

    Articolo 4

    Solo i quantitativi dei prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento, immessi in libera pratica nella Comunità dopo il 1° gennaio 1998 in base ad una licenza d'importazione rilasciata a norma del presente regolamento o in virtù di un'autorizzazione preventiva di perfezionamento economico passivo ai sensi del regolamento (CE) n. 3017/95 della Commissione (6), sono detratti dai rispettivi limiti indicati nei suddetti allegati.

    Articolo 5

    Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dagli allegati I e II la cui importazione è stata autorizzata a norma dei regolamenti (CE) n. 2446/96 e (CE) n. 1025/97.

    Articolo 6

    Le disposizioni del presente regolamento sono soggette a riesame qualora, durante il suo periodo di validità, la Federazione russa introduca misure in materia di restrizioni quantitative o di rafforzamento di ostacoli tariffari o non tariffari, quali la certificazione o altri requisiti applicabili all'importazione di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Comunità, diverse da quelle in vigore nella Federazione russa il 1° gennaio 1996.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

    Esso si applica fino al 31 marzo 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

    (2) GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 6.

    (3) GU L 333 del 21. 12. 1996, pag. 7.

    (4) GU L 85 del 27. 3. 1997, pag. 38.

    (5) GU L 150 del 7. 6. 1997, pag. 20.

    (6) GU L 314 del 28. 12. 1995, pag. 40.

    ALLEGATO I

    Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 applicabili dal 1° gennaio al 31 marzo 1998

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

    Limiti quantitativi comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2 applicabili dal 1° gennaio al 31 marzo 1998

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 1

    >SPAZIO PER TABELLA>

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