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Document 31997R2573

    Regolamento (CE) n. 2573/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 350 del 20.12.1997, p. 46–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2573/oj

    31997R2573

    Regolamento (CE) n. 2573/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 350 del 20/12/1997 pag. 0046 - 0054


    REGOLAMENTO (CE) N. 2573/97 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1997 che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, primo comma e l'articolo 23, paragrafo 5,

    considerando che l'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede fra l'altro la fissazione annuale, per categoria di prodotto, dei prezzi validi per la Comunità per i prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parte B, e V dello stesso regolamento, fatte salve le procedure di consultazione previste per taluni prodotti nell'ambito del GATT;

    considerando che l'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede, fra l'altro, la possibilità di fissare, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento per i prodotti di cui all'allegato IV, parte A;

    considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E, tale prezzo è uguale rispettivamente al prezzo di ritiro e al prezzo di vendita fissati in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13 del regolamento suddetto;

    considerando che i prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna 1997, dal regolamento (CE) n. 2572/97 della Commissione (3);

    considerando che, per i prodotti elencati negli allegati I, parti B e C, e IV, parte B del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media dei prezzi di riferimento del prodotto fresco e tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire una relazione di prezzi conforme alla situazione del mercato;

    considerando che, per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento devono essere derivati dal rispettivo prezzo d'orientamento, in funzione del livello di prezzo determinante per l'applicazione delle misure d'intervento previste per tali prodotti dall'articolo 16, paragrafo 1 del suddetto regolamento, e fissati tenendo conto della situazione del mercato di tali prodotti;

    considerando che, per i pesci dei generi Thunnus ed Euthynnus elencati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media ponderata dei prezzi franco frontiera constatati sui mercati più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti;

    considerando che, per quanto riguarda le carpe e i salmoni previsti nell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento vengono fissati sulla base della media dei prezzi alla produzione constatati nel corso dei tre anni che precedono la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto per il quale le caratteristiche commerciali, nonché le zone produttrici rappresentative sono definite nel regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 843/95 (5);

    considerando che, per i prodotti congelati e salati dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92 per i quali non è fissato un prezzo di riferimento per il prodotto fresco, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base del prezzo di riferimento applicabile ad un prodotto fresco commercialmente analogo; che tuttavia a causa del volume e delle condizioni di importazione di taluni prodotti congelati e salati, non risulta necessario fissare immediatamente un prezzo di riferimento per questi prodotti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1998, i prezzi di riferimento dei prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parti A e B e V del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono fissati come indicato nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

    (3) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4) GU L 197 del 6. 8. 1993, pag. 8.

    (5) GU L 85 del 19. 4. 1995, pag. 13.

    ALLEGATO

    1. Prezzi di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Prezzo di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Prezzo di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92

    Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e altre specie del genere Euthynnus, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione dei prodotti del codice NC 1604:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4. Prezzi di riferimento per certi prodotti dell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5. Prezzo di riferimento per taluni prodotti congelati e salati elencati nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92

    Prodotti elencati nei codici NC 0303 e 0304:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

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