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Document 31997R2571

    Regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

    GU L 350 del 20.12.1997, p. 3–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; abrogato da 32005R1898

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2571/oj

    31997R2571

    Regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

    Gazzetta ufficiale n. L 350 del 20/12/1997 pag. 0003 - 0035


    REGOLAMENTO (CE) N. 2571/97 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 28,

    considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di ingenti eccedenze; che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede lo smercio del burro acquistato dall'organismo d'intervento e il regolamento (CEE) n. 1723/81 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 863/84 (4), stabilisce le norme generali relative alle misure destinate a mantenere il livello di utilizzazione del burro di mercato da parte di alcune categorie di consumatori e di industrie;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 531/96 (6), prevede la vendita a prezzo ridotto di burro d'intervento e la concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato di mercato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari; che l'esperienza ha indicato la necessità di apportare taluni adeguamenti al regime al fine di migliorarne il funzionamento, nonché l'utilità di semplificarne le disposizioni;

    considerando che, per coerenza con la definizione del burro ammissibile all'aiuto, occorre precisare che la crema ammessa a beneficiare del medesimo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 prevede l'imballaggio del burro proveniente dal mercato anche qualora esso sia destinato ad essere incorporato, dopo la fabbricazione, in prodotti diversi dai prodotti finali nello stesso stabilimento; che tale esigenza non è giustificata da motivi di controllo e può pertanto essere soppressa; che il requisito relativo al condizionamento di determinati prodotti finali sotto forma di pasta cruda o di preparazione in polvere può ugualmente essere soppresso qualora i prodotti vengano trasportati direttamente ai dettaglianti per un'ulteriore trasformazione;

    considerando che, al fine di agevolare la verifica del rispetto del termine di sei mesi previsto per l'incorporazione dei prodotti che beneficiano del regime nei prodotti finali, sull'imballaggio deve figurare un riferimento al numero di gara;

    considerando che l'esperienza acquisita in relazione alla crema contenente rivelatori come prodotto ammissibile all'aiuto indica che la crema senza rivelatori può essere ugualmente ammessa, a condizione di essere incorporata direttamente ed esclusivamente nei prodotti finali corrispondenti alla formula B; che il suo tenore massimo di materia grassa può essere soppresso; che, al fine di garantire un metodo uniforme per tutti gli operatori, le condizioni relative all'identificazione dei rivelatori organolettici nella crema vanno altresì applicate al burro e al burro concentrato e occorre inoltre precisare il dosaggio minimo di tali rivelatori nella crema;

    considerando che taluni cambiamenti intervenuti nella nomenclatura combinata e nella composizione e natura di alcuni prodotti finali rendono necessari opportuni adeguamenti nella descrizione di questi prodotti e nelle condizioni ad essi relative;

    considerando che gli stabilimenti dove hanno luogo le diverse operazioni di fabbricazione, trasformazione e incorporazione contemplate dal regime devono essere riconosciuti; che, al fine di ottenere il riconoscimento, lo stabilimento deve essere conforme a taluni requisiti e sottoscrivere determinati impegni; che il riconoscimento deve essere revocato qualora detti requisiti vengono meno; che, in caso di inosservanza degli impegni, il riconoscimento deve essere revocato per un periodo commisurato alla gravità dell'irregolarità;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 prevede che i prodotti di cui ai codici NC da 0401 a 0406 non possono essere trattati come prodotti intermedi ai sensi del regolamento, ad eccezione di taluni prodotti specificamente indicati; che, alla luce dell'esperienza acquisita, non è necessario mantenere queste eccezioni, a parte il burro ricombinato; che nella definizione di burro ricombinato dovrebbe essere tenuto conto dei diversi processi di fabbricazione di questo prodotto, consentendo in particolare l'aggiunta di crema al burro concentrato;

    considerando che l'aggiunta di rivelatori al burro o alla crema, o l'incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali o in prodotti intermedi possono avvenire in uno Stato membro che non è quello di fabbricazione; che in tal caso occorre prevedere gli strumenti che consentano allo Stato membro destinatario di accertare il rispetto delle norme di qualità;

    considerando che, per quanto concerne i prodotti contenenti rivelatori, è opportuno concedere agli operatori la possibilità di non costituire la cauzione di trasformazione se l'aiuto è richiesto successivamente all'incorporazione nei prodotti finali e all'esecuzione dei controlli;

    considerando che, tenuto conto del livello più basso di aiuto attualmente applicabile, è opportuno ridurre l'importo della sanzione prevista in caso di superamento dei termini per l'incorporazione nei prodotti finali;

    considerando che la possibilità prevista dal regolamento (CEE) n. 570/88 di fissare un prezzo minimo di vendita e/o un importo massimo dell'aiuto non è mai stata utilizzata; che tale opzione, nonché l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 570/88, possono essere soppressi;

    considerando che la disponibilità di dati affidabili e periodici sull'utilizzazione del burro, della crema e del burro concentrato nei prodotti intermedi e finali, nonché sugli utilizzatori e sugli scambi, è essenziale ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto; che l'obbligo di fornire informazioni previsto dal regolamento (CEE) n. 570/88 è limitato e che occorre pertanto estenderne la portata;

    considerando che, per consentire alle autorità nazionali di adempiere ai propri obblighi in materia di notifica delle informazioni, occorre aggiungere, tra le condizioni di riconoscimento degli stabilimenti, l'impegno a fornire i dati richiesti dall'organismo competente;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 ha subito modificazioni numerose e sostanziali; che in occasione delle nuove modificazioni è opportuno, per ragioni di chiarezza procedere alla sua rifusione in un nuovo testo;

    considerando che i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabile sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/96 (8);

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    1. Si procede, alle condizioni previste dal presente regolamento:

    a) alla vendita di burro d'intervento acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso anteriormente a una data da stabilirsi, nonché

    b) alla concessione di un aiuto all'utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema di cui al paragrafo 2.

    2. Salvo il disposto dell'articolo 9, lettera a), possono fruire dell'aiuto soltanto:

    a) il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata e che risponda alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 e alle esigenze della categoria nazionale di qualità che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione (9), nello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio sia contrassegnato in conformità; se la fabbricazione del burro e l'aggiunta di rivelatori o l'incorporazione del burro, con o senza rivelatori, a uno stadio intermedio in prodotti diversi dai prodotti finali avvengono nello stesso stabilimento, preliminarmente a queste ultime operazioni non è necessario procedere all'imballaggio del prodotto;

    b) il burro concentrato, prodotto in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell'articolo 10 utilizzando burro o crema e rispondente ai requisiti specificati nell'allegato I;

    c) la crema, rispondente ai requisiti previsti all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, di cui ai codici NC ex 0401 30 39 ed ex 0401 30 99, avente un tenore di materia grassa pari o superiore al 35 %, utilizzata direttamente e unicamente nei prodotti finali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, formula B.

    Articolo 2

    La vendita del burro d'intervento e la concessione dell'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono effettuate secondo la procedura della gara permanente indetta da ciascun organismo d'intervento.

    Articolo 3

    Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto a incorporare o a far incorporare il burro o il burro concentrato, esclusivamente, salvi gli eventuali prodotti intermedi di cui all'articolo 8, nei prodotti finali di cui all'articolo 4 o, per quanto riguarda la crema, direttamente e unicamente nei prodotti finali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, formula B, in uno dei modi di utilizzazione seguenti:

    a) mediante aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1,

    i) previa trasformazione del burro proveniente dall'intervento in burro concentrato, in conformità dell'articolo 5, ovvero

    ii) nello stato in cui si trova;

    b) oppure mediante impegno scritto di utilizzare, nello stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei prodotti finali, un quantitativo minimo di 5 t di equivalente burro al mese o un quantitativo minimo di 45 t di equivalente burro per periodo di 12 mesi, oppure gli stessi quantitativi nei prodotti intermedi,

    i) previa trasformazione del burro proveniente dall'intervento in burro concentrato, in conformità dell'articolo 5, ovvero

    ii) nello stato in cui si trova.

    CAPO II

    Condizioni relative all'impiego e all'incorporazione del burro, del burro concentrato e della crema

    Articolo 4

    1. I prodotti finali, ripartiti secondo la formula prescelta e indicata nell'offerta, sono i seguenti:

    Formula A:

    A1 prodotti di cui ai codici NC 1905 20, 1905 30, 1905 90 40, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 e 1905 90 90;

    A2 i seguenti prodotti, pronti per la vendita al dettaglio:

    a) prodotti a base di zuccheri dei codici NC 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 e 1704 90 99,

    b) prodotti a base di zuccheri del codice NC 1806 90 50,

    c) altre preparazioni alimentari contenenti cacao, dei codici NC 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90, diversi dalla cioccolata e dai prodotti di cioccolata;

    A3 ripieni incorporati in prodotti di cioccolata, pronti per la vendita al dettaglio, dei codici NC 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 e 1806 90 31.

    Il tenore in peso di materia grassa proveniente dal latte dei prodotti di cui al punto A2 e al presente punto è pari o superiore al 3 % e pari o inferiore al 50 %;

    A4 prodotti dei codici NC 1901 20 00 e 1901 90 99:

    a) sotto forma di pasta cruda, ad eccezione della decorazione:

    i) a base di farina e/o di fecola, in proporzione pari o superiore al 40 % del peso dei costituenti calcolato sulla materia secca, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90 % del tenore totale di materie grasse, esclusa la materia grassa che rientra nella composizione normale degli ingredienti;

    ii) i cui ingredienti sono stati finemente miscelati e la cui materia grassa è stata emulsionata in modo tale da rendere impossibile, sotto l'azione di qualsiasi trattamento fisico, la separazione di detta materia grassa proveniente dal latte;

    iii) pronta ad essere infornata o sottoposta ad altro trattamento termico di effetto equivalente, il quale consenta di ottenere direttamente prodotti del codice NC 1905, di cui al punto A1;

    iv) condizionata in conformità del disposto della lettera c).

    Alla pasta cruda può essere aggiunta una decorazione, a condizione che il prodotto così ottenuto rientri nel medesimo codice NC;

    b) sotto forma di preparazione in polvere:

    i) a base di farina e/o di fecola, in proporzione pari o superiore al 40 % del peso dei costituenti calcolato sulla materia secca, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli in polvere, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90 % del tenore totale di materie grasse, esclusa la materia grassa che rientra nella composizione normale degli ingredienti;

    ii) atta ad essere sottoposta a trattamenti quali l'impastatura, la modellatura, la fermentazione semplice o multipla o il taglio per ottenere direttamente una pasta che, previa cottura al forno o altro trattamento termico di effetto equivalente, consenta di ottenere direttamente prodotti del codice NC 1905 di cui al punto A1;

    iii) condizionata in conformità del disposto della lettera c);

    c) condizionati:

    i) per quanto riguarda la pasta cruda, in unità riunite in imballaggi;

    ii) per quanto riguarda le preparazioni in polvere, in imballaggi del contenuto massimo di 25 kg;

    iii) in entrambi i casi di cui ai punti i) e ii), gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni seguenti:

    - data di fabbricazione, eventualmente in codice,

    - tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte,

    - la dicitura «formule A - articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97»,

    - eventualmente, il numero d'ordine di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

    Tuttavia, se i prodotti di cui alle lettere a) e b) sono trasformati nello stesso stabilimento in prodotti finali di cui al punto A1 o, previo accordo dell'organismo competente, trasportati direttamente al dettagliante per essere sottoposti a detta trasformazione, l'osservanza delle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii) non è richiesta.

    A5 a) preparazioni e conserve di carni, pesci, crostacei e molluschi del capitolo 16, nonché le preparazioni alimentari dei codici NC 1902 20 10 e 1902 30 90 e 1902 40 90 nonché 1904 90 10, 1904 90 90 e 2005 80 00;

    b) preparazioni per salse e salse dei codici NC 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 ed ex 2103 90 90, nonché prodotti del codice NC 2104 10.

    Il tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte di questi prodotti calcolato sulla sostanza secca, è uguale o superiore al 5 %.

    Formula B:

    B1 gelati dei codici NC 2105 00 91 e 2105 00 99 e preparazioni di cui al punto B2, atte al consumo senza alcuna altra operazione salvo i trattamenti meccanici e la congelazione, aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 4,5 % e inferiore o pari al 30 %;

    B2 preparazioni, esclusi lo iogurt e lo iogurt in polvere, per la fabbricazione dei gelati di cui ai codici NC 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 e 2106 90 98, aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 10 % e inferiore o pari al 33 %, contenenti uno o più aromatizzanti, nonché emulsionanti o stabilizzatori e atte al consumo senza alcuna altra operazione, salvo l'eventuale aggiunta di acqua, i trattamenti meccanici eventualmente necessari e la congelazione.

    2. Un'ulteriore trasformazione dei prodotti finali è ammessa soltanto se i prodotti ottenuti rientrano in uno dei codici NC di cui al paragrafo 1 e se nessun prodotto rientrante in un altro codice NC è stato fabbricato durante una fase intermedia di tale trasformazione.

    Articolo 5

    Se il burro proveniente dall'intervento è trasformato in burro concentrato, tutto il burro aggiudicato deve essere trasformato in burro concentrato avente un tenore minimo di materia grassa del 99,8 % e fornire almeno 100 kg di burro concentrato per 122,5 kg di burro utilizzato.

    Articolo 6

    1. In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a) e se trattasi di burro concentrato nel corso della fabbricazione, o immediatamente dopo e nello stesso stabilimento, ad esso sono addizionati, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e con procedimento atto a garantirne una ripartizione omogenea, secondo i quantitativi minimi prescritti:

    a) i prodotti elencati nell'allegato II, se il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula A;

    b) i prodotti elencati nell'allegato III, se il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula B;

    c) i prodotti elencati nell'allegato IV, nel caso della crema.

    2. Se, in particolare a causa di una ripartizione non omogenea, il dosaggio per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II, punti da I a V, all'allegato III, punti da I a III e all'allegato IV, punto 1, risulta inferiore di oltre il 5 % ma di meno del 30 % rispetto ai quantitativi minimi prescritti, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 viene incamerata o l'aiuto ridotto a concorrenza di una percentuale pari all'1,5 % del suo importo per ogni punto al di sotto dei quantitativi minimi prescritti.

    Per quanto riguarda i rivelatori organolettici, le disposizioni del primo comma non si applicano qualora i prodotti elencati all'allegato II, lettera a), punti da I a V, all'allegato III, lettera a), punti da I a III e all'allegato IV, punto 1, lettera a), vengano aggiunti in quantitativi che consentano di percepirne il sapore, il colore o l'aroma fino all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 o, se del caso, nei prodotti intermedi di cui all'articolo 8.

    3. L'organismo competente designato dallo Stato membro interessato deve accertare che siano state rispettate la composizione e le caratteristiche, in particolare il grado di purezza, dei prodotti di cui agli allegati II, III e IV.

    Articolo 7

    1. Se la fabbricazione del burro concentrato, con o senza aggiunta di rivelatori, ovvero se l'aggiunta al burro oppure, a seconda dei casi, alla crema degli stessi rivelatori, da un lato, e l'incorporazione nei prodotti finali, o eventualmente nei prodotti intermedi di cui all'articolo 8, dall'altro, sono effettuate in luoghi diversi, il burro concentrato o il burro o la crema vengono condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg per quanto riguarda il burro concentrato o il burro, fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento, e non inferiore a 25 kg per quanto riguarda la crema.

    Il burro concentrato e la crema possono anche essere trasportati in cisterne o contenitori. Prima di essere incorporato nei prodotti finali, il burro concentrato può essere riconfezionato in imballaggi chiusi, secondo le modalità previste al presente articolo, presso uno stabilimento a tal fine riconosciuto ai sensi dell'articolo 10.

    2. Gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del presente regolamento e della destinazione (formula A o formula B), un riferimento al numero di gara, eventualmente in codice, apposto all'atto del condizionamento, che consenta all'organismo competente di verificare la data limite di incorporazione, nonché

    a) nel caso del burro concentrato, una o più delle diciture di cui all'allegato V, punto 1, lettera a); se il burro concentrato contiene rivelatori, tali diciture sono completate con la dicitura «contenente rivelatori»;

    b) nel caso del burro contenente rivelatori, una o più delle diciture di cui all'allegato V, punto 1, lettera b);

    c) nel caso della crema contenente rivelatori, una o più delle diciture di cui all'allegato V, punto 1, lettera c).

    Articolo 8

    1. Se il burro concentrato o il burro, con o senza aggiunta dei rivelatori, vengono incorporati, in una fase intermedia, in prodotti che non sono prodotti finali e in uno stabilimento che non è quello in cui avviene la trasformazione finale, si applicano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

    2. Lo stabilimento di trasformazione e i problemi intermedi sono riconosciuti o meno, in conformità dell'articolo 10, sulla base di una domanda che precisa in particolare la composizione dei prodotti fabbricati e il loro tenore di grasso butirrico e dimostra che il passaggio per questi prodotti intermedi è giustificato per la fabbricazione dei prodotti finali.

    Contestualmente alla domanda di riconoscimento, viene comunicato all'autorità competente l'elenco degli stabilimenti di trasformazione finale o, in mancanza di questo, dei primi destinatari nello Stato membro e, se del caso, l'elenco dei primi destinatari negli altri Stati membri.

    Quest'ultimo elenco è notificato dall'autorità competente di ciascuno Stato membro agli altri Stati membri interessati. Tali elenchi vengono aggiornati in conformità delle disposizioni adottate dallo Stato membro che concede il riconoscimento.

    3. Se il detentore di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), è uno stabilimento rivenditore, quest'ultimo si obbliga, ai termini del contratto di vendita:

    a) a tenere una contabilità dalla quale risultino, per ciascuna consegna, il nome e l'indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di trasformazione in prodotti finali o, in mancanza di questi, dei primi destinatari nello Stato membro e, se del caso, dei primi destinatari negli altri Stati membri, nonché i corrispondenti quantitativi venduti;

    b) a far rispettare le disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 23, paragrafo 4.

    4. L'autorità competente sottopone lo stabilimento di trasformazione intermedia di cui al paragrafo 2 alle misure di controllo previste all'articolo 23, paragrafo 3.

    5. Fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento, il prodotto intermedio viene condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg o trasportato in cisterne o contenitori. Tuttavia, i prodotti a scarsa densità, come quelli aumentati di volume per insufflazione di aria, possono essere condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 5 kg.

    Oltre all'indicazione della destinazione (formula A o formula B) e, se del caso, alla dicitura «contenente rivelatori», l'imballaggio presenta una o più delle diciture di cui all'allegato V, punto 2 e, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 9, lettera a), un riferimento al numero di gara, eventualmente in codice, che consenta all'organismo competente di verificare la data limite di incorporazione.

    Articolo 9

    I prodotti intermedi di cui all'articolo 8, salvo il disposto dell'articolo 4, sono prodotti che non rientrano nei codici NC da 0401 a 0406.

    Tuttavia:

    a) sono considerati prodotti intermedi i prodotti di cui al codice NC 0405 10 30, che presentano un tenore di grasso butirrico pari almeno all'82 % e ottenuti esclusivamente, fatta salva l'aggiunta di crema, da burro concentrato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in uno stabilimento a tal fine riconoscimento conformemente all'articolo 10, a condizione che ad essi siano aggiunti i rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1; in tal caso, il prezzo minimo di vendita pagato e l'importo massimo dell'aiuto concesso corrispondono rispettivamente al prezzo minimo di vendita pagato e all'importo massimo dell'aiuto stabiliti conformemente all'articolo 18 per il burro con rivelatore avente un tenore di materia grassa dell'82 %;

    b) non sono considerati prodotti intermedi le miscele di cui all'allegato VI.

    Articolo 10

    1. La fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), la trasformazione del burro in burro concentrato di cui all'articolo 5, l'aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 6, il ricondizionamento del burro concentrato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, l'incorporazione in prodotti intermedi di cui all'articolo 8 e, laddove si applichi l'articolo 3, lettera b), l'incorporazione del burro, del burro concentrato, dei prodotti intermedi e della crema nei prodotti finali vengono eseguiti in uno stabilimento riconosciuto.

    2. Può essere riconosciuto soltanto uno stabilimento:

    a) che disponga di impianti tecnici adeguati e la cui capacità di trasformazione o di incorporazione sia pari almeno a 5 t di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato, in crema o, se del caso, in prodotti intermedi;

    b) che disponga di locali che consentano di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

    c) che si impegni a tenere in permanenza i registri dai quali risultino i quantitativi di materie grasse impiegate e la loro composizione, nonché i quantitativi, la composizione e il tenore di materie grasse butirriche dei prodotti ottenuti e, salvo per quanto riguarda gli stabilimenti che smerciano al minuto i prodotti finali, la data di uscita di tali prodotti e il nome e l'indirizzo dei loro detentori, comprovati da un riferimento ai bollettini di consegna e alle fatture;

    d) che si impegni a trasmettere all'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 23 il proprio programma di fabbricazione per ciascuna offerta definita all'articolo 16, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro; tuttavia, nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui all'articolo 23, l'organismo competente decida di intensificare gli stessi, rendendoli almeno mensili, lo Stato membro può accettare che i programmi di fabbricazione non presentino il riferimento all'offerta;

    e) che si impegni a fornire all'organismo competente i dati che lo riguardano, di cui agli allegati da IX a XIII, secondo modalità da determinare dallo Stato membro.

    3. Lo stabilimento che lavori prodotti che usufruiscono di un aiuto o di una riduzione del prezzo nell'ambito di diversi regimi comunitari si impegna;

    a) a tenere separatamente i registri di cui al paragrafo 2, lettera c);

    b) a lavorare successivamente i prodotti suddetti. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, gli Stati membri possono ammettere una deroga a tale obbligo se lo stabilimento dispone di locali che garantiscano la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte di burro in oggetto.

    4. I rispettivi riconoscimenti sono concessi, con un numero progressivo, dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo:

    a) la fabbricazione del burro concentrato;

    b) l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema;

    c) l'incorporazione in prodotti intermedi;

    d) in caso di applicazione dell'articolo 3, lettera b), l'incorporazione nei prodotti finali.

    5. Il riconoscimento viene revocato se vengono meno i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Su richiesta dello stabilimento interessato e previo controllo approfondito, il riconoscimento può essere ripristinato dopo un periodo di sei mesi.

    Qualora risulti che uno stabilimento è venuto meno ad uno degli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), o a un altro obbligo derivante dal presente regolamento, salvo in caso di forza maggiore, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. Lo Stato membro può decidere di non imporre detta sospensione qualora venga accertato che l'irregolarità non è stata commessa intenzionalmente o per colpa grave e che essa è di minima importanza.

    Articolo 11

    I prodotti di cui all'articolo 1 sono lavorati nella Comunità e quivi incorporati nei prodotti finali entro un termine di sei mesi a decorrere dal mese che segue la scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    Articolo 12

    1. L'aggiudicatario deve:

    a) eseguire o far eseguire in nome e per conto proprio le operazioni relative alla fabbricazione del burro concentrato e all'aggiunta dei rivelatori;

    b) tenere una contabilità dalla quale risultino, per ciascuna consegna, il nome e l'indirizzo degli acquirenti nonché i corrispondenti quantitativi, specificandone la destinazione (formula A o formula B) e precisandone il termine per l'incorporazione di cui all'articolo 11 oppure il numero di gara, eventualmente in codice. Se l'aggiudicatario lavora prodotti che sono oggetto di un aiuto o di una riduzione di prezzo nell'ambito di diversi regimi comunitari, viene tenuta una contabilità separata nell'ambito di ciascun regime;

    c) provvedere a che in ogni contratto di vendita figurino:

    i) l'obbligo di rispettare, in caso di fabbricazione di prodotti intermedi, le condizioni previste agli articoli 8 e 9;

    ii) l'obbligo di rispettare, se del caso, l'impegno di cui all'articolo 3, lettera b);

    iii) l'obbligo di incorporare il prodotto nei prodotti finali, precisandone la destinazione (formula A o formula B), entro il termine di cui all'articolo 11;

    iv) se del caso, l'obbligo relativo alla tenuta della contabilità di cui alla lettera b);

    v) l'obbligo di rispettare le disposizioni dell'articolo 10;

    vi) l'obbligo di tenere gli stessi registri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) in caso di incorporazione nei prodotti finali di prodotti con rivelatori;

    vii) l'obbligo, per il contraente, di fornire all'organismo competente i pertinenti dati di cui agli allegati da IX a XIII, secondo modalità da determinare dallo Stato membro;

    viii) se del caso, l'obbligo di fornire il programma di fabbricazione.

    2. Se l'aggiudicatario è il fabbricante dei prodotti finali, tiene i registri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) e trasmette il proprio programma di fabbricazione, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d).

    CAPO III

    Procedura di gara

    Articolo 13

    1. Un bando di gara permanente è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte.

    2. L'organismo d'intervento redige un bando di gara nel quale sono in particolare indicati il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

    Per i quantitativi di burro oggetto da esso detenuti, l'organismo d'intervento indica inoltre:

    a) l'ubicazione dei depositi frigoriferi nei quali il burro destinato alla vendita è immagazzinato. L'elenco dei depositi è limitato a quelli nei quali è detenuto il burro fabbricato da più lungo tempo;

    b) i quantitativi di burro d'intervento messi in vendita in ciascun deposito.

    Articolo 14

    1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare particolari.

    2. Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna delle gare particolari scade alle ore dodici (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, salvo il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade alle ore dodici (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

    Articolo 15

    1. L'organismo d'intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, su loro richiesta, l'elenco, menzionato all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dei depositi frigoriferi nei quali è immagazzinato il burro posto in gara e dei relativi quantitativi. Inoltre, l'organismo d'intervento procede regolarmente alla pubblicazione di tale elenco aggiornato nella forma indicata nel bando di gara di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Nel trasmettere le offerte alla Commissione, l'organismo d'intervento comunica i quantitativi di burro disponibili per la vendita.

    2. L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro posto in vendita.

    Articolo 16

    1. Gli interessati partecipano alla gara particolare o depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, che rilascia apposita ricevuta, o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.

    Nel caso della vendita del burro d'intervento, l'offerta è inoltrata all'organismo d'intervento che detiene il burro.

    Nel caso della concessione dell'aiuto, l'offerta è inoltrata:

    a) qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), presso l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo l'aggiunta dei rivelatori;

    b) qualora si applichi l'articolo 3, lettera b), presso l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo la prima delle seguenti operazioni:

    i) la fabbricazione del burro concentrato, o

    ii) l'incorporazione del burro nei prodotti intermedi, o

    iii) l'incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali.

    2. Per quanto riguarda la vendita del burro d'intervento, nell'offerta sono indicati:

    a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

    b) il quantitativo richiesto;

    c) la destinazione del burro (formula A o formula B), il modo di utilizzazione con riferimento alle relative disposizioni dell'articolo 3 e, se del caso, la fabbricazione dei prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a);

    d) il prezzo offerto per 100 kg di burro, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero, espresso in ecu;

    e) eventualmente, lo Stato membro nel cui territorio sarà effettuata l'incorporazione del burro nei prodotti finali o la trasformazione del burro in burro concentrato o l'aggiunta al burro dei rivelatori, ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi;

    f) se del caso, il deposito frigorifero nel quale si trova il burro, ed eventualmente un deposito frigorifero di sostituzione.

    3. Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto, nell'offerta vanno indicati:

    a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

    b) il quantitativo di crema, di burro o di burro concentrato per il quale è chiesto l'aiuto, precisando, per il burro, il tenore di materia grassa;

    c) la destinazione (formula A o formula B), il modo di utilizzazione con riferimento alle pertinenti disposizioni dell'articolo 3 e, se del caso, la fabbricazione dei prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a);

    d) l'importo proposto dell'aiuto per 100 kg di crema, di burro o di burro concentrato, esclusi eventualmente i rivelatori, espresso in ecu.

    4. L'offerta è valida soltanto se

    a) verte su un solo e identico prodotto (burro proveniente dall'intervento o crema o burro o burro concentrato), avente, nel caso del burro, lo stesso tenore di materia grassa (pari o superiore all'82 % oppure inferiore all'82 %), la stessa destinazione (formula A o formula B) e lo stesso modo di utilizzazione (con o senza rivelatori);

    b) riguarda un quantitativo di almeno 5 t di burro o 12 t di crema o 4 t di burro concentrato; tuttavia, nel caso in cui il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo per l'offerta;

    c) è accompagnata dall'impegno di cui all'alinea dell'articolo 3 e, se del caso, dall'impegno di cui all'articolo 3, lettera b);

    d) salvo il disposto dell'articolo 18, paragrafo 4, il concorrente allega una dichiarazione con la quale rinuncia ad ogni reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del burro d'intervento eventualmente aggiudicato;

    e) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di gara di cui all'articolo 17, paragrafo 1 per la gara particolare di cui trattasi.

    Gli elementi dell'offerta di cui al primo comma, lettere c) e d), trasmessi inizialmente all'organismo d'intervento, valgono come tacito rinnovo per le offerte successive, salvo espressa denuncia da parte del concorrente o dell'organismo d'intervento, a condizione che:

    a) nell'offerta iniziale sia precisato che il concorrente intende beneficiare della disposizione del presente comma;

    b) le offerte successive facciano riferimento alla disposizione del presente comma e alla data dell'offerta iniziale.

    5. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui trattasi.

    Articolo 17

    1. Sono obbligazioni principali, il cui rispetto è garantito dalla costituzione di una cauzione di gara pari a 180 ECU/t, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e secondo il caso:

    a) per il burro proveniente dall'intervento, la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 e il pagamento del prezzo entro il termine fissato all'articolo 20, paragrafo 2;

    b) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 o, qualora si applichi l'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, la loro incorporazione nei prodotti finali;

    c) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e qualora si applichi l'articolo 3, lettera b), la loro incorporazione in prodotti finali.

    2. La cauzione di gara è costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

    Tuttavia, se nell'offerta è precisato, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), che l'incorporazione di burro nei prodotti finali o, se del caso, la trasformazione del burro in burro concentrato o l'aggiunta al burro dei rivelatori, ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi verrà eseguita in uno Stato membro che non è lo Stato membro in cui è stata inoltrata l'offerta, la cauzione può essere costituita presso l'autorità competente designata da detto altro Stato membro, la quale rilascia al concorrente la prova di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera e). In tal caso, l'organismo d'intervento interessato comunica all'autorità competente dell'altro Stato membro i fatti che danno luogo allo svincolo o all'incameramento della cauzione.

    Articolo 18

    1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati un prezzo minimo di vendita del burro d'intervento e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato che possono essere differenziati secondo:

    a) la destinazione (formula A o formula B),

    b) il tenore di materia grassa del burro,

    c) il modo di utilizzazione in conformità dell'articolo 3.

    Secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, si può decidere di non dar seguito alla gara.

    2. Contestualmente al prezzo o ai prezzi minimi di vendita e all'importo o agli importi massimi dell'aiuto e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati per 100 kg, in funzione della differenza tra il prezzo d'intervento del burro e i prezzi minimi fissati oppure degli importi dell'aiuto.

    La cauzione di trasformazione è finalizzata a garantire il rispetto delle obbligazioni principali concernenti,

    a) nel caso del burro proveniente dall'intervento:

    i) la trasformazione del burro in burro concentrato in conformità dell'articolo 5 e l'aggiunta eventuale dei rivelatori o l'aggiunta al burro dei rivelatori,

    e

    ii) l'incorporazione del burro o del burro concentrato, con o senza aggiunta dei rivelatori, nei prodotti finali;

    b) oppure, nel caso dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), l'incorporazione nei prodotti finali.

    3. Le prove necessarie per ottenere lo svincolo delle cauzioni di trasformazione di cui al paragrafo 2 vengono presentate all'autorità competente designata dallo Stato membro nel quale è costituita la cauzione, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11.

    Se il termine fissato all'articolo 11 viene superato complessivamente di meno di sessanta giorni, la cauzione di trasformazione viene incamerata nella misura di 4 ECU/t per ogni giorno. Al termine di tale periodo si applica l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (10) sull'ammontare residuo.

    4. Se l'inosservanza delle obbligazioni principali di cui al paragrafo 2, lettera a) entro il termine di cui all'articolo 11 è dovuta al fatto che il burro proveniente dall'intervento si rivela inadatto al consumo, le cauzioni di trasformazione vengono tuttavia svincolate, previo accordo della Commissione, non appena siano state adottate le misure opportune sotto il controllo delle autorità dello Stato membro interessato.

    Articolo 19

    1. L'offerta viene respinta se il prezzo proposto per il burro d'intervento è inferiore al prezzo minimo o se l'importo proposto per l'aiuto è superiore all'importo massimo stabilito, tenuto conto della destinazione, del tenore di materia grassa del burro e del modo di utilizzazione.

    2. Salvo il disposto del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario del burro d'intervento colui che offre il prezzo più elevato.

    L'organismo d'intervento procede alla vendita del burro d'intervento in funzione della sua data di entrata in ammasso, partendo dal prodotto fabbricato da più tempo del quantitativo totale disponibile o, se del caso, del quantitativo disponibile nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.

    3. Nell'ambito della vendita di burro d'intervento, se il quantitativo disponibile nel deposito in oggetto non è esaurito, per il quantitativo restante vengono dichiarati aggiudicatari gli altri concorrenti in funzione dei prezzi offerti, partendo dal prezzo più elevato. Qualora il quantitativo restante sia inferiore o uguale a 1 t, esso è proposto agli aggiudicatari alle stesse condizioni dei quantitativi loro attribuiti.

    Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di burro ancora disponibile nel rispettivo deposito, il concorrente è dichiarato aggiudicatario soltanto per tale quantitativo. Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), l'organismo d'intervento può designare altri depositi per raggiungere il quantitativo indicato nell'offerta.

    Qualora, con l'accettazione di più offerte per uno stesso deposito che presentino i medesimi prezzi per la stessa destinazione del burro e lo stesso modo di utilizzazione, venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto. Tuttavia, qualora la ripartizione sfociasse nell'aggiudicazione di quantitativi inferiori a 5 t, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

    4. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili.

    CAPO IV

    Esecuzione della gara, riguardo alla vendita del burro d'intervento

    Articolo 20

    1. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento circa i risultati della sua partecipazione alla gara particolare.

    2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, prima della presa in consegna del burro e nel termine di cui all'articolo 21, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta e costituisce la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

    3. Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha versato l'importo di cui al paragrafo 2 entro il termine fissato, oltre all'incameramento della cauzione di gara di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la vendita è annullata per i quantitativi restanti.

    Articolo 21

    1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e costituita la cauzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, l'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

    a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni di cui all'alinea e l'offerta, identificata da un numero progressivo, alla quale il quantitativo in questione si riferisce;

    b) il deposito frigorifero nel quale detto quantitativo è immagazzinato;

    c) il termine finale per il ritiro del burro;

    d) il termine finale per l'incorporazione nei prodotti finali;

    e) il modo di utilizzazione prescelto con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3

    e

    la destinazione (formula A o formula B).

    2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. La presa in consegna può essere frazionata.

    Nel caso in cui il versamento dell'importo di cui all'articolo 20, paragrafo 2 sia stato effettuato, ma il burro non sia stato preso in consegna entro il termine previsto, il magazzinaggio del burro è a carico e a rischio dell'aggiudicatario a decorrere dal giorno successivo a quello di cui al paragrafo 1, lettera c).

    3. Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, la menzione del presente regolamento nonché della destinazione (formula A o formula B) e il modo di utilizzazione del burro con riferimento alle pertinenti disposizioni dell'articolo 3.

    Il burro rimane nel suo imballaggio d'origine sino all'inizio delle operazioni di trasformazione, in conformità dell'articolo 3.

    4. Per ragioni commerciali imperative e debitamente giustificate, l'organismo d'intervento autorizza, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, per la totalità dell'offerta di cui all'articolo 16, un cambiamento di destinazione o di modo di utilizzazione del burro, precedentemente all'aggiunta di rivelatori in caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a).

    Tuttavia, qualora il prezzo minimo di vendita o eventualmente l'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 18, paragrafo 1 siano identici per la formula A e la formula B, l'autorità competente può autorizzare, per la totalità dell'offerta di cui all'articolo 16, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, un cambiamento di destinazione tra queste due formule, su richiesta dell'aggiudicatario.

    CAPO V

    Esecuzione della gara, riguardo alla concessione dell'aiuto

    Articolo 22

    1. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento circa i risultati della sua partecipazione alla gara particolare.

    2. Qualora il concorrente sia dichiarato aggiudicatario, tale informazione concerne, in particolare:

    a) l'importo dell'aiuto concesso per i quantitativi di burro, di burro concentrato o di crema interessati e l'offerta, identificata da un numero progressivo, alla quale l'importo si riferisce;

    b) se del caso, l'importo della cauzione di trasformazione;

    c) il termine finale per l'incorporazione nei prodotti finali;

    d) il modo di utilizzazione prescelto con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 e la destinazione (formula A o formula B), salva l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4.

    3. L'aiuto viene versato all'aggiudicatario soltanto se, entro dodici mesi dal termine di cui all'articolo 11, è stata fornita la prova:

    a) per il burro:

    i) che ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a),

    e

    ii) che è stato incorporato nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11 o, qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 18, paragrafo 2;

    b) per il burro concentrato:

    i) che è stato fabbricato rispettando i requisiti specificati nell'allegato I entro il termine di cui all'articolo 11,

    e

    ii) che è stato incorporato nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11 o, qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 18, paragrafo 2;

    c) per la crema:

    i) che ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c),

    e

    ii) che è stata incorporata nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11 o, qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 18, paragrafo 2.

    Tuttavia, la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 può non essere costituita qualora l'aiuto sia chiesto successivamente all'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 23 e vengano fornite le prove dell'avvenuta incorporazione nei prodotti finali entro il termine di cui all'articolo 11.

    4. L'aiuto è versato entro sessanta giorni dalla presentazione all'organismo d'intervento delle prove di cui al paragrafo 3, proporzionalmente ai quantitativi per i quali tali prove sono fornite.

    Tuttavia, lo Stato membro può limitare il pagamento dell'aiuto a una sola domanda per mese e per gara.

    Se il termine fissato all'articolo 11 viene superato complessivamente di meno di sessanta giorni per i prodotti di cui all'articolo 3, lettera b), l'aiuto è ridotto di 4 ECU/t per ogni giorno. Al termine di tale periodo, l'importo residuo dell'aiuto è ridotto del 15 % e quindi del 2 % per ciascun giorno di ritardo supplementare.

    In caso di inosservanza di un'esigenza subordinata ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 e in assenza di una specifica sanzione prevista dal presente regolamento, l'aiuto è ridotto del 15 %.

    In caso di forza maggiore o quando è in corso un'inchiesta amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento viene effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

    CAPO VI

    Misure di controllo

    Articolo 23

    1. Ai fini dell'osservanza del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure di controllo di cui ai paragrafi da 2 a 8.

    2. In occasione della fabbricazione del burro concentrato, con o senza aggiunta di rivelatori, oppure in occasione dell'aggiunta di rivelatori alla crema o al burro, oppure quando il burro concentrato viene riconfezionato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, l'organismo competente predispone controlli sul posto in funzione del programma di fabbricazione dello stabilimento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), in modo che ogni offerta, quale è indicata nell'articolo 16, sia sottoposta ad almeno un controllo. Tuttavia, ai fini del controllo della qualità, gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo per taluni stabilimenti riconosciuti.

    I controlli comportano il prelievo di campioni e vertono in particolare sulle condizioni di fabbricazione nonché sul quantitativo e sulla composizione del prodotto ottenuto, in funzione del burro o della crema utilizzati.

    I controlli sono periodicamente completati, in funzione dei quantitativi trasformati, mediante l'esame approfondito e per sondaggio dei registri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) e, se del caso, della contabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), nonché mediante la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

    3. Il controllo dell'incorporazione del burro concentrato o del burro nei prodotti intermedi prevede almeno le modalità seguenti:

    a) il controllo degli stabilimenti interessati viene effettuato sul posto in funzione del programma di fabbricazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e in maniera inopinata, in funzione dei quantitativi utilizzati, ma almeno una volta al mese. Il controllo verte in particolare sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto del loro tenore di materia grassa butirrica, quale dichiarato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), mediante

    i) l'esame dei registri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) al fine di verificare la composizione, quale dichiarata, dei prodotti intermedi fabbricati;

    ii) il prelievo di campioni dei prodotti intermedi e l'esame delle materie grasse butirriche utilizzate al fine di verificare la composizione indicata nei registri sopra citati;

    iii) il controllo delle entrate di materie grasse butirriche e delle uscite dei prodotti intermedi fabbricati.

    b) Il controllo di cui alla lettera a) è completato dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e, eventualmente, della contabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, nonché da un controllo approfondito dei registri effettuato come segue:

    i) per sondaggio, qualora si applichi l'articolo 3, lettera a),

    ii) per ciascuna partita di fabbricazione dei prodotti intermedi, qualora si applichi l'articolo 3, lettera b).

    4. Il controllo dell'utilizzazione del burro o del burro concentrato o della crema o dei prodotti intermedi nei prodotti finali avviene secondo le modalità seguenti:

    a) il controllo degli stabilimenti interessati viene effettuato sul posto, allo scopo di accertare il rispetto della destinazione in rapporto alla formula indicata nell'offerta, sulla base delle ricette di fabbricazione e dei registri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), oppure della contabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b):

    i) per sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati, qualora si applichi l'articolo 3, lettera a), ma almeno una volta al mese se si tratta di stabilimenti nei quali vengono mensilmente incorporate 5 t o più di equivalente burro; tali stabilimenti trasmettono il loro programma di fabbricazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d);

    ii) per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti finali, qualora si applichi l'articolo 3, lettera b);

    b) in caso di applicazione dell'articolo 3, lettera b), il controllo di cui alla lettera a) è effettuato almeno una volta al mese ed è completato periodicamente mediante verifica del rispetto:

    i) dell'articolo 1, paragrafo 2, se necessario, eventualmente con il prelievo di campioni dei prodotti finali,

    ii) delle condizioni per il riconoscimento dello stabilimento,

    iii) dell'impegno assunto in virtù dell'articolo 3, lettera b). L'applicazione di tale disposizione può essere sospesa qualora lo stabilimento non abbia rispettato il proprio impegno.

    5. In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera b), per partita di fabbricazione si intende un quantitativo di prodotti fabbricati con burro o burro concentrato o crema senza rivelatori, identificato in rapporto alla totalità o a parte di un'offerta quale descritta all'articolo 16.

    In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a), il controllo di cui al paragrafo 3, lettera a) e al paragrafo 4, lettera a), punto i) viene effettuato identificando i quantitativi utilizzati in riferimento alle offerte descritte all'articolo 16.

    6. In caso di applicazione dell'articolo 3, lettera a), il controllo previsto al paragrafo 4 si considera effettuato se l'aggiudicatario o, se del caso, il venditore presenta una dichiarazione dell'utilizzatore finale o, eventualmente, dell'ultimo venditore che si applica a tutte le vendite, nella quale quest'ultimo:

    a) conferma il proprio impegno, che figura nel contratto di vendita, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di effettuare l'incorporazione nei prodotti finali;

    b) riconosce di essere a conoscenza delle sanzioni nelle quali può incorrere se, in occasione di un controllo effettuato dai poteri pubblici, risultasse che gli obblighi sottoscritti non sono stati adempiuti.

    Salve le sanzioni stabilite o da stabilire dallo Stato membro interessato, è dovuta all'organismo d'intervento una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, relativa ai quantitativi interessati.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo di ogni anno per l'anno precedente, i casi di applicazione del presente punto.

    Le disposizioni del primo comma si applicano unicamente se l'utilizzatore finale o, se del caso, l'ultimo venditore, si obbliga per iscritto ad acquistare nel corso di un periodo di dodici mesi un quantitativo massimo di 9 t di equivalente burro di cui, eventualmente, un quantitativo massimo di 14 t di crema oppure, per quanto riguarda il burro o il burro concentrato, lo stesso quantitativo in prodotti intermedi. Esse cessano di applicarsi all'utilizzatore finale, o se del caso all'ultimo venditore, che non abbia rispettato il proprio impegno. Tuttavia, qualora lo ritenga giustificato e sulla base di una domanda scritta, presentata dall'utilizzatore finale o, se del caso, dall'ultimo venditore, che precisi le ragioni dell'inadempienza, l'autorità competente può approvare un nuovo impegno. Detta approvazione può avere effetto unicamente dopo un periodo di dodici mesi dalla presentazione della domanda. Nel frattempo si applica il controllo di cui al paragrafo 4.

    7. I controlli di cui ai paragrafi da 2 a 6 sono periodicamente completati da una verifica dei dati trasmessi all'organismo competente in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e) e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto vii).

    8. I controlli effettuati in forza del presente articolo formano oggetto di una relazione di controllo ove sono indicate la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.

    Articolo 24

    1. Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (11) si applica, in quanto compatibile, ai prodotti di cui al presente regolamento, salvo altrimenti disposto da quest'ultimo. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono parimenti soggetti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92, dall'avvio delle operazioni di cui all'articolo 6 o, nel caso del burro concentrato senza rivelatori, a partire dalla data di fabbricazione o, nel caso del burro senza rivelatori incorporato nei prodotti intermedi, a partire da tale incorporazione fino all'incorporazione nei prodotti finali.

    Le indicazioni specifiche da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo T5 sono quelle figuranti nell'allegato VII del presente regolamento.

    2. Nel caso in cui l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema o l'incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali o, eventualmente, nei prodotti intermedi, avvenga in uno Stato membro che non è quello di fabbricazione, il burro o la crema sono accompagnati da un certificato fornito dall'organismo competente dello Stato membro che attesti il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    CAPO VII

    Comunicazioni

    Articolo 25

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

    1. ogni mese, per il mese precedente, i dati di cui all'allegato VIII;

    2. anteriormente al 1° marzo, al 1° giugno, al 1° settembre e al 1° dicembre, per ogni trimestre precedente dell'anno civile:

    a) i dati di cui agli allegati IX, X, XI e XII;

    b) i prezzi pagati, in media ponderata con indicazione dei valori estremi, quali dichiarati dagli utilizzatori finali secondo le modalità definite dallo Stato membro o determinati per sondaggio effettuato dallo Stato membro;

    c) i casi di mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

    3. anteriormente al 1° marzo di ogni anno, per l'anno precedente,

    - i dati di cui all'allegato XIII;

    - il numero di cambiamenti di destinazione, con relativi quantitativi e destinazioni, autorizzati in forza dell'articolo 21, paragrafo 4.

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e) e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto vii).

    CAPO VIII

    Disposizioni finali

    Articolo 26

    Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 8, 10 e 23, l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro.

    Articolo 27

    Si applica il regolamento (CEE) n. 2220/85, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento. La sanzione per l'inosservanza di un'obbligazione subordinata prevista dal presente regolamento esclude le sanzioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85.

    Articolo 28

    Il regolamento (CEE) n. 570/88 è abrogato.

    Tuttavia si applicano le seguenti disposizioni:

    a) il regolamento (CEE) n. 570/88 resta d'applicazione per le procedure di gara per le quali il termine di presentazione delle offerte scade anteriormente al 1° gennaio 1998;

    b) gli imballaggi prestampati di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 570/88 possono essere utilizzati fino al 30 giugno 1998;

    c) gli impegni assunti conformemente all'articolo 23, punto 5 del regolamento (CEE) n. 570/88 nonché il riconoscimento degli stabilimenti e dei prodotti intermedi conformemente all'articolo 10 di detto regolamento restano validi nell'ambito del presente regolamento, ad eccezione di quelli riguardanti i prodotti dei codici NC 0402 21 19 e 0402 21 99. L'organismo competente accerta che gli impegni supplementari di cui all'articolo 10 del presente regolamento vengano assunti dallo stabilimento interessato entro il 30 giugno 1998.

    I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 29

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

    Tuttavia, su domanda dell'aggiudicatario presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e precedentemente all'incorporazione nei prodotti finali, l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 23, paragrafo 6 si applicano ai quantitativi aggiudicati anteriormente al 1° gennaio 1998. In tal caso, l'organismo d'intervento redige una clausola aggiuntiva che modifica le condizioni iniziali del contratto e, su richiesta dell'aggiudicatario, ne trasmette copia alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

    (3) GU L 172 del 30. 6. 1981, pag. 14.

    (4) GU L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 23.

    (5) GU L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

    (6) GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.

    (7) GU L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

    (8) GU L 80 del 30. 3. 1996, pag. 48.

    (9) GU L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.

    (10) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

    (11) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

    ALLEGATO I

    Requisiti qualitativi del burro concentrato (1) (senza rivelatori) (2)

    - Materie grasse del latte: 99,8 % minimo.

    - Umidità e componenti non grassi del latte: 0,2 % massimo.

    - Acidi grassi liberi: 0,35 % massimo (espresso in acido oleico).

    - Numero di perossidi: 0,5 % massimo (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg).

    - Gusto: caratteristico.

    - Odore: assenza di odori estranei.

    - Neutralizzanti, agenti antiossidanti e conservanti: assenti.

    - Materie grasse non provenienti dal latte: assenti (3).

    (1) Le analisi relative alle condizioni in appresso menzionate devono essere effettuate prima dell'aggiunta dei prodotti di cui agli allegati II e III al burro concentrato.

    (2) Ricerca da effettuare in maniera inopinata, in funzione dei quantitativi prodotti ma almeno per 1 000 t e/o una volta al mese, secondo le modalità indicate all'allegato III del regolamento (CE) n. 454/95.

    ALLEGATO II

    Prodotti da incorporare per tonnellata di burro concentrato o di burro, formula A [articolo 6, paragrafo 1, lettera a)]

    I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino sono i seguenti:

    I:

    a) - 250 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,

    ovvero

    - 100 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse,

    nonché

    b) - 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % della parte acida esterificata,

    ovvero

    - 150 g di stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

    ovvero

    - 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O=Ä 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo (C29H50O=Ä 5,22-stigmasten-3-beta-olo).

    o II:

    a) 20 g di estere etilico dell'acido beta-apo-8-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,

    e

    b) - 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata,

    ovvero

    - 150 g di stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

    ovvero

    - 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O=Ä 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo (C29H50O=Ä 5,22-stigmasten-3-beta-olo).

    o III:

    a) 250 kg di zucchero raffinato semolato o in polvere,

    e

    b) - 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % della parte acida esterificata,

    ovvero

    - 150 grammi di stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

    ovvero

    - 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O=Ä 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo (C29H50O=Ä 5-stigmasten-3-beta-olo).

    o IV:

    a) I composti che determinano l'aroma di una o più spezie sotto forma di olio di oteoresina, quali in particolare l'olio di cipolle, l'olio d'aglio, l'olio di estragone, ecc., in quantità sufficiente a percepirne il sapore, previa diluzione del burro concentrato e marcato con un olio neutro nella proporzione 1:20,

    e

    b) - 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo del 0,3, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95 % sulla parte acida esterificata,

    ovvero

    - 150 g di stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

    ovvero

    - 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O=Ä 5,22-ergastadien-3-beta-olo) e al massimo il 6 % di sitosterolo (C29H50O=Ä 5-stigmasten-3-beta-olo),

    o V:

    a) - 500 g di timolo (5-metil-2-isopropil-1-fenolo; C10H14O) avente un grado di purezza di almeno 99 %,

    ovvero

    - 500 g di eugenolo (4-allil-2-metossifenolo; C10H12O2) avente un grado di purezza di almeno 99 %,

    ovvero

    - 10 g di capsaicina (trans-8-metil-N-vanillil-6-nonenammide; C18H27NO3) contenuta nell'oleoresina di Capsicum,

    e

    b) - 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo di acido enantico del 95 % della parte acida estarificata,

    ovvero

    - 150 g di stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,

    ovvero

    - 170 g di stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85 % calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5 % di brassicasterolo (C28H46O=Ä 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 4 % di sitosterolo (C29H50O=Ä 5-stigmasten-3-beta-olo).

    ALLEGATO III

    Prodotti da incorporare per tonnellata di burro concentrato o di burro, formula B [articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]

    I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) secondo trattino sono i seguenti:

    I:

    a) - 250 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,

    ovvero

    - 100 grammi di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse,

    nonché

    b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di beta-sitosterolo (C29H50O=Ä 5-stigmasten-3beta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C28H48O=Ä 5-ergosten-3-beta-olo), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo).

    o II:

    a) 20 grammi di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,

    e

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 397R2571.1

    b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di beta-sitosterolo (C29H50O=Ä 5-stigmasten-3beta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C28H48O=Ä 5-ergosten-3-beta-olo), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo).

    o III:

    a) 250 kg di zucchero raffinato semolato o in polvere,

    e

    b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90 % di sitosterolo, in particolare l'80 % di beta-sitosterolo (C29H50O=Ä 5-stigmasten-3beta-olo), nonché un massimo del 9 % di campesterolo (C28H48O=Ä 5-ergosten-3-beta-olo), e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (C29H48O=Ä 5,22-stigmastadien-3-beta-olo).

    ALLEGATO IV

    PRODOTTI DA INCORPORARE NELLA CREMA [Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)]

    1. Nella crema di cui agli articoli 1 e seguenti sono incorporati, fatta eccezione per qualsiasi altro prodotto incluse le materie grasse non provenienti dal latte:

    a) - o i composti responsabili dell'aroma, ovvero la 4-idrossi-3 metossi-benzaldeide ricavata dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica, in una proporzione minima di 250 ppm,

    - o i composti responsabili del colore, ovvero l'estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di composto solubile nel grasso del latte, in una proporzione minima di 20 ppm,

    e

    b) - o, in una proporzione pari ad almeno l'1 %, i trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico C7) avente un grado di purezza di almeno il 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto per essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3 e un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395, dove la quota degli acidi esterificati è costituita da almeno il 95 % di acido enantico;

    - o, in una proporzione pari ad almeno l'1 %, i trigliceridi dell'acido n-undecanoico (C11), avente un grado di purezza di almeno il 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto per essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 275 e 285, dove la quota degli acidi esterificati è costituita da almeno il 95 % di acido n-undecanoico;

    - o, in una proporzione di almeno 600 ppm, un composto contenente almeno il 90 % di sitosterolo e in particolare l'80 % di beta-sitosterolo nonché al massimo il 9 % di campesterolo e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo;

    - o l'incorporazione diretta in una proporzione del 2 % di una miscela contenente una parte di acido n-tridecanoico (C13) libero, due parti di materia grassa del latte, 2,5 parti di caseinato di sodio e 94,5 parti di sali minerali provenienti dal latte.

    2. La dispersione omogenea e stabile nella crema dei prodotti di cui al punto 1, lettera b), preventivamente incorporati gli uni negli altri, è garantita dalla preparazione di una premiscela e dall'intervento di trattamenti meccanici, termici, di raffreddamento o di altri trattamenti autorizzati.

    3. Le concentrazioni espresse in percentuale o in ppm di cui al punto 1 vengono calcolate rispetto alla parte della crema costituita esclusivamente da materia grassa.

    ALLEGATO V

    Contrassegno degli imballaggi di cui agli articoli 7 e 8

    1. a) Burro concentrato:

    - Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n. 2571/97

    - Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som er omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2571/97

    - Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 genannten Enderzeugnisse bestimmt

    - ÓõìðõêíùìÝíï âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí åíóùìÜôùóç óå Ýíá áðü ôá ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 7

    - Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97

    - Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97

    - Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97

    - Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde producten

    - Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97

    - Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi johonkin asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

    - Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2571/97.

    b) Burro contenente rivelatori:

    - Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n. 2571/97

    - Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2571/97

    - Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2571/97 genannten Enderzeugnisse bestimmt

    - Âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí åíóùìÜôùóç óå Ýíá áðü ôá ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97

    - Butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97

    - Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97

    - Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97

    - Boter uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde producten

    - Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97

    - Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

    - Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EEG) nr 2571/97.

    c) Crema contenente rivelatori:

    - Nata con adición de marcadores marcada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 fórmula B del Reglamento (CE) n. 2571/97

    - Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer som omhandet i artikel 4, formel B, i forordning (EØF) nr. 2571/97

    - Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 genannten Enderzeugnisse bestimmt

    - ÊñÝìá ãÜëáêôïò ìå é÷íïèÝôåò ðïõ ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôçí åíóùìÜôùóç óå Ýíá áðü ôá ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4, ôýðïò Â, ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97

    - Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 2571/97

    - Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 formule B du règlement (CE) n° 2571/97

    - Crema contenente rivelatori destinata esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 2571/97

    - Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, uitsluitend bestemd voor verwerking in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde producten

    - Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º, fórmula B, do Regulamento (CE) nº 2571/97

    - Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi asetuksen N:o 2571/97 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

    - Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 2571/97.

    2. Prodotti intermedi

    - Producto intermedio contemplado en el artículo 8 del Reglamento (CE) n. 2571/97 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

    - Mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2571/97 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

    - Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 2571/97, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

    - ÅíäéÜìåóï ðñïúüí ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 êáé ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá åíóùìÜôùóç óå Ýíá áðü ôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ éäßïõ êáíïíéóìïý

    - Intermediate product as referred to in Article 8 of Regulation (EC) No 2571/97 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

    - Produit intermédiaire visé à l'article 8 du règlement (CE) n° 2571/97 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du même règlement

    - Prodotto intermedio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2571/97 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

    - Tussenproduct als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2571/97 en uitsluitend bestemd om in een van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten te worden verwerkt

    - Produto intermédio referido no artigo 8º do Regulamento (CE) nº 2571/97 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º do mesmo regulamento

    - Asetuksen (EY) N:o 2571/97 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan sekoitettavaksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

    - Mellanprodukt enligt artikel 8 i förordning (EEG) nr 2571/97, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning.

    Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini «all'articolo 8» sono sostituiti dai termini «all'articolo 9».

    ALLEGATO VI

    Prodotti di cui all'articolo 9, lettera b)

    1. Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e materie grasse che rientrano nel capitolo 15 della nomenclatura combinata, ad esclusione dei prodotti di cui alle voci NC 1704 90 30 e 1806.

    2. Preparazioni ottenute miscelando materie grasse butirriche e prodotti che rientrano nel capitolo 21, ottenuti da prodotti che figurano nel capitolo 15.

    ALLEGATO VII

    Diciture particolari da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo T5

    A. Burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nei prodotti finali previa aggiunta di rivelatori:

    a) all'atto della spedizione di burro d'intervento ai fini dell'aggiunta di rivelatori:

    - casella 104 dell'esemplare di controllo T5:

    - Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme a la letra a) del artículo 3) del Reglamento (CE) n° 2571/97

    - Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 2571/97

    - Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bestimmt

    - Âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé íá é÷íïèåôçèåß êáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 3 óôïé÷åßï á) ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97

    - Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a) of Regulation (EC) No 2571/97

    - Beurre destiné à être tracé et mis en oeuvre conformément à l'article 3 point a) du règlement (CE) n° 2571/97

    - Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 2571/97

    - Boter bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 2571/97, na bijmenging van verklikstoffen

    - Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea a) do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 2571/97

    - Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 2571/97 3 artiklan a alakohdan mukainen

    - Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 3 a i förordning (EG) nr 2571/97;

    - casella 106 dell'esemplare di controllo T5:

    1. data limite d'incorporazione nei prodotti finali;

    2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

    b) all'atto della spedizione di burro d'intervento ai fini della concentrazione e dell'aggiunta di rivelatori:

    - casella 104 dell'esemplare di controllo T5:

    - Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme a la letra a) del artículo 3) del Reglamento (CE) n° 2571/97

    - Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 2571/97

    - Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bestimmt

    - Âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé íá óõìðõêíùèåß, íá é÷íïèåôçèåß êáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 3 óôïé÷åßï á) ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97

    - Butter for the concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 3 (a) of Regulation (EC) No 2571/97

    - Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en oeuvre conformément à l'article 3 point a) du règlement (CE) n° 2571/97

    - Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 2571/97

    - Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, bijmenging van verklikstoffen en verdere verwerking overeenkomstig artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 2571/97

    - Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com a alínea a) do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 2571/97

    - Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistusta ja merkitsemistä varten ja jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 2571/97 3 artiklan a alakohdan mukainen

    - Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 3 a i förordning (EG) nr 2571/97.

    - casella 106 dell'esemplare di controllo T5:

    1. data limite d'incorporazione nei prodotti finali;

    2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

    c) all'atto della spedizione di un prodotto intermedio con aggiunta di rivelatori o del burro contenente rivelatori o del burro concentrato contenente rivelatori ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali, eventualmente tramite un prodotto intermedio:

    - casella 104 dell'esemplare di controllo T5:

    - Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8

    o

    Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8 (1a)

    o

    Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 8 (2b) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97

    - Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8

    eller

    Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 (3a)

    eller

    Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 8 (4b), bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97

    - Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8

    oder

    Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (5a)

    oder

    Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (6b), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

    - Âïýôõñï é÷íïèåôçìÝíï, ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 êáôÜ ðåñßðôùóç ìÝóù åíüò åíäéÜìåóïõ ðñïúüíôïò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8

    Þ

    ÓõìðõêíùìÝíï âïýôõñï é÷íïèåôçìÝíï, ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 êáôÜ ðåñßðôùóç ìÝóù åíüò åíäéÜìåóïõ ðñïúüíôïò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8 (7a)

    Þ

    ÅíäéÜìåóï ðñïúüí é÷íïèåôçìÝíï, ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8 (8b), ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97

    - Butter to which tracers have been added for incorporation in the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8

    or

    Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8 (9a)

    or

    Intermediate product as referred to in Article 8 (10b) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97

    - Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8

    ou

    Beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 (11a)

    ou

    Produit intermédiaire tracé visé à l'article 8 (12b) destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97

    - Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8

    o

    Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8 (13a)

    o

    Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 8 (14b) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2571/97

    - Boter met verklikstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97

    of

    Boterconcentraat met verklikstof, voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 (15a) bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97

    of

    In artikel 8 (16b) bedoeld tussenproduct met verklikstof, voor verwerking in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97

    - Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos nos artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8º

    ou

    Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8

    ou

    Produto intermédio marcado referido no artigo 8º destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97

    - Merkitty voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

    tai

    Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen kautta

    tai

    - Edellä 8 artiklan b alakohdassa tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu sekoitetettavaksi asetuksen (ETY) n:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin.

    - Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8.

    eller

    Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 (17a).

    eller

    Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 8 (18b), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97

    - casella 106 dell'esemplare di controllo T5:

    1. data limite d'incorporazione nei prodotti finali;

    2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

    3. se del caso, peso del burro o del burro concentrato utilizzato per la fabbricazione del prodotto intermedio;

    d) all'atto della spedizione della crema contenente rivelatori ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali:

    - casella 104 dell'esemplare di controllo T5:

    Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97

    Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter som omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2571/97

    Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

    ÊñÝìá ãÜëáêôïò é÷íïèåôçìÝíç, ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97

    Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article 4 of Regulation (EEC) No 2571/97

    Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97

    Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2571/97

    Room waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, bestemd voor verwerking in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde producten

    Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97

    Merkitty kerma, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin

    Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97;

    - casella 106 dell'esemplare di controllo T5:

    1. data limite d'incorporazione nei prodotti finali;

    2. indicazione della destinazione (formula B).

    B. Burro, burro concentrato o prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nei prodotti finali:

    a) all'atto della spedizione del burro d'intervento destinato ad essere concentrato:

    - casella 104 dell'esemplare di controllo T5:

    - Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme a la letra b) del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 2571/97

    - Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 3, litra b), i forordning (EF) nr. 2571/97

    - Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 3 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bestimmt

    - Âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé íá óõìðõêíùèåß êáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 3 óôïé÷åßï â) ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97

    - Butter for concentration and use in accordance with Article 3 (b) of Regulation (EEC) No 2571/97

    - Beurre destiné à être concentré et mis en oeuvre conformément à l'article 3 point b) du règlement (CE) n° 2571/97

    - Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2571/97

    - Boter bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en verdere verwerking overeenkomstig artikel 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 2571/97

    - Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com a alínea b) do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 2571/97

    - Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 2571/97 3 artiklan b alakohdan mukainen

    - Smör avsett för förädling till koncentrerat smör och för iblandning i enlighet med artikel 3 b i förordning (EG) nr 2571/97;

    - casella 106 dell'esemplare di controllo T5:

    1. data limite d'incorporazione nei prodotti finali;

    2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

    b) all'atto della spedizione di un prodotto intermedio fabbricato a partire da burro o da burro concentrato o da burro d'intervento o da burro concentrato ai fini dell'incorporazione nei prodotti finali, eventualmente tramite un prodotto intermedio:

    - casella 104 dell'esemplare di controllo T5:

    - Mantequilla destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8

    o

    Mantequilla concentrada para ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 8 (19a)

    o

    Producto intermedio contemplado en el artículo 8 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2571/97

    - Smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8

    eller

    Koncentreret smør til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 2571/97, i givet fald via et mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 (20a)

    eller

    Mellemprodukt som omhandlet i artikel 8 til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) 2571/97

    - Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8

    oder

    Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8 (21a)

    oder

    Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 8, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

    - Âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97, êáôÜ ðåñßðôùóç ìÝóù åíüò åíäéÜìåóïõ ðñïúüíôïò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8

    Þ

    ÓõìðõêíùìÝíï âïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97 êáôÜ ðåñßðôùóç ìÝóù åíüò åíäéÜìåóïõ ðñïúüíôïò ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8 (22a)

    Þ

    ÅíäéÜìåóï ðñïúüí ðïõ áíáöÝñåôáé óôï Üñèñï 8, ðïõ ðñïïñßæåôáé íá åíóùìáôùèåß óôá ôåëéêÜ ðñïúüíôá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2571/97

    - Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8

    or

    Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 2571/97 or into an intermediate product as referred to in Article 8 (23a)

    or

    Intermediate product as referred to in Article 8 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EEC) No 2571/97

    - Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8

    ou

    Beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97 le cas échéant, via un produit intermédiaire visé à l'article 8 (24a)

    ou

    Produit intermédiaire visé à l'article 8 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) n° 2571/97

    - Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8

    o

    Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8 (25a)

    o

    Prodotto intermedio di cui all'articolo 8 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97

    - Boter voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97

    of

    Boterconcentraat voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 8 (26a) bedoeld tussenproduct, in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97

    of

    In artikel 8 bedoeld tussenproduct voor bijmenging in eindproducten als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2571/97

    - Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8º

    ou

    Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 8º

    ou

    Produto intermédio referido no artigo 8º destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4º do Regulamento (CE) nº 2571/97

    - Voi, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

    tai

    Voiöljy, joka on tarkoittu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetun välituotteen kautta

    tai

    Edellä 8 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu sekoitettavaksi asetuksen (EY) N:o 2571/97 4 tarkoitettuihin lopputuotteisiin.

    - Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8.

    eller

    Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 8 (27a).

    eller

    Mellanprodukt i enlighet med artikel 8 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97;

    - casella 106 dell'esemplare di controllo T5:

    1. data limite d'incorporazione nei prodotti finali;

    2. indicazione della destinazione (formula A o formula B);

    3. se del caso, peso del burro o del burro concentrato utilizzato per la fabbricazione del prodotto intermedio.

    (1a) Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8» sono sostituiti dai termini «tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 9».

    (2b) Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini «all'articolo 8» sono sostituiti dai termini «all'articolo 9».

    (3a) Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8» sono sostituiti dai termini «tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 9».

    (4b) Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini «all'articolo 8» sono sostituiti dai termini «all'articolo 9».

    (5a) Per i prodotti intermedi di cui all'articolo 9, lettera a), i termini «eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 8» sono sostituiti dai termini «tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 9».

    ALLEGATO VIII

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    ALLEGATO IX

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    ALLEGATO X

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    ALLEGATO XI

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    ALLEGATO XII

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    ALLEGATO XIII

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