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Document 31997D0812

    97/812/CE: Decisione della Commissione del 26 novembre 1997 che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, concessa ad alcune imprese in forza del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

    GU L 334 del 5.12.1997, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/812/oj

    31997D0812

    97/812/CE: Decisione della Commissione del 26 novembre 1997 che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, concessa ad alcune imprese in forza del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

    Gazzetta ufficiale n. L 334 del 05/12/1997 pag. 0037 - 0040


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1997 che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, concessa ad alcune imprese in forza del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (97/812/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) modificato del regolamento (CE) n. 2331/96 (2),

    visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (3),

    visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (4), del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97, numerose imprese di assemblaggio di biciclette hanno presentato, in forza dell'articolo 3 di detto regolamento, domande di esenzione dal dazio antidumping esteso in forza del regolamento (CE) n. 71/97 (in prosieguo: «il dazio antidumping esteso»).

    (2) Secondo l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 88/97, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dalle parti che avevano chiesto l'esenzione.

    (3) La Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco delle parti (5) per le quali la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è entrata in vigore, specificando per ciascuna di esse la data della domanda.

    (4) In seguito al ricevimento delle domande, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni necessarie al fine di determinare l'ammissibilità e ha fissato un termine per la loro trasmissione.

    (5) Alcune parti che avevano presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso in seguito l'hanno ritirata informandone la Commissione. Pertanto non è necessario prendere decisioni sull'ammissibilità o sul merito di tali domande. Tuttavia, la sospensione del pagamento deve essere soppressa per consentire la riscossione dei dazi antidumping dovuti. Le parti interessate sono elencate nell'allegato I.

    (6) Le altre parti che avevano chiesto l'esenzione dal dazio antidumping esteso ma non hanno collaborato con la Commissione entro il termine impartito sono menzionate nell'allegato II. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 88/97, la Commissione ha comunicato loro la propria intenzione di rigettare la domanda di esenzione dal dazio esteso in quanto non hanno fornito entro il termine le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità della domanda. Le parti sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

    (7) Non è più giustificato che le parti elencate negli allegati I e II beneficino della sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso. È pertanto opportuno revocare la sospensione e riscuotere il dazio antidumping esteso in forza dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 71/97,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 dalle parti elencate nell'allegato II della presente decisione sono respinte in quanto inammissibili.

    Articolo 2

    La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è soppressa per quanto riguarda le parti elencate negli allegati I e II della presente decisione.

    Articolo 3

    Destinatari della presente decisione sono gli Stati membri e le parti elencate negli allegati I e II.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1997.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

    (3) GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

    (4) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.

    (5) GU C 45 del 13. 2. 1997, pag. 3 e GU C 112 del 10. 4. 1997, pag. 9.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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