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Document 31997D0790

    97/790/CE: Decisione della Commissione del 24 ottobre 1997 che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca e abroga la decisione 93/260/CEE

    GU L 322 del 25.11.1997, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/11/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/790/oj

    31997D0790

    97/790/CE: Decisione della Commissione del 24 ottobre 1997 che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca e abroga la decisione 93/260/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 322 del 25/11/1997 pag. 0063 - 0065


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1997 che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca e abroga la decisione 93/260/CEE (97/790/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1) Con il regolamento (CEE) n. 1189/93 (3) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia. La Commissione ha inoltre accettato gli impegni (4) offerti dagli esportatori ungheresi, polacchi e croati.

    (2) Il 31 agosto 1996, la Commissione ha annunciato, tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), l'apertura di un riesame intermedio del regolamento (CEE) n. 1189/93 in relazione alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia ed ha aperto un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base»).

    (3) Parallelamente alla suddetta inchiesta ai fini di un riesame intermedio è stato aperto, alla stessa data, un procedimento (6) relativo ad analoghe importazioni originarie della Russia, della Repubblica Ceca, della Romania e della Repubblica slovacca a seguito di una denuncia presentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea.

    (4) Con il regolamento (CE) n. 981/97 (7) (in appresso denominato «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originarie della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca.

    (5) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive.

    Si è stabilito che, sia per i paesi oggetto della nuova inchiesta, sia per quelli oggetto dell'inchiesta ai fini del riesame, fatta eccezione per la Repubblica di Croazia, occorreva imporre misure antidumping definitive per eliminare gli effetti negativi del dumping.

    Le risultanze e le conclusioni relative a tutti gli aspetti di entrambe le inchieste sono illustrate nella proposta della Commissione al Consiglio per l'istituzione di dazi definitivi (8).

    (6) Essendo stati informati delle conclusioni della Commissione, i produttori ungheresi, polacchi, cechi, rumeni e slovacchi di cui all'articolo 1 della presente decisione hanno offerto impegni ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.

    (7) In base a tali impegni, i produttori in questione si sono offerti di vendere ai loro clienti indipendenti fino a un determinato quantitativo del prodotto interessato per l'esportazione nella Comunità a prezzi modificati che consentano di eliminare gli effetti negativi del dumping. Essi si sono inoltre offerti di garantire che i loro prezzi per gruppo di prodotto siano allineati alla struttura dei prezzi in uso nella Comunità.

    (8) Avendo attentamente esaminato le suddette proposte, la Commissione è convinta che, in caso di accettazione, si otterrà l'eliminazione del pregiudizio in due modi: anzitutto con un impegno sui prezzi fino al raggiungimento di una soglia annuale di volume, e quindi con un dazio ad valorem per la quota eccedente.

    La Commissione osserva che, per garantire che il quantitativo delle importazioni esenti dal dazio ad valorem non superi il quantitativo offerto da ciascun impegno, l'esenzione dovrebbe essere condizionata alla presentazione alle dogane comunitarie dell'originale di un certificato di produzione valido emesso in conformità a quanto indicato nella proposta della Commissione al Consiglio per l'istituzione di misure definitive.

    Inoltre, tenendo conto del fatto che i produttori che hanno offerto impegni hanno accettato di fornire regolarmente alla Commissione informazioni particolareggiate sulle loro vendite per l'esportazione nella Comunità e di tenere a disposizione copie dei certificati di produzione per successive verifiche, la corretta osservanza degli impegni può essere efficacemente controllata dalla Commissione.

    (9) Gli impegni saranno accompagnati da dazi antidumping definitivi, che possono essere imposti in caso di qualsiasi violazione. Si ritiene pertanto che essi siano sufficienti a porre rimedio agli effetti negativi del dumping. Poste tali premesse, si considerano accettabili gli impegni offerti dai produttori ungheresi, polacchi, cechi, rumeni e slovacchi elencati in appresso e si possono dunque chiudere le inchieste in rapporto a queste parti.

    (10) Gli impegni accettati dalla decisione 93/260/CEE della Commissione (9) non hanno più motivo di esistere e possono essere abrogati.

    (11) Tutti i produttori interessati sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare:

    - l'accettazione degli impegni proposti entro i cui limiti non si imporranno dazi;

    - l'imposizione di un dazio ad valorem qualora siano superati i quantitativi esenti da dazi;

    - la chiusura delle inchieste per quanto riguarda tali produttori.

    Queste parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni su tutti gli aspetti delle inchieste. Di conseguenza, se la Commissione avesse motivo di ritenere che si sta violando un impegno, si potrebbe imporre un dazio antidumping provvisorio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 10 del regolamento provvisorio. Se saranno soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento di base, si imporrà un dazio antidumping definitivo.

    (12) Essendo stata informata dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva accettare gli impegni, l'industria comunitaria non ha sollevato obiezioni dell'accettazione degli impegni proposti.

    (13) Quando è stato consultato il comitato consultivo in merito all'accettazione degli impegni offerti, sono state sollevate alcune obiezioni. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento di base, quindi, la Commissione ha inviato una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni proponendo di chiudere l'inchiesta accettando gli impegni. Poiché il Consiglio non ha deciso altrimenti entro un mese, gli impegni offerti sono accettati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono accettati gli impegni offerti dai produttori indicati in appresso, nel quadro dei procedimenti antidumping relativi all'importazione nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    La decisione 93/260/CEE è abrogata.

    Articolo 3

    Le inchieste relative ai procedimenti antidumping di cui all'articolo 1 sono chiuse per quanto riguarda le parti indicate in tale articolo.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1997.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

    (3) GU L 120 del 15. 5. 1993, pag. 34.

    (4) GU L 120 del 15. 5. 1993, pag. 42.

    (5) GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 25.

    (6) GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 26.

    (7) GU L 141 del 31. 5. 1997, pag. 36.

    (8) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (9) GU L 120 del 15. 5. 1993, pag. 42.

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