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Document 31997R2321
Council Regulation (EC) No 2321/97 of 18 November 1997 amending Regulation (EEC) No 805/68 on the common organization of the market in beef and veal
Regolamento (CE) n. 2321/97 del Consiglio del 18 novembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
Regolamento (CE) n. 2321/97 del Consiglio del 18 novembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
GU L 322 del 25.11.1997, p. 25–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Regolamento (CE) n. 2321/97 del Consiglio del 18 novembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 25/11/1997 pag. 0025 - 0025
REGOLAMENTO (CE) N. 2321/97 DEL CONSIGLIO del 18 novembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che l'articolo 4 i) del regolamento (CEE) n. 805/68 (2) istituisce un premio per l'immissione precoce sul mercato dei vitelli; che, per tener conto dei costi più elevati derivanti dalla presentazione inconsueta di prodotti di vitello provenienti da carcasse di peso uguale od inferiore a 120 kg, la Commissione ha differenziato a titolo transitorio l'importo del premio; considerando che è opportuno lasciare alla Commissione decidere sull'eventuale proroga di tale differenziazione fino al momento in cui terminerà l'applicazione del premio all'immissione precoce sul mercato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 4 i), paragrafo 5, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituito dal testo seguente: «- fissa l'importo del premio di immissione precoce sul mercato ad un livello o, se del caso, a livelli appropriati per consentire la macellazione di un numero sufficiente di vitelli in funzione delle esigenze del mercato,». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1997. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN (1) Parere espresso il 18 novembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (GU L 296 del 18. 11. 1996, pag. 50).