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Document 31997D0649

    97/649/CE: Decisione della Commissione del 26 settembre 1997 recante modifica della decisione 95/506/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 274 del 7.10.1997, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/12/1998; abrog. impl. da 398D0738

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/649/oj

    31997D0649

    97/649/CE: Decisione della Commissione del 26 settembre 1997 recante modifica della decisione 95/506/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 274 del 07/10/1997 pag. 0014 - 0015


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 1997 recante modifica della decisione 95/506/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/649/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

    considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patate, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie, a condizione che tali misure non siano già state adottate dalla Commissione;

    considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, in data 3 ottobre 1995, che alcuni campioni di patate originarie di tale paese risultavano contaminate da Pseudomonas solanacearum; che da relazioni complementari fornite dai Paesi Bassi risulta che su altri campioni prelevati dalla produzione di patate del 1995, tra cui i tuberi-seme, è stata confermata la contaminazione da Pseudomonas solanacearum; che la Commissione ha pertanto adottato la decisione 95/506/CE, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione della Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi (3);

    considerando che, a seguito delle informazioni date alla Commissione dai Paesi Bassi e da altri Stati membri, l'applicazione di tali misure nel 1996 sembrava aver fornito le garanzie necessarie a prevenire la diffusione dello Pseudomonas solanacearum; che, nonostante le indagini intensive svolte nel corso del 1996, non è stato tuttavia possibile identificare la fonte della contaminazione né determinarne l'estensione nei Paesi Bassi; che si è ritenuto opportuno mantenere misure supplementari per proteggere altri Stati membri dalla propagazione dello Pseudomonas solanacearum relativamente al Regno dei Paesi Bassi; che, di conseguenza, la decisione 95/506/CE è stata modificata dalla decisione 96/599/CE (4) e prorogata per un periodo limitato;

    considerando che, sempre in seguito alle informazioni fornite alla Commissione dei Paesi Bassi e da altri Stati membri, l'applicazione di tali misure nel 1997 sembra aver fornito le garanzie necessarie a prevenire la diffusione dello Pseudomonas solanacearum; che per pochi stock di tuberi-seme olandesi è stata però confermata l'infezione di Pseudomonas solanacearum e che non è stato possibile identificare definitivamente la fonte di contaminazione; che, essendo ancora in discussione l'istituzione di un regime comunitario di lotta allo Pseudomonas solanacearum, è tuttora opportuno adottare misure supplementari rispetto a questa situazione; che, di conseguenza, la decisione 95/506/CE dovrebbe essere prorogata per un periodo limitato;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 95/506/CE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «per le patate del raccolto del 1996 vengano rispettate, entro il 30 giugno 1997 per i tuberi-seme ed entro il 30 settembre 1997 per le altre patate» sono sostituiti dai termini «per le patate del raccolto del 1997 vengano rispettate, entro il 30 giugno 1998 per i tuberi-seme ed entro il 30 settembre 1998 per le altre patate».

    2) All'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, la data «1° maggio 1997» è sostituita dalla data «1° maggio 1998».

    3) All'articolo 3, paragrafo 3, la data «15 dicembre 1996» e i termini «del 1996» sono sostituiti rispettivamente dalla data «15 dicembre 1997» e dai termini «del 1997».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (2) GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

    (3) GU L 291 del 6. 12. 1995, pag. 48.

    (4) GU L 265 del 18. 10. 1996, pag. 18.

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