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Document 31997R1876
Commission Regulation (EC) No 1876/97 of 26 September 1997 opening the procedure for the allocation of export licences for products to be exported in 1998 to the United States of America under the additional quota for cheese resulting from the GATT Agreements
Regolamento (CE) n. 1876/97 della Commissione del 26 settembre 1997 che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 1998, negli Stati Uniti d'America, a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT
Regolamento (CE) n. 1876/97 della Commissione del 26 settembre 1997 che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 1998, negli Stati Uniti d'America, a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT
GU L 265 del 27.9.1997, p. 28–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998
Regolamento (CE) n. 1876/97 della Commissione del 26 settembre 1997 che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 1998, negli Stati Uniti d'America, a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 27/09/1997 pag. 0028 - 0032
REGOLAMENTO (CE) N. 1876/97 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 1997 che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 1998, negli Stati Uniti d'America, a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8, visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1811/97 (4), in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 1, considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95 stabilisce che i titoli d'esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare nel quadro dell'accordo concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in seguito denominato «l'accordo») possono essere attribuiti secondo un'apposita procedura che consente di designare importatori preferiti negli Stati Uniti d'America; che tale procedura deve essere aperta per le esportazioni nel 1998 e che si devono stabilire ulteriori modalità in materia; che, considerato il termine per la notifica degli importatori preferiti negli Stati Uniti, la procedura dovrebbe essere aperta senza indugio; considerando che il contingente supplementare della Comunità nel quadro dell'accordo include, a decorrere dal 1998, i contingenti dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; considerando che, per offrire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domanda nel quadro del regime speciale, è opportuno fissare il giorno in cui le domande si considerano presentate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1466/95; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I titoli d'esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 che nel 1998 devono essere esportati negli Stati Uniti d'America, a titolo del contingente supplementare derivante dall'accordo di cui all'allegato I, sono rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95. Articolo 2 Le domande di titoli provvisori sono depositate presso le autorità competenti al più tardi entro il 3 ottobre 1997. Esse saranno considerate ammissibili solo se contengono tutti i dati di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/95, nonché i documenti ivi menzionati. Tali dati vanno presentati conformemente al modello di cui all'allegato II. A norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, tutte le domande presentate nel termine fissato sono considerate presentate il 29 settembre 1997. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1466/95 non si applica alle domande di titoli provvisori depositate a norma del presente paragrafo. Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro quattro giorni lavorativi successivi alla fine del periodo di presentazione, le domande depositate per ciascun gruppo di prodotti contemplati dal contingente americano di cui all'allegato I. Tale comunicazione include per ciascun gruppo: - l'elenco dei richiedenti; - i quantitativi chiesti da ciascun produttore ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, nonché la loro designazione secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (1997)»; - i quantitativi di tali prodotti esportati dal richiedente durante i tre anni precedenti; - il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente e se l'importatore è una società affiliata del richiedente. Tutte le comunicazioni, incluse le comunicazioni «nulla», sono effettuate per telescrivente o via fax, al più tardi il 9 ottobre 1997, secondo il modello che figura nell'allegato III. Articolo 4 La Commissione, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95, procede quanto prima all'attribuzione dei titoli e ne informa gli Stati membri al più tardi il 31 ottobre 1997. Articolo 5 La verifica delle informazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento e all'articolo 9 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/95 viene effettuata prima del rilascio dei titoli definitivi e al più tardi il 31 dicembre 1997. Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21. (3) GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22. (4) GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 4. ALLEGATO I Formaggi da esportare nel 1998 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT Regolamento (CE) n. 1466/95, articolo 9 bis e regolamento (CE) n. 1876/97 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO III >INIZIO DI UN GRAFICO> >FINE DI UN GRAFICO>