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Document 31997D0620

97/620/CE: Decisione della Commissione del 16 settembre 1997 che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 254 del 17.9.1997, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1999; abrog. impl. da 32000D0086

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/620/oj

31997D0620

97/620/CE: Decisione della Commissione del 16 settembre 1997 che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 17/09/1997 pag. 0017 - 0018


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1997 che istituisce misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina e che abroga la decisione 97/368/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che è stata individuata, al momento della loro importazione nella Comunità, la presenza del Vibrio cholerae nelle code di aragosta cotte provenienti da uno stabilimento di trasformazione situato in Cina;

considerando che la presenza del Vibrio cholerae negli alimenti è la conseguenza di pratiche igieniche inadeguate prima e/o dopo la trasformazione degli alimenti e può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti dallo stabilimento in questione situato in Cina non possono pertanto essere più autorizzate;

considerando che i sopralluoghi effettuati in Cina da ispettori della Comunità e i risultati dei controlli svolti ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità hanno provato l'esistenza di potenziali rischi sanitari per quanto riguarda la produzione e la trasformazione di prodotti della pesca;

considerando che la decisione 97/368/CE della Commissione recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina (3), modificata dalla decisione 97/587/CE (4), vieta le importazioni di prodotti della pesca freschi originari della Cina e dispone che ogni partita di prodotti della pesca congelati o trasformati originari della Cina sia sottoposta sistematicamente ad un'analisi microbiologica;

considerando che la decisione 97/368/CE deve essere riesaminata anteriormente al 30 settembre 1997 e che sulla base delle risultanze attuali è necessario prorogare sino al 28 febbraio 1998 le misure previste da tale decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca, freschi, congelati o trasformati, originari della Cina.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca, in qualsiasi forma, provenienti dal seguente stabilimento situato in Cina: Yangcheng Fengbao Aquatic Food Co., Ltd (numero di codice dello stabilimento: 3200/02226).

Articolo 3

All'articolo 6 della decisione 97/368/CE, la data del 30 settembre 1997 è sostituita dalla data del 28 febbraio 1998.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni dalla Cina allo scopo di renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

(3) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 57.

(4) GU L 238 del 29. 8. 1997, pag. 45.

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